La prima ipotesi presa in considerazione è quella del legato di cosa (interamente) altrui, prevista dall’art. 651 del Codice civile, ai sensi del quale “il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido”.
L’articolo appena riportato costituisce un corollario del principio generale secondo cui nessuno può disporre (con effetti reali immediati) di un diritto maggiore di quello di cui è titolare (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet) ed è per questo che, generalmente, se il diritto legato appartiene, all’apertura della successione, all’onerato o ad un terzo, il legato è nullo.
Tale invalidità, tuttavia, non opera nel caso in cui il disallineamento soggettivo che sussisteva al momento della testamenti factio sia venuto meno al momento dell’apertura della successione ed il bene si trovi nel patrimonio del testatore al momento della sua morte: in questo caso, invero, non vi è alcun ostacolo alla produzione dell’effetto reale del legato ex art. 649 comma 2 del Codice civile.
Il legislatore, poi, prevede che il legato di cosa altrui possa comunque produrre effetti quale legato obbligatorio anche se l’altruità sussiste ancora all’apertura della successione, nel caso in cui dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore emerga la consapevolezza da parte del testatore dell’altruità di quanto legato: in questo caso, all’apertura della successione il legatario non acquista il diritto sul bene, ma il diritto di pretendere che il soggetto onerato del legato gli faccia acquistare la proprietà del bene in oggetto.
Si precisa che in questo caso il legato non produrrà mai effetti reali, neanche differiti: in ciò consiste la netta linea di demarcazione tra legato (e donazione) di cosa altrui, da un lato, e vendita (o permuta) di cosa altrui, dall’altro.
Se, infatti, ex art. 1478 del Codice civile “il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà” senza che sia necessario un ulteriore atto di trasferimento dal venditore al compratore, viceversa in caso di legato (o di donazione) di cosa altrui anche nel momento in cui l’onerato (o il donante) acquista la proprietà del bene è comunque tenuto a porre in essere un apposito negozio di adempimento traslativo in favore del legatario (o donatario), con cui adempie all’obbligo di fare acquistare la proprietà che trova fonte nel testamento (o nella donazione).
Precisa, poi, l’art. 651 del Codice civile che, nel solo caso in cui il bene legato sia di proprietà di un terzo, è prevista in favore dell’onerato la facoltà alternativa (o facultas solutionis) di liberarsi dall’obbligo verso il legatario, invece che facendogli acquistare la proprietà del bene legato, pagandone il giusto prezzo: tale possibilità è evidentemente prevista a tutela dell’onerato, consentendogli di liberarsi dall’obbligo verso il legatario anche se, ad esempio, il terzo proprietario della cosa legata dovesse rifiutarsi di dismetterne la proprietà, ovvero pretendesse di alienarla ad un prezzo decisamente maggiore rispetto al valore reale del bene, con indebito pregiudizio per l’onerato.
Legato di cosa parzialmente altrui
Ai sensi dell’art. 652 del Codice civile, “se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente”.
il legato di cosa solo parzialmente altrui, quindi, presenta una doppia anima, al contempo di legato reale (per la parte del bene di proprietà del testatore) e di legato nullo o obbligatorio se emerge la consapevolezza dell’altruità (per la parte di bene di titolarità dell’onerato o di un terzo), potendosi sul punto mutuare tutte le considerazioni spese in relazione al legato di cosa interamente altrui, stante anche l’espresso richiamo fatto dalla norma in commento al precedente art. 651 del Codice civile.
