La tutela dei legittimari e la funzione dell’azione di riduzione.
Il sistema successorio italiano è tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di una particolare categoria di successibili, individuati dal legislatore in ragione dello stretto legame familiare con il de cuius, ai quali è riservata una quota minima del patrimonio ereditario indipendentemente dalla volontà del testatore. Tali soggetti, individuati dall’articolo 536 del Codice civile nel coniuge, nei figli e, in mancanza di questi ultimi, negli ascendenti, sono definiti legittimari o riservatari.
La tutela predisposta dall’ordinamento in loro favore trova il proprio fondamento nell’articolo 457 del Codice civile, il quale stabilisce che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Il rispetto della quota di riserva costituisce dunque un limite all’autonomia testamentaria, che non può spingersi sino al punto di privare i legittimari della tutela loro accordata dalla legge.
Qualora la quota di riserva risulti lesa o addirittura pretermessa, l’ordinamento attribuisce al legittimario una serie di strumenti diretti a ottenere la reintegrazione dei propri diritti. Tra questi assume un ruolo centrale l’azione di riduzione, che rappresenta il principale rimedio predisposto dal legislatore contro le disposizioni testamentarie e le donazioni eccedenti la quota disponibile.
La funzione dell’azione di riduzione consiste nel far dichiarare inefficaci, nei confronti del legittimario che agisce, le disposizioni lesive della quota di riserva. Attraverso tale azione il legittimario non mira a ottenere una declaratoria di invalidità dell’atto, bensì a neutralizzarne gli effetti nella misura necessaria a reintegrare la propria legittima.
L’azione di riduzione presenta caratteristiche peculiari.
Anzitutto, non si tratta di un’azione di nullità. Le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive della legittima sono infatti valide ed efficaci; esse diventano inefficaci soltanto nei confronti del legittimario che esercita vittoriosamente l’azione.
Parimenti, non si è in presenza di un’azione rescissoria o risolutoria, poiché non vi è alcun vizio genetico dell’atto che ne determini l’eliminazione dall’ordinamento.
L’azione di riduzione costituisce invece un’azione personale di accertamento costitutivo, attraverso la quale il giudice accerta la lesione della quota di riserva e determina la misura nella quale le disposizioni lesive devono essere private di efficacia.
L’accoglimento della domanda produce effetti differenti a seconda che il legittimario sia stato semplicemente leso oppure integralmente pretermesso.
Nel caso di pretermissione, il legittimario acquista la qualità di chiamato all’eredità per la quota di riserva spettantegli. Qualora invece la lesione riguardi un legittimario già chiamato all’eredità, l’effetto consiste nell’ampliamento della sua quota sino alla misura prevista dalla legge.
In entrambi i casi, tuttavia, l’azione di riduzione non comporta automaticamente il recupero materiale dei beni oggetto delle disposizioni lesive. A tal fine sarà eventualmente necessario ricorrere al diverso strumento dell’azione di restituzione.
L’azione di riduzione ha inoltre carattere relativo, poiché opera esclusivamente a favore del legittimario che l’ha esercitata, e produce effetti retroattivi, che risalgono al momento dell’apertura della successione.
Presupposti per l’esercizio dell’azione di riduzione.
La legittimazione all’esercizio dell’azione di riduzione spetta esclusivamente ai soggetti indicati dall’articolo 536 del Codice civile.
Non ogni erede può pertanto dolersi dell’eventuale squilibrio derivante dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni compiute dal de cuius, ma soltanto coloro ai quali la legge attribuisce una quota riservata.
L’articolo 564 del Codice civile prevede inoltre, quale regola generale, che il legittimario debba aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario.
La ratio della disposizione è evidente: evitare che il legittimario possa agire in riduzione senza che sia stata previamente accertata la consistenza del patrimonio ereditario e, conseguentemente, l’effettiva esistenza di una lesione della quota di riserva.
La giurisprudenza e la dottrina hanno tuttavia individuato alcune importanti eccezioni.
L’accettazione beneficiata non è necessaria nel caso di legittimario pretermesso. In tale ipotesi, infatti, il soggetto non è stato chiamato all’eredità e non potrebbe pertanto procedere ad alcuna accettazione.
Parimenti, il beneficio d’inventario non è richiesto quando il legittimario agisce esclusivamente nei confronti di coeredi, poiché la consistenza del patrimonio ereditario è già conosciuta e non vi è l’esigenza di tutelare i creditori dell’eredità.
Infine, non è necessaria l’accettazione beneficiata nelle ipotesi in cui il legittimario abbia ricevuto donazioni o legati soggetti a imputazione, dovendosi preliminarmente verificare se tali attribuzioni siano sufficienti a soddisfare la quota di riserva.
Prescrizione ed estinzione dell’azione di riduzione.
L’azione di riduzione può estinguersi per rinuncia da parte del legittimario oppure per prescrizione.
Con riferimento alla prescrizione, è pacificamente riconosciuta l’applicazione del termine ordinario decennale.
Più complessa è invece l’individuazione del momento dal quale tale termine inizia a decorrere.
Sul punto si sono succeduti diversi orientamenti giurisprudenziali.
Un primo indirizzo individuava il dies a quo nell’apertura della successione, valorizzando l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Successivamente, parte della giurisprudenza ha ritenuto che, con riguardo alle disposizioni testamentarie, il termine dovesse decorrere dalla pubblicazione del testamento, momento nel quale il legittimario acquisisce concreta conoscenza delle disposizioni potenzialmente lesive.
La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2004, che hanno distinto tra lesioni derivanti da disposizioni testamentarie e lesioni derivanti da donazioni.
Secondo l’orientamento oggi prevalente, in presenza di disposizioni testamentarie lesive il termine decorre dall’accettazione dell’eredità da parte del soggetto beneficiato, momento nel quale la lesione diventa effettiva e concretamente azionabile; con riguardo alle donazioni, invece, la decorrenza continua a essere individuata nell’apertura della successione.
Particolari problemi possono inoltre sorgere nelle ipotesi di accertamento successivo dello status di figlio. In tali casi trova applicazione il principio generale sancito dall’articolo 2935 del Codice civile, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi, dal momento dell’acquisto dello status di figlio.
L’azione di restituzione.
L’azione di riduzione costituisce il presupposto necessario, ma non sempre sufficiente, per la concreta reintegrazione della quota di riserva.
Una volta ottenuta la declaratoria di inefficacia delle disposizioni lesive, il legittimario può infatti avere interesse a recuperare materialmente i beni oggetto delle attribuzioni ridotte. A tale finalità risponde l’azione di restituzione.
A differenza dell’azione di riduzione, l’azione di restituzione ha natura reale e funzione recuperatoria. Essa è diretta non già ad accertare la lesione della quota di riserva, ma a consentire al legittimario di conseguire concretamente i beni necessari alla propria reintegrazione.
Tradizionalmente, il sistema delineato dal Codice civile distingueva due differenti ipotesi.
La prima era disciplinata dall’articolo 561 del Codice civile e riguardava il recupero del bene ancora presente nel patrimonio del donatario. In tale situazione, il bene veniva restituito libero dai pesi e dalle iscrizioni imposti dal donatario successivamente alla donazione, secondo il noto effetto purgativo previsto dalla norma.
La seconda era disciplinata dall’articolo 563 del Codice civile e riguardava il caso in cui il bene donato fosse stato trasferito a terzi. In tale contesto, una volta ottenuta la riduzione della donazione e previa infruttuosa escussione del patrimonio del donatario, il legittimario poteva agire direttamente nei confronti degli aventi causa al fine di ottenere la restituzione del bene.
Proprio questa seconda ipotesi ha rappresentato per lungo tempo uno dei principali ostacoli alla circolazione degli immobili di provenienza donativa, poiché esponeva gli acquirenti al rischio di perdere il bene anche molti anni dopo il perfezionamento dell’acquisto.
Su tale disciplina sono intervenute dapprima la riforma del 2005 e, successivamente, la più incisiva riforma del 2025, che hanno profondamente modificato il rapporto tra tutela dei legittimari ed esigenze di certezza della circolazione giuridica.
La portata di tali interventi normativi e le loro conseguenze pratiche meritano pertanto una trattazione autonoma.
Dalla riforma del 2005 alla riforma del 2025.
La disciplina appena richiamata ha costituito per lungo tempo uno dei principali fattori di criticità nella circolazione dei beni provenienti da donazione.
La possibilità che il legittimario, dopo aver ottenuto la riduzione della donazione lesiva, potesse agire anche nei confronti degli aventi causa del donatario determinava infatti una situazione di persistente incertezza giuridica, particolarmente avvertita nel mercato immobiliare e nel settore del credito.
Proprio al fine di attenuare tali criticità il legislatore era intervenuto con la legge 14 maggio 2005, n. 80, modificando gli articoli 561 e 563 del Codice civile.
La riforma del 2005 aveva introdotto un sistema fondato sul decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione, decorso il quale l’azione restitutoria non poteva più essere esercitata nei confronti dei terzi aventi causa. Contestualmente era stato previsto il meccanismo dell’opposizione alla donazione, mediante il quale il coniuge e i parenti in linea retta del donante potevano impedire il consolidamento della posizione del terzo acquirente.
L’intervento normativo aveva certamente migliorato la situazione rispetto al sistema originario, ma non aveva eliminato le incertezze che continuavano a gravare sulla circolazione dei beni di provenienza donativa.
L’esistenza del termine ventennale, la possibilità di proporre opposizione alla donazione e la persistente operatività dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti continuavano infatti a indurre gli operatori ad adottare particolari cautele nelle operazioni aventi ad oggetto beni di provenienza donativa.
La prassi notarile aveva così elaborato numerosi strumenti volti a ridurre il rischio circolatorio, tra i quali il mutuo dissenso della donazione, la rinuncia preventiva all’azione di restituzione da parte dei legittimari, le coperture assicurative e ulteriori meccanismi di garanzia.
La situazione è profondamente mutata con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha modificato gli articoli 561, 563 e 2652 del Codice civile perseguendo un obiettivo ancora più marcato di tutela della stabilità degli acquisti e della certezza dei traffici giuridici.
La riforma del 2025 ha infatti ridimensionato in maniera significativa la tutela reale del legittimario, sostituendola, in numerose ipotesi, con rimedi di carattere esclusivamente patrimoniale.
Per un esame approfondito delle singole modifiche normative e del relativo regime transitorio si rinvia allo specifico contributo dedicato alla riforma pubblicato su questo sito.
Ai fini pratici, appare invece opportuno soffermarsi sugli effetti che la novella produce nella circolazione dei beni e sulla diversa posizione assunta dal terzo avente causa nelle varie fattispecie.
La tutela dei legittimari nella circolazione dei beni dopo la riforma del 2025.
La nuova disciplina impone di distinguere quattro differenti scenari, caratterizzati da livelli di tutela profondamente diversi.
Occorre infatti separare le ipotesi di provenienza donativa da quelle di provenienza successoria e, all’interno di ciascuna categoria, distinguere tra acquisti a titolo oneroso e acquisti a titolo gratuito.
- A) Provenienza donativa.
A.1) L’avente causa a titolo oneroso dal donatario.
La fattispecie maggiormente interessata dalla riforma è quella dell’acquisto a titolo oneroso dal donatario.
Nel sistema previgente il legittimario, ottenuta la riduzione della donazione lesiva, poteva agire nei confronti degli aventi causa di quest’ultimo per ottenere la restituzione del bene. Tale possibilità rappresentava il principale fattore di rischio connesso alla provenienza donativa.
La riforma del 2025 ha sostanzialmente eliminato tale meccanismo.
L’attuale formulazione dell’articolo 563 del Codice civile non consente infatti al legittimario di recuperare il bene nei confronti dell’avente causa a titolo oneroso dal donatario. La tutela del riservatario assume oggi carattere prevalentemente patrimoniale e si concentra nei confronti del donatario, senza incidere sulla stabilità dell’acquisto effettuato dal terzo.
L’acquirente conserva pertanto la proprietà del bene anche nel caso in cui la donazione venga successivamente ridotta.
La lesione della quota di riserva non determina più la perdita del bene da parte del terzo, ma si traduce nella possibilità per il legittimario di ottenere una reintegrazione economica.
Si tratta della più significativa innovazione introdotta dalla riforma, poiché incide direttamente sulla commerciabilità degli immobili provenienti da donazione e consente di superare gran parte delle criticità che avevano caratterizzato il sistema previgente.
A.2) L’avente causa a titolo gratuito dal donatario
Diversa è la posizione dell’avente causa che abbia ricevuto il bene a titolo gratuito.
In questa ipotesi il legislatore ha ritenuto di non accordare una tutela altrettanto intensa rispetto a quella riconosciuta all’acquirente oneroso.
La nuova disciplina esclude comunque la restituzione del bene e la perdita della proprietà acquistata. Tuttavia, qualora il donatario risulti insolvente e il legittimario non riesca a ottenere la reintegrazione della quota di riserva, l’avente causa a titolo gratuito può essere chiamato a corrispondere una somma di denaro entro il limite del vantaggio ricevuto.
Anche in tale ipotesi, pertanto, il legislatore ha privilegiato la stabilità della circolazione giuridica, evitando che il bene debba essere restituito.
Permane però una forma di responsabilità patrimoniale che trova giustificazione nel carattere gratuito dell’attribuzione ricevuta.
La tutela del legittimario non scompare, ma si trasforma da tutela reale a tutela per equivalente.
- B) Provenienza successoria.
Le conclusioni appena esposte non possono essere automaticamente estese alle attribuzioni derivanti da successione testamentaria.
La riforma del 2025 ha infatti inciso profondamente sulla circolazione dei beni provenienti da donazione, ma non ha eliminato la tutela reale del legittimario nelle ipotesi di lesione derivante da disposizioni testamentarie.
B.1) L’avente causa a titolo oneroso dall’erede o dal legatario.
Nel caso di acquisto a titolo oneroso dall’erede o dal legatario continua a trovare applicazione la disciplina prevista dall’articolo 2652 del Codice civile in materia di trascrizione delle domande di riduzione.
La novella legislativa è intervenuta riducendo da dieci a tre anni il termine rilevante ai fini della cosiddetta pubblicità sanante, ma non ha modificato l’impianto generale del sistema.
Ne consegue che, qualora la domanda di riduzione venga trascritta entro il termine previsto dalla legge, il legittimario conserva una tutela opponibile anche agli aventi causa dall’erede o dal legatario.
Solo decorso il termine triennale gli acquisti a titolo oneroso anteriormente trascritti risultano definitivamente protetti dagli effetti della successiva domanda di riduzione.
Emerge così una significativa differenza rispetto alla provenienza donativa.
Mentre l’acquirente oneroso dal donatario beneficia oggi di una tutela particolarmente ampia, l’acquirente oneroso dall’erede o dal legatario continua a essere esposto, sia pure entro limiti temporali più contenuti rispetto al passato, alle conseguenze derivanti dall’esercizio delle azioni a tutela della legittima.
B.2) L’avente causa a titolo gratuito dall’erede o dal legatario.
La tutela del legittimario raggiunge la sua massima intensità nell’ipotesi di attribuzione gratuita proveniente dall’erede o dal legatario.
In tale situazione non operano infatti le esigenze di protezione dell’affidamento che giustificano il trattamento privilegiato dell’acquirente oneroso.
L’avente causa a titolo gratuito rimane pertanto esposto agli effetti dell’azione di riduzione e alle conseguenze restitutorie che ne derivano.
La disciplina conferma una costante scelta dell’ordinamento: nel bilanciamento tra la posizione del legittimario leso e quella di chi abbia ricevuto gratuitamente un vantaggio patrimoniale, prevale l’esigenza di assicurare la piena reintegrazione della quota di riserva.
Liberalità indirette e tutela dei legittimari.
Le considerazioni svolte in materia di circolazione dei beni non possono prescindere da un cenno alle liberalità indirette, istituto che negli ultimi anni ha assunto crescente rilevanza nella prassi negoziale e nella pianificazione patrimoniale familiare.
Come noto, si ha liberalità indiretta quando il risultato di arricchimento perseguito dal disponente viene realizzato attraverso uno schema negoziale diverso dalla donazione tipica. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, il pagamento del prezzo di un bene acquistato da un terzo, l’intestazione di beni a favore di familiari con provvista fornita dal disponente o il pagamento di debiti altrui effettuato con finalità liberale.
Sotto il profilo successorio, le liberalità indirette sono soggette, al pari delle donazioni formali, alle regole in materia di collazione e riduzione, poiché ciò che rileva è l’effettivo depauperamento del patrimonio del disponente e il correlativo arricchimento del beneficiario.
Più complessa è invece la questione relativa agli effetti della riduzione nei confronti dei successivi aventi causa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato un orientamento volto a distinguere la posizione delle liberalità indirette da quella delle donazioni formali.
Particolarmente significativa appare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 35461 del 2022, che ha escluso l’applicabilità alle liberalità indirette del meccanismo restitutorio previsto per le donazioni.
Secondo tale impostazione, l’eventuale accoglimento dell’azione di riduzione non consente al legittimario di recuperare il bene nei confronti dei successivi aventi causa, ma attribuisce esclusivamente una tutela per equivalente nei confronti del beneficiario della liberalità.
La soluzione appare coerente con la struttura stessa dell’istituto.
Nelle liberalità indirette, infatti, il bene non entra mai formalmente nel patrimonio del disponente per poi uscirne mediante una donazione. Ciò rende difficilmente compatibile l’applicazione dei tradizionali meccanismi restitutori costruiti dal legislatore con riferimento alla donazione tipica.
Tale orientamento, formatosi prima della riforma del 2025, risulta oggi ulteriormente valorizzato dall’evoluzione normativa, che mostra una generale tendenza a privilegiare la stabilità della circolazione giuridica e a limitare le ipotesi nelle quali il legittimario possa incidere direttamente sulla posizione dei terzi aventi causa.
Le liberalità indirette continuano pertanto a rappresentare uno strumento di particolare interesse nella pianificazione patrimoniale, ferma restando la necessità di valutare attentamente, caso per caso, i possibili riflessi derivanti dall’esercizio delle azioni a tutela della legittima.
