La seconda parte della presente analisi si concentra sull’oggetto del legato, che, solitamente, è un bene determinato, ma può anche essere individuato in un bene solo determinabile sulla base di determinati parametri rinvenibili nella legge, ovvero nel testamento stesso.
Ai sensi dell’art. 654 del Codice civile, “quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, […], il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova”: dunque, qualora dal testamento emerga la volontà del testatore di legare un bene determinato soltanto nel presupposto che si trovi nel suo patrimonio al momento della morte, qualora all’apertura della successione difetti questa condizione, il legato è inefficace, viceversa, produce effetti reali immediati.
Se, viceversa, il testatore ha legato un bene determinato, a prescindere dal fatto che si trovi nel suo patrimonio, quindi, anche per il caso in cui all’apertura della successione si qualifichi come bene altrui, si rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 651 e seguenti del Codice civile sopra analizzate.
È poi possibile che il testatore scelga di legare un bene determinato solo nel genere: in questo caso il legato, valido, può produrre effetti solo obbligatori e mai reali, neanche differiti.
Al netto di questa caratteristica comunque, però, i legati di cosa generica si differenziano in base al fatto che la cosa legata debba essere individuata facendo o meno riferimento al solo patrimonio del testatore, oppure ancora con riferimento ad un singolo luogo: il codice conosce due ipotesi di legato di cosa generica.
La prima, il legato di cosa generica in senso stretto, previsto dall’art. 653 del Codice civile, ai sensi del quale “è valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”: si tratta, dunque, di un legato valido sempre, che prescinde del tutto dalla titolarità del testatore di quanto legato, determinando solo il sorgere in capo all’onerato dell’obbligo di fare acquistare al legatario una cosa del genere individuato del testatore, che può essere reperita ovunque (dunque, anche al di fuori del patrimonio del testatore).
Questione tradizionalmente discussa, come per tutti i negozi che hanno ad oggetto beni determinati solo nel genere, è se possano rientrare tra i beni generici anche gli immobili: secondo l’opinione ad oggi prevalente, a tale interrogativo deve essere data risposta positiva, nel presupposto che il testatore individui dei parametri idonei a restringere l’ambito di scelta dell’onerato, in modo da non rendere la disposizione nulla perché indeterminata (ad esempio, sarebbe nullo per indeterminatezza un legato del tipo “lego in favore di Tizio una casa sita in Palermo”, ma potrebbe ritenersi valido un legato del seguente tenore letterale “lego in favore di Tizio una delle cinque villette a schiera site in Palermo, al viale della Libertà).
La seconda ipotesi di legato di cosa generica è prevista dal già riportato art. 654 del Codice civile, la cui disciplina si applica non solo al legato di una cosa particolare del testatore, ma anche al legato di “cosa determinata solo nel genere da prendersi dal suo (del testatore) patrimonio”.
Qualora all’apertura della successione non si trovi più all’interno del patrimonio del testatore nessun bene del genus legato, presente invece al momento della testamenti factio, si discute in merito alla sorte del legato.
Secondo l’opinione prevalente, si dovrebbe distinguere in base alla causa dell’assenza sopravvenuta nel patrimonio: in caso di assenza per causa naturale, ai sensi dell’art. 654 del Codice civile, il legato è senza effetto; se invece la sopravvenuta assenza nel patrimonio dipende da causa volontaria, secondo alcuni dovrebbe trovare applicazione la disciplina del legato di cosa altrui, mentre secondo altri la volontaria dismissione di tutti i beni facenti parte del genus del bene legato comporterebbe revoca della disposizione testamentaria ex art. 686 del Codice civile.
Classiche ipotesi di legato di cosa generica da prendersi dal patrimonio del testatore sono, ad esempio, i legati di assegni, o di titoli di credito, o di libretti di risparmio nominativi.
Da ultimo, ipotesi particolare di legato è prevista dall’art. 655 del Codice civile, ai sensi del quale “il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite”.
La peculiarità di questo legato attiene al fatto che l’oggetto della disposizione non può essere considerato un bene generico, in quanto l’individuazione dell’oggetto avviene automaticamente all’apertura della successione, tramite una relatio (formale, quindi ammessa) ad locum, con la conseguenza che il legato in esame, a differenza dei legati di cosa generica, produce effetti reali.
Proprio in forza della funzione determinativa dell’oggetto svolta dal luogo nel legato in oggetto, la rimozione definitiva del bene dal luogo comporta inefficacia del legato: in ciò il legato di cosa da prendersi da certo luogo si differenzia dal legato di cosa specifica in cui il testatore indica il luogo in cui solitamente il bene si trova non al fine di determinare l’oggetto, ma soltanto al fine di agevolarne il reperimento all’apertura della successione.
Ad esempio, rientra nell’ipotesi di legato ex art. 655 del Codice civile un legato del seguente tenore letterale: “lego in favore di Tizio la mia automobile che all’apertura della mia successione si troverà nel mio garage sito in … alla via … n. …”, in quanto il legato avrà ad oggetto qualsiasi macchina si troverà nel luogo indicato all’apertura della successione e sarà inefficace se alla morte del testatore nel garage indicato non si troverà alcuna macchina, anche se ve ne è qualcuna nel patrimonio del testatore, ma in altro luogo.
Se invece il testatore così disponesse “lego in favore di Tizio la mia automobile Audi modello … colore … targata … che si trova nel mio garage sito in … alla via … n. …”, il bene oggetto del legato è immediatamente determinato e consiste in quella specifica automobile, che sarà acquistata dal legatario in modo automatico all’apertura della successione, anche se si troverà in un luogo diverso dal garage indicato (purché faccia ancora parte del patrimonio del testatore): uguali considerazioni possono essere svolte anche con riferimento ai legati di universalità o di collezioni, il cui oggetto non è determinato in forza della presenza in un determinato luogo (che ben può essere indicato dal testatore a fini esplicativi).
Si precisa, ad ogni modo, che rientra altresì nell’autonomia del testatore la possibilità di combinare due strumenti tra quelli finora esposti, ad esempio, prevedendo un legato di cosa generica da prendersi da certo luogo (ad esempio, “lego in favore di Tizio due assegni da prendersi alla cassaforte che si trova nella mia casa sita in Palermo alla via … n. …”).
In questo caso, la disposizione resta qualificabile come legato di cosa generica (producendo, quindi, solo effetti obbligatori) che però può essere reperita non da tutto il patrimonio del testatore ex art. 654 del Codice civile, ma necessariamente da un certo luogo.
