Disciplina pre-riforma.

 Prima dell’intervento del legislatore del 2024, negli atti di trasferimenti immobiliari, a qualsiasi titolo, stipulati in forma pubblica dinanzi ad un Notaio, era obbligatorio inserire nella c.d. Dichiarazione Bersani (ex articolo 35 del D.L. n. 223/2006), fornita, in forma giurata ed in sostituzione di atto notorio, dalle parti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’intervento o meno di un mediatore nella conclusione della trattativa che ha portato al rogito finale.

In caso di dichiarazione positiva, le parti avevano l’obbligo di indicare, oltre ai dati dell’agenzia immobiliare, anche il quantum percepito dalla stessa, risultante dalla relativa fattura.

 

Intervento del legislatore nel 2024.

 Con la riforma normativa del 2024, entrata in vigore l’anno successivo, alcune cose sono mutate notevolmente.

Dal 12 gennaio 2025, data in cui la riforma è ufficialmente entrata in vigore, non è più obbligatorio per le parti contraenti, in sede di stipula dell’atto notarile, dichiarare espressamente l’ammontare della provvigione corrisposta, da entrambe o da una sola di esse, in favore dell’agenzia immobiliare.

Tuttavia, la Legge n. 203/2024 ha introdotto, in alternativa, la possibilità di indicare in atto il numero della fattura emessa dal mediatore e dichiarare la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.

Quest’ultima menzione deve essere obbligatoriamente contenuta nell’atto notarile, per poter far valere la volontà di non indicare l’importo della provvigione corrisposta al mediatore.

Poiché tale dichiarazione di corrispondenza ha carattere essenziale, vi può optare esclusivamente chi al momento del rogito ha già provveduto o provvede all’integrale pagamento della provvigione.

In caso di pagamento dilazionato o futuro, la parte rimane tenuta a dichiarare in modo espresso l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività del mediatore.

Stante l’assenza di prescrizioni in senso contrario, ciascuna parte dell’atto può optare per una diversa modalità di dichiarazione.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi relativi all’indicazione analitica delle modalità di pagamento e alle altre indicazioni richieste dall’art. 35 del D.L. n. 223/2006.