SUCCESSIONE NEI DEBITI EREDITARI: DEROGA ALL’ART. 752 CODICE CIVILE

 

ARTICOLO 752 CODICE CIVILE: RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

 

La ripartizione nell’ambito dei rapporti interni è espressamente disciplinata dall’art. 752 codice civile, in base al quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Pertanto, il peso economico, nell’ambito dei rapporti interni, dipende dalla quota ereditaria, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

In quest’ultima ipotesi, che cosa può fare il testatore? Il testatore può, nell’ambito dei rapporti interni, concentrare il peso economico del debito su un solo coerede e lo strumento che viene utilizzato tradizionalmente è quello dell’onere, anche se qualcuno preferisce la disposizione tipica e deroga ex art. 755 codice civile.

Tuttavia, occorre anche chiedersi cosa accade nei rapporti esterni? In base al disposto normativo dell’art. 754 codice civile gli eredi sono tenuti verso i creditori — quindi qui la responsabilità è nei rapporti esterni con il creditore — al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota.  E quindi questa è la prima regola che noi abbiamo sempre saputo: “nomina hereditaria ipso iure dividuntur”.

Questo rappresenta un’eccezione alla regola del diritto civile classico del libro delle obbligazioni, in quanto sappiamo che, invece, in ambito inter vivos, obbligazioni, la presenza di una pluralità di codebitori fa presumere la solidarietà, salvo che il titolo o la legge non dispongano diversamente, come prevede l’art. 1294 codice civile. 

In questi casi è lecito chiedersi: il creditore del de cuius, puoi agire nei confronti di ogni erede in proporzione alla sua quota? La risposta a tale quesito è affermativa, pertanto il creditore può agire nei confronti di ogni erede, perché in questo caso non c’è solidarietà. Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi del debitore o tra i creditori in solido, in proporzione alle rispettive quote. Quindi l’obbligazione si divide tra gli eredi. L’art. 1295 codice civile, è una norma che riguarda le obbligazioni solidali.

 

PLURALITA’ DI CODEBITORI

 

Un’altra norma da considerare è l’art. 1315 codice civile, che invece ci dice: “Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore che è stato incaricato di eseguire la prestazione, o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa o determinata.” In questi casi siamo in presenza dell’eccezione dell’eccezione, perché:

 

  • la pluralità di codebitori dà luogo alla solidarietà;
  • l’art 754 codice civile dispone che: “Se sono più eredi, la prestazione dovuta dal de cuius, ora dovuta dai coeredi, non è caratterizzata da solidarietà;
  • di regola l’art. 1294 codice civile presume la solidarietà tra gli eredi.

 

La prima eccezione è se la prestazione dovuta dal de cuius e oggi dovuta dagli eredi, è già divisa, ne consegue che “debita ipso iure divisa sunt”, quindi ogni erede risponde pro quota. L’eccezione all’eccezione alla regola è rappresentata dall’art. 1315 codice civile. Infatti, se il testatore incarica un erede di pagare un suo debito, oppure se uno dei coeredi è in possesso della cosa oggetto della prestazione, in questi casi, non si può beneficiare della divisione.

 

RIPERCUSSIONI NEI RAPPORTI ESTERNI CON I CREDITORI

 

Nei rapporti esterni con i creditori chirografari non vi sono particolari conseguenze. Ma se c’è il creditore ipotecario e un coerede, a divisione avvenuta — sia essa divisione del testatore o sia essa divisione amichevole inter vivos, o sia essa divisione giudiziaria, divisione chiamiamola inter vivos effettuata — risulta essere l’assegnatario del bene ipotecato, per legge risponde per l’intero e non in proporzione alla quota ereditaria come previsto dall’art. 752 codice civile.

 

CONSEGUENZE NEI RAPPORTI INTERNI

 

Stante quanto esposto fino ad ora, possiamo affermare che, in base all’art. 754 codice civile, che regola i rapporti tra coeredi e creditori, di regola il coerede risponde solo in proporzione alla sua quota. Tuttavia, risponde, a divisione avvenuta, se gli viene assegnato un bene ipotecato, per l’intero e risponde, altresì, per l’intero nell’ipotesi di cui all’art. 1315 codice civile. Quindi se è stato incaricato sulla prestazione divisibile. Fermo restando questo criterio in virtù del quale vengono regolamentati i rapporti tra lui e il creditore, se per qualunque ragione — in base all’art. 754, primo comma, seconda parte, codice civile — il coerede che è tenuto ad adempiere alla prestazione, in quanto assegnatario del bene ipotecato, dovesse pagare più del debito dovuto, ha il diritto di  richiedere indietro i soldi ai coeredi solo nei limiti in cui rispondono ai sensi dell’art. 752 codice civile, anche se egli si è fatto surrogare nei diritti del creditore, magari anche ipotecario.