ESCLUSIONE VOLONTARIA DEL SOCIO NELLE SRL

Nell’ambito delle SRL, accanto all’ipotesi di esclusione legale prevista dall’articolo 2466 codice civile in tema di socio moroso, il legislatore con la riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto una nuova norma, l’articolo 2473 bis codice civile, la quale prevede la possibilità di esclusione “volontaria” del socio.

Questo istituto, prima dell’entrata in vigore della sopra menzionata riforma, era previsto esclusivamente in ambito di società di persone, mentre ora è stato esteso anche alle SRL.

L’articolo 2473 bis codice civile dispone che: “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”.

Pertanto, l’esclusione volontaria, a differenza dell’ipotesi di cui all’articolo 2466 codice civile, non trova la sua fonte nella legge, ma è subordinata ad una previsione dello statuto.

Altro aspetto importante da sottolineare è che l’atto costitutivo o lo statuto non possono limitarsi a prevedere la generale possibilità di escludere il socio “per giusta causa”, ma devono stabilire delle specifiche ipotesi in cui tale clausola può trovare applicazione in concreto.

Ad esempio, è possibile escludere per giusta causa un socio che subisce una condanna penale di una certa gravità, oppure un socio soggetto a liquidazione giudiziale, o, ancora, un socio che è stato dichiarato interdetto o inabilitato.

Altro caso è quello in cui si prevede l’esclusione di un socio d’opera che non sia più in grado di prestare la propria attività lavorativa o di colui che ha conferito in godimento un bene e questo perisce.

La dottrina ha discusso se la “giusta causa” debba intendersi in senso oggettivo o soggettivo.

E’ preferibile la tesi del Consiglio Nazionale del Notariato esposta nello studio n. 212/2008/I, il quale propende per la giusta causa in senso soggettivo, in quanto il presupposto è che tale causa esposta nello statuto sociale debba avere rilevanza per i soci. Inoltre, una fattispecie che in una società venga considerata una giusta causa per l’esclusione del socio, non è detto che venga ritenuta rilevante allo stesso modo in un’altra società.

Per quanto riguarda, invece, la competenza a decidere sull’esclusione, nelle SRL può essere attribuita dallo statuto o all’organo amministrativo o all’assemblea dei soci o (nelle ipotesi di cui all’articolo 2477 codice civile) dal collegio sindacale.

Il socio del quale si vuole deliberare l’esclusione non ha il diritto di voto per la relativa delibera, in quanto verrebbe a crearsi un conflitto di interessi, ma mantiene comunque il diritto di intervenire in assemblea.

 

PREVISIONE DI UNA PENALE

In dottrina si è discussa, altresì, la possibilità di prevedere una penale a carico del socio escluso.

In linea di principio nulla osta a tale previsione, ma solo nel caso in cui l’esclusione sia dovuta ad un inadempimento di un obbligo stabilito dalla legge o dallo statuto, mentre non è possibile prevederla nei casi di semplice impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero in quelli di incapacità di agire, in quanto, pur potendo sussistere un danno per la società, non vi sarebbe alcun obbligo di risarcimento in capo al socio escludendo.

La penale è invece utilizzabile come reazione ad un inadempimento, in quanto ciò potrebbe comportare un danno economico per la società.

Una volta ammessa, la formulazione concreta della penale può essere anche prevista sotto forma di una diminuzione del valore del rimborso della quota del socio escluso rispetto a quanto previsto dall’articolo 2473 codice civile, concetto ribadito di recente anche dalla massima n. 198 del Consiglio Notarile di Milano.

 

AZIONI FORNITE DI PARTICOLARI DIRITTI NELLE SPA

Finora abbiamo analizzato l’ipotesi legislativa sull’esclusione per giusta causa prevista espressamente dal legislatore in ambito di SRL.

Ma nelle SPA tale disciplina può trovare applicazione in via analogica? La risposta è no, o meglio, non proprio.

Il legislatore del 2003, infatti, non ha introdotto nel codice civile una norma che possa prevedere la medesima possibilità anche nelle SPA. Tuttavia, quando il socio viola determinati divieti imposti dallo statuto, come ad esempio un socio che conferisce in sede di costituzione o di aumento oneroso un’azienda e si impegna a rispettare il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2596 codice civile, ma poi viola tale previsione, la società cosa può fare?

Una soluzione possibile consiste nella creazione di una categoria speciale di azioni fornite di particolari prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 2348 codice civile, che possono consistere sia in un obbligo di “facere” che di “non facere”, come nel caso di non disattendere l’obbligo di non concorrenza, le quali possono liberamente circolare solo con il consenso dell’organo amministrativo.

Queste azioni, in sede di costituzione o di aumento, possono essere offerte al socio che conferisce l’azienda e si impegna a rispettare il divieto di non concorrenza.

 

AZIONI SPECIALI RISCATTABILI O CLAUSOLA GENERALIZZATA DI RISCATTO

Altra possibilità nelle SPA consiste nel prevedere l’emissione di azioni cd. riscattabili dai soci o dalla società, a seconda di quanto sia previsto nella clausola statutaria che ne consente in astratto l’emissione.

In questa ipotesi, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 2437 sexies codice civile, prevedendo sempre nella clausola statutaria il correttivo dell’equa valorizzazione almeno pari al valore previsto per il recesso.

Su questa tematica si è pronunciata la massima n. 99 del Consiglio Notarile di Milano, la quale ammette la possibilità per lo statuto delle SPA di attribuire alla società o ai soci un potere di riscatto mediante l’emissione di azioni speciali ex articolo 2468 codice civile, prevedendo sempre il diritto alla liquidazione per il socio fuoriuscente almeno pari al valore previsto in caso di recesso, come stabilito dalla sopra citata massima n. 198 del medesimo Consiglio Notarile.

Pertanto, alla luce di quanto fin ora asserito, nelle SPA possono trovare applicazione due soluzioni:

  1. o si prevede la creazione e la conseguente emissione di azioni speciali riscattabili dai soci o dalla società, che devono essere offerte solo al socio o ai soci assoggettati al rispetto di un determinato obbligo assunto nei confronti della società in sede di sottoscrizione delle loro partecipazioni e di contestuale conferimento a liberazione delle stesse;
  2. oppure si può introdurre nello statuto una clausola di riscatto “generalizzato” riferito a tutte le azioni in circolazione, in virtù della quale l’intera compagine sociale è assoggettata a tale possibilità, nell’ipotesi in cui i soci o il socio che assume l’obbligo nei confronti della stessa non adempie allo stesso.

L’introduzione di questo tipo di clausole deve avvenire sempre a maggioranza qualificata in assemblea, con il consenso del socio o dei soci che si obbligano nei confronti della società e non è previsto il recesso ai sensi dell’articolo 2437 comma 1 lett. b) codice civile, in quanto non rappresenta un limite alla circolazione delle azioni.