IL FRANCHISING: FORMA, DISCIPLINA, RISCHI
Premessa e qualificazione giuridica.
Il contratto di franchising rappresenta una particolare tipologia di rapporto commerciale caratterizzata dall’integrazione di elementi tipici e atipici, che rendono necessaria un’analisi approfondita sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Esso si colloca nell’ambito dei contratti onerosi e di durata, ove il franchisee assume obblighi di natura economica e gestionale nei confronti del franchisor, ricevendo in cambio la possibilità di utilizzare un marchio, un know-how e un sistema commerciale preesistente.
Dal punto di vista giuridico, il franchising si configura come un contratto atipico, in quanto non disciplinato in maniera completa ed organica dal Codice civile, né da un’apposita legge speciale, ma ascrivibile nei principi generali degli artt. 1321 e ss. del Codice civile, integrato dalle specifiche disposizioni della legge n. 129 del 2004, recante la “Disciplina del contratto di franchising” (disciplina che, tuttavia, non ha un livello di completezza tale da riconoscere al franchising lo status di contratto tipico).
L’operatore del diritto, sia esso Notaio, giudice o avvocato, è chiamato a qualificare il contratto non solo secondo i criteri formali, ma anche – e soprattutto – tenendo conto della sostanza del rapporto: è necessario verificare che il franchisor metta a disposizione elementi essenziali come il marchio, il know-how e le procedure operative, mentre il franchisee corrisponda un corrispettivo proporzionato e rispetti le regole di gestione stabilite. La corretta qualificazione giuridica permette di identificare eventuali profili di nullità, annullabilità o inidoneità a produrre effetti giuridici, con rilevanti implicazioni per la sicurezza del rapporto contrattuale.
La forma e gli obblighi informativi.
Sebbene il Codice civile non richieda espressamente la forma scritta per la validità del franchising, la prassi commerciale e la normativa speciale impongono precauzioni tali da rendere la forma scritta altamente consigliabile.
La legge n. 129 del 2004 impone infatti al franchisor di consegnare al potenziale franchisee, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto, un documento informativo precontrattuale che contenga informazioni dettagliate sul franchisor, sul network, sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa e sulle condizioni che regoleranno il contratto. La mancata consegna di tale documento o la sua incompletezza può comportare conseguenze rilevanti, quali il diritto del franchisee di recedere dal contratto o l’impugnazione dello stesso per violazione di obblighi informativi, incidendo direttamente sulla certezza dei rapporti giuridici instaurati.
Il ruolo del Notaio, in tale contesto, diventa cruciale: egli verifica non solo la forma scritta del contratto, ma anche la correttezza e completezza della documentazione precontrattuale, nonché la tempestività della consegna di tale documentazione al potenziale franchisee, garantendo che il franchisee abbia effettivamente avuto la possibilità di valutare rischi e benefici del rapporto commerciale. Tale intervento previene controversie future e costituisce un elemento di sicurezza fondamentale per entrambe le parti, assicurando la conformità a una prassi normativa e commerciale consolidata.
Elementi costitutivi e contenuto del contratto.
Il contratto di franchising si distingue per la compresenza di obbligazioni principali e accessorie. Gli elementi principali comprendono, in primo luogo, la concessione del diritto di utilizzare il marchio o il segno distintivo del franchisor; in secondo luogo, la trasmissione del know-how necessario per replicare il modello commerciale; in terzo luogo, l’obbligo di corrispondere un corrispettivo economico, solitamente costituito da un canone iniziale e da royalties periodiche legate al fatturato o ad altri parametri prestabiliti.
Accanto a questi elementi essenziali, si sviluppano una serie di obblighi accessori: la formazione iniziale e continuativa del personale del franchisee, l’assistenza tecnica e commerciale, l’obbligo di rispettare gli standard qualitativi e le procedure operative, la previsione di meccanismi di risoluzione delle controversie. La distinzione tra obbligazioni principali e accessorie assume rilievo sostanziale, in quanto la violazione delle obbligazioni principali può giustificare la risoluzione del contratto, mentre la violazione delle obbligazioni accessorie può comportare responsabilità risarcitorie.
È consigliabile che la valutazione e redazione di tali clausole sia affidata dalla parti al Notaio, in quanto egli garantisce la loro conformità alla disciplina legale, la chiarezza espositiva e la coerenza interna, assicurando che le obbligazioni siano adeguatamente circoscritte, non contrarie a norme imperative e non vessatorie nei confronti del franchisee.
Disciplina normativa e profili civilistici.
Dal punto di vista civilistico, il franchising rientra, come detto, tra i contratti di durata, e pertanto trova applicazione la disciplina generale dei contratti (artt. 1321 e seguenti del Codice civile), con particolare riferimento alla libertà contrattuale, alla buona fede, agli obblighi di correttezza e lealtà tra le parti (art. 1375 del Codice civile).
Inoltre, la legge n. 129 del 2004 ha introdotto regole specifiche volte a garantire trasparenza e correttezza informativa, stabilendo, tra l’altro, l’irrinunciabilità da parte del franchisee dei diritti riconosciuti dalla normativa e la necessità di fornire dati aggiornati e verificabili sul network e sulle condizioni economiche.
Il franchising presenta, altresì, profili tipici di diritto commerciale: la regolazione dei rapporti di collaborazione continuativa, la tutela del know-how e del marchio, la disciplina delle royalties e dei canoni periodici, nonché le clausole relative alla cessazione anticipata e alla concorrenza post-contrattuale. La complessità di tali disposizioni rende imprescindibile il coinvolgimento di un professionista quale il Notaio nella valutazione preventiva del contratto, con l’obiettivo di prevenire contenziosi e garantire una distribuzione equilibrata dei rischi tra franchisor e franchisee.
Rischi connessi al contratto di franchising.
Il contratto di franchising, per la sua natura complessa e continuativa, comporta con sé rischi di vario tipo. Tra i principali si evidenziano:
- Rischio patrimoniale e commerciale: la gestione del know-how e del marchio può generare danni economici rilevanti in caso di uso improprio o violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- Rischio contrattuale: clausole eccessivamente vincolanti o non equilibrate possono dar luogo a contestazioni e contenziosi;
- Rischio informativo: l’omessa o incompleta consegna del documento precontrattuale può determinare il diritto del franchisee a recedere dal contratto o a chiedere risarcimenti;
- Rischio di concorrenza: in caso di violazioni delle clausole di esclusiva o di non concorrenza, possono sorgere responsabilità sia civili sia commerciali.
Il Notaio, intervenendo nella fase di redazione o verifica del contratto, contribuisce dunque a mitigare questi rischi, assicurando che le clausole contrattuali siano chiare, leggibili e conformi a norme imperative, tutelando in particolare la parte più debole, ossia il franchisee, e fornendo al franchisor una garanzia di correttezza formale e sostanziale dell’atto.
Durata, cessazione e responsabilità.
Un aspetto critico del franchising riguarda la durata del contratto, spesso pluriennale, e le modalità di cessazione anticipata del contratto. La legge n. 129 del 2004 consente alle parti di prevedere clausole di recesso anticipato, ma richiede che queste siano chiare e giustificate da cause concrete. La violazione degli obblighi contrattuali principali o accessori può determinare responsabilità risarcitorie o addirittura la risoluzione del contratto, con conseguenze economiche significative per entrambe le parti.
In tale contesto, il ruolo del Notaio assume rilevanza determinante: egli verifica che le clausole siano correttamente formulate, che non contengano elementi vessatori o illeciti, e che i diritti di entrambe le parti siano bilanciati, prevenendo controversie e rafforzando la certezza del rapporto giuridico.
Conclusioni.
In definitiva, il franchising si configura come un contratto complesso, caratterizzato dall’integrazione di obbligazioni principali e accessorie, dalla necessità di una corretta forma scritta e dalla previsione di obblighi informativi rigorosi. La corretta qualificazione giuridica, la verifica della conformità normativa e la gestione dei rischi richiedono l’intervento attento dell’operatore del diritto, con particolare riguardo al ruolo del Notaio.
Il Notaio, attraverso l’esame del contratto, la verifica della documentazione precontrattuale e l’attenzione alle clausole critiche, garantisce la sicurezza del rapporto, prevenendo contenziosi e tutelando entrambe le parti, contribuendo in maniera decisiva alla certezza e all’efficienza delle relazioni commerciali instaurate nel settore del franchising. L’adozione di una prospettiva tecnica-notarile consente dunque di affrontare in modo organico e approfondito le complessità del contratto, assicurando la corretta gestione dei rischi e il rispetto della normativa vigente.
