Cenni introduttivi.
Cosa succede nella prassi notarile se su un unico foglio vengono redatti due o più testamenti da due persone diverse?
Il legislatore si occupa di tale fattispecie in una specifica norma, l’articolo 589 codice civile, che disciplina il divieto dei testamenti congiuntivi o reciproci.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Congiuntività e reciprocità dei testamenti.
Il legislatore nell’articolo 589 codice civile disciplina due fattispecie: i testamenti congiuntivi e i testamenti reciproci.
La norma in commento dispone, infatti, che: “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.
A ben vedere, nella rubrica di questo articolo del codice civile vi è una sorta di “diaframma” con il contenuto normativo, in quanto dal tenore letterale della stessa emerge la volontà del legislatore di sanzionare due fattispecie diverse.
Il legislatore sanziona il cd. “testamento a più mani”, il quale si distingue in due ipotesi:
- I due co-autori del testamento dispongono entrambi in favore di terzi soggetti, verificandosi l’ipotesi di “testamento congiuntivo” vero e proprio;
- I due co-autori dispongono reciprocamente a vantaggio l’uno dell’altro e viceversa e questa è definibile come fattispecie di “testamento reciproco”.
Il legislatore vieta tassativamente queste due ipotesi di testamento, in quanto verrebbe violato il divieto dei patti successori dispositivi, ai sensi dell’articolo 458 codice civile, poiché emergerebbe un accordo sotteso tra i due co-autori.
Testamenti simultanei.
Cosa succede, invece, se due persone redigono due testamenti contemporaneamente su due documenti fisicamente diversi oppure con due testamenti differenti dispongono a titolo universale o particolare in favore dello stesso soggetto terzo?
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18197 del 2 settembre 2020, evidenziando che ben diversa è l’ipotesi di testamento simultaneo, il quale si ha quando due disposizioni testamentarie costituiscano, anche se reciproche, due atti perfettamente distinti, anche se scritti sullo stesso foglio, poiché ciò non esclude l’autonomia delle singole dichiarazioni e nemmeno quest’ultima può essere esclusa dalla reciprocità delle medesime.
Ciò posto, la Corte osserva che non rientra nella casistica disciplinata dall’articolo 589 codice civile l’ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, indipendentemente dal fatto che il loro oggetto coincida con dei lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi. A tal proposito, infatti, si richiama il principio secondo cui: “in presenza di schede testamentarie separate non ricorre quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario”.
Inoltre, in tale fattispecie non si viola nemmeno il divieto dei patti successori dispositivi, sopra richiamato, perché di fatto i due testatori non si mettono d’accordo nel beneficiare lo stesso soggetto.
L’unico divieto sanzionabile si potrebbe ravvisare nell’ipotesi di cui all’articolo 626 codice civile, ovvero quando la disposizione testamentaria è retta da un unico motivo oppure vi è un accordo fraudolento sotteso alla stessa.
La volontà testamentaria deve essere, infatti, assolutamente libera da condizionamenti e, tutt’al più, è ammessa soltanto una condivisione di intenti liberali in favore dello stesso soggetto beneficiario del testamento da parte dei due testatori.
