Nel sistema del diritto di famiglia delineato dal Codice civile, le convenzioni matrimoniali rappresentano lo strumento attraverso il quale i coniugi, in esercizio dell’autonomia privata loro riconosciuta dall’ordinamento, disciplinano i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, derogando, nei limiti consentiti dalla legge, al regime legale della comunione dei beni. L’analisi della capacità di stipulare tali convenzioni assume un rilievo centrale, in quanto coinvolge il delicato bilanciamento tra autonomia negoziale e tutela dei soggetti deboli, quali gli incapaci.

In tale prospettiva, l’indagine sulle convenzioni matrimoniali stipulate dagli incapaci impone, in via preliminare, una ricostruzione del quadro normativo relativo alla capacità matrimoniale, per poi soffermarsi sulle specifiche disposizioni dettate dal legislatore in materia, segnatamente gli articoli 165 e 166 del Codice civile, nonché sulle questioni interpretative che emergono con riferimento alle ipotesi non espressamente disciplinate.

 

Capacità matrimoniale e incapacità: il perimetro soggettivo.

È noto che il legislatore, nel disciplinare la capacità di contrarre matrimonio, individua una serie di impedimenti che incidono direttamente sulla possibilità stessa di accedere al vincolo coniugale. Tra questi assumono rilievo, ai fini che qui interessano, la minore età e l’interdizione.

Il minore di età, salvo l’eccezionale autorizzazione del tribunale per i minorenni nei casi previsti dalla legge, non può contrarre matrimonio; analogamente, l’interdetto per infermità di mente è radicalmente incapace di concludere l’atto matrimoniale. Tali soggetti risultano, pertanto, esclusi ab origine dalla possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali, in quanto privi della stessa capacità di accedere al rapporto coniugale cui tali convenzioni accedono.

Ne consegue che i soli soggetti “incapaci” che possono venire in rilievo ai fini della stipulazione di convenzioni matrimoniali sono, da un lato, il minore emancipato e, dall’altro, l’inabilitato. Si tratta di figure caratterizzate da una capacità di agire limitata, ma non esclusa, per le quali il legislatore appronta strumenti di assistenza, piuttosto che di rappresentanza.

 

Il principio habilis ad nuptias habilis et ad nuptiarum consequentias.

Le disposizioni contenute negli articoli 165 e 166 del Codice civile costituiscono espressione normativa di un principio di origine romanistica, tradizionalmente riassunto nel brocardo habilis ad nuptias habilis et ad nuptiarum consequentias. Tale principio afferma che chi è idoneo a contrarre matrimonio deve ritenersi, in linea di principio, idoneo anche a regolare le conseguenze patrimoniali dello stesso.

La ratio sottesa a tale impostazione risiede nell’unitarietà del fenomeno matrimoniale: la capacità di assumere lo status coniugale implica, logicamente e giuridicamente, la capacità di disciplinarne gli effetti patrimoniali, nei limiti consentiti dall’ordinamento.

Il legislatore, recependo tale principio, ha previsto che per la stipulazione delle convenzioni matrimoniali da parte dei soggetti dotati di capacità limitata non sia necessaria un’autorizzazione giudiziale ad hoc, essendo sufficiente l’assistenza del soggetto chiamato a integrare la loro capacità, ossia i genitori per il minore emancipato e il curatore per l’inabilitato.

 

Le convenzioni matrimoniali del minore emancipato: l’articolo 165 del Codice civile.

L’articolo 165 del Codice civile disciplina espressamente l’ipotesi delle convenzioni matrimoniali stipulate dal minore emancipato. La norma si riferisce al caso in cui il soggetto, già emancipato in conseguenza del matrimonio o in vista di esso, intenda stipulare una convenzione matrimoniale nel periodo intercorrente tra l’emancipazione e la celebrazione del matrimonio.

La disposizione stabilisce che il minore emancipato può stipulare convenzioni matrimoniali con l’assistenza dei genitori o del tutore. Si tratta di un’ipotesi tipica di atto eccedente l’ordinaria amministrazione, per il quale l’emancipato non gode di piena autonomia, ma necessita dell’intervento di un soggetto che ne integri la capacità.

L’assistenza, in tale contesto, si configura quale partecipazione all’atto negoziale, con funzione di controllo e di integrazione della volontà del minore, senza giungere alla sostituzione della stessa, come avverrebbe in caso di rappresentanza. Il consenso dell’assistente si affianca a quello dell’emancipato, concorrendo alla formazione dell’atto.

Particolarmente significativa è la circostanza che il legislatore non richieda alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, a differenza di quanto avviene per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (articoli 394 e 397 del Codice civile). Ciò conferma la volontà di favorire l’autonomia del soggetto nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi al matrimonio.

 

Le convenzioni matrimoniali dell’inabilitato: l’articolo 166 del Codice civile.

L’articolo 166 del Codice civile disciplina, invece, le convenzioni matrimoniali stipulate dall’inabilitato. Anche in questo caso, il legislatore richiede l’assistenza del curatore, escludendo la necessità di una previa autorizzazione giudiziale.

La norma si riferisce espressamente alle convenzioni stipulate “contestualmente al matrimonio”, lasciando intendere una stretta connessione temporale e funzionale tra la celebrazione del vincolo e la regolamentazione dei relativi rapporti patrimoniali.

L’inabilitato, pur essendo soggetto a una limitazione della capacità di agire, conserva la titolarità del potere negoziale, che esercita con l’ausilio del curatore. Anche in questo caso, l’assistenza si configura come integrazione della volontà negoziale, senza sostituzione della stessa.

La scelta legislativa di non richiedere autorizzazioni ulteriori appare coerente con il principio sopra richiamato e con l’esigenza di evitare un eccessivo aggravamento procedurale in un momento, quale quello matrimoniale, già connotato da rilevanti formalità.

 

Il problema delle convenzioni stipulate dopo il matrimonio.

Le disposizioni degli articoli 165 e 166 del Codice civile presentano, tuttavia, un limite evidente: esse disciplinano esclusivamente le convenzioni matrimoniali stipulate contestualmente al matrimonio, senza prendere posizione in ordine alle convenzioni stipulate successivamente.

Si pone, pertanto, il problema di stabilire quale sia il regime applicabile nel caso in cui un minore emancipato o un inabilitato, già coniugato, intenda modificare o stipulare ex novo una convenzione matrimoniale.

La questione ha dato luogo a un dibattito dottrinale, nel quale si contrappongono diverse ricostruzioni.

 

Le principali ricostruzioni dottrinali.

Una prima impostazione, di carattere restrittivo, valorizza il dato letterale delle norme, ritenendo che la disciplina agevolata prevista dagli articoli 165 e 166 del Codice civile sia limitata alle ipotesi espressamente contemplate, e non possa essere estesa analogicamente alle convenzioni stipulate dopo il matrimonio. Ne conseguirebbe l’applicazione della disciplina generale degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con la necessità di una autorizzazione giudiziale.

Tale tesi, tuttavia, appare difficilmente conciliabile con la ratio delle disposizioni in esame e con il già ricordato principio habilis ad nuptias habilis et ad nuptiarum consequentias, che suggerisce una lettura unitaria della capacità matrimoniale e delle sue conseguenze.

Una seconda impostazione, maggioritaria, ritiene invece che anche per le convenzioni stipulate dopo il matrimonio debba ritenersi sufficiente l’assistenza del curatore dell’inabilitato o dell’emancipato, senza necessità di apposita autorizzazione giudiziale. Tale soluzione si fonda su una interpretazione estensiva delle norme, che valorizza la continuità funzionale tra la fase genetica del rapporto coniugale e quella successiva.

Secondo tale ricostruzione, non vi sarebbe ragione di differenziare il regime delle convenzioni stipulate contestualmente al matrimonio rispetto a quelle successive, trattandosi, in entrambi i casi, di atti diretti a disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi.

 

Il ruolo del Notaio e i profili operativi.

In tale contesto, assume un rilievo centrale il ruolo del Notaio, chiamato a ricevere l’atto pubblico di convenzione matrimoniale (forma richiesta a pena di nullità dall’articolo 162 del Codice civile) e a verificare la sussistenza dei presupposti di legge.

Il Notaio dovrà, in primo luogo, accertare la capacità delle parti, verificando se si tratti di soggetti pienamente capaci o di soggetti con capacità limitata. In quest’ultimo caso, dovrà accertare la presenza del soggetto chiamato a prestare assistenza e la regolarità del relativo intervento.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla qualificazione dell’atto e alla individuazione del regime applicabile, soprattutto nelle ipotesi non espressamente disciplinate, quali quelle delle convenzioni stipulate dopo il matrimonio da parte di incapaci.

In tali casi, il Notaio sarà chiamato a operare una valutazione interpretativa, tenendo conto dell’orientamento dottrinale prevalente, dei principi generali dell’ordinamento e della funzione dell’atto. La scelta di richiedere o meno una autorizzazione giudiziale dovrà essere sorretta da una motivazione adeguata, anche in funzione di prevenzione del contenzioso.

 

Considerazioni conclusive.

L’analisi della disciplina delle convenzioni matrimoniali stipulate dagli incapaci evidenzia come il legislatore abbia inteso privilegiare, in questo ambito, una logica di favor per l’autonomia privata, temperata da strumenti di protezione non invasivi, quali l’assistenza.

Le disposizioni degli articoli 165 e 166 del Codice civile si inseriscono coerentemente in tale quadro, consentendo ai soggetti con capacità limitata di partecipare attivamente alla regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali.

Permangono, tuttavia, profili di incertezza, in particolare con riferimento alle convenzioni stipulate dopo il matrimonio, che richiedono un intervento interpretativo da parte della prassi notarile.

In tale contesto, il ruolo del Notaio si conferma centrale, quale garante della legalità e della validità degli atti, nonché interprete qualificato delle norme, chiamato a coniugare esigenze di tutela e di autonomia in un settore, quale quello del diritto di famiglia, caratterizzato da una forte incidenza dei valori personali e patrimoniali.