Il trust nell’ordinamento italiano: un istituto di matrice anglosassone ormai stabilmente recepito nella prassi.
Nato nell’esperienza dei Paesi di common law, il trust è stato progressivamente recepito anche negli ordinamenti di tradizione romanistica, come il nostro, trovando applicazione in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Pur in assenza di una disciplina organica nel Codice civile, il trust è oggi ampiamente utilizzato nella prassi negoziale e notarile quale strumento di segregazione patrimoniale, pianificazione successoria, protezione del patrimonio familiare, gestione del passaggio generazionale dell’impresa e realizzazione di finalità solidaristiche o assistenziali.
Sotto il profilo sostanziale, il trust si caratterizza per il trasferimento di determinati beni dal disponente (settlor) ad un soggetto fiduciario (trustee), il quale ne acquista la titolarità formale con l’obbligo di amministrarli e disporne nell’interesse di uno o più beneficiari ovvero per il perseguimento di uno specifico scopo.
L’elemento qualificante dell’istituto è rappresentato dalla segregazione patrimoniale che lo stesso consente di realizzare.
I beni conferiti in trust costituiscono infatti un patrimonio separato sia da quello del disponente sia da quello personale del trustee, con la conseguenza che essi non possono essere aggrediti dai creditori personali di tali soggetti né essere ricompresi nelle rispettive successioni ereditarie.
È proprio tale effetto segregativo ad aver determinato il crescente interesse della prassi professionale nei confronti dell’istituto.
Accanto ai profili civilistici, il trust presenta tuttavia rilevanti implicazioni fiscali, tanto ai fini delle imposte dirette quanto sotto il profilo dell’imposizione indiretta. Si tratta di una materia che ha conosciuto, negli ultimi anni, una significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale, culminata dapprima nel consolidamento dell’orientamento della Corte di Cassazione e, successivamente, nelle modifiche introdotte dalla riforma fiscale del 2024.
La fiscalità del trust: un’evoluzione complessa tra giurisprudenza e riforme.
La disciplina fiscale del trust è stata, per lungo tempo, uno degli ambiti più controversi del diritto tributario italiano.
Le difficoltà interpretative derivavano principalmente dalla circostanza che il trust non realizza un trasferimento patrimoniale immediatamente assimilabile agli schemi tradizionali della donazione o della successione. Nel conferimento dei beni al trustee, infatti, quest’ultimo acquista una titolarità funzionale all’amministrazione del patrimonio segregato, senza conseguire un effettivo arricchimento personale.
Per molti anni, l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che l’imposta sulle successioni e donazioni dovesse essere applicata già al momento dell’istituzione del trust e del conferimento dei beni nel patrimonio segregato.
Tale ricostruzione è stata progressivamente superata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio secondo cui il mero trasferimento dei beni al trustee non realizza ancora quella manifestazione di capacità contributiva che giustifica l’applicazione dell’imposta proporzionale.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il presupposto dell’imposta deve essere individuato nell’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario finale e non nella semplice costituzione del vincolo di destinazione. Tale impostazione è stata successivamente recepita anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2022, che ha espressamente superato le precedenti indicazioni di prassi.
La riforma attuata mediante il d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 si inserisce proprio in questo percorso evolutivo, introducendo una disciplina maggiormente coordinata con i principi elaborati dalla giurisprudenza e razionalizzando il trattamento tributario dei trasferimenti effettuati mediante trust.
Il regime delle imposte dirette: trust opachi, trasparenti e misti.
Sotto il profilo delle imposte dirette, il trust costituisce un autonomo soggetto passivo dell’IRES ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.
La disciplina distingue tradizionalmente tre differenti categorie di trust, ciascuna caratterizzata da un diverso criterio di imputazione del reddito.
La prima è costituita dal trust trasparente, nel quale i beneficiari del reddito risultano individuati fin dall’origine.
In tale ipotesi il reddito prodotto dal trust non viene tassato in capo al trust stesso, ma viene imputato direttamente ai beneficiari individuati, indipendentemente dall’effettiva distribuzione delle somme. Si tratta di un meccanismo analogo a quello previsto per talune società di persone, nel quale il reddito viene imputato “per trasparenza” ai soggetti beneficiari.
Diverso è il caso del trust opaco, nel quale i beneficiari del reddito non risultano individuati.
In questa ipotesi il trust rappresenta un autonomo centro di imputazione tributaria e provvede direttamente al pagamento dell’IRES sui redditi prodotti.
Accanto a tali modelli si colloca il trust misto, nel quale una parte del reddito viene attribuita a beneficiari individuati mentre la restante parte permane in capo al trust.
La distinzione assume rilevanti conseguenze pratiche, incidendo sul soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione tributaria e sul momento in cui il reddito viene assoggettato ad imposizione.
Particolare attenzione merita inoltre la disciplina dei trust localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2019, successivamente chiarite dall’Agenzia delle Entrate, hanno previsto specifiche regole volte ad evitare fenomeni di doppia non imposizione o di artificiosa delocalizzazione dei redditi mediante trust esteri. In particolare, per i trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata sono state introdotte disposizioni che qualificano come redditi di capitale le attribuzioni effettuate a favore di beneficiari fiscalmente residenti in Italia, prevedendo altresì una presunzione relativa qualora non sia possibile distinguere tra patrimonio e reddito distribuito.
Le imposte indirette: dall’istituzione del trust all’attribuzione finale dei beni.
L’aspetto maggiormente delicato riguarda il trattamento ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Come anticipato, l’orientamento oggi prevalente esclude che la semplice istituzione del trust e il conseguente trasferimento dei beni al trustee realizzino il presupposto dell’imposta proporzionale.
Il trustee non riceve infatti i beni per un proprio arricchimento personale, ma esclusivamente quale gestore del patrimonio segregato.
L’effettivo incremento patrimoniale si verifica soltanto nel momento in cui i beni vengono definitivamente attribuiti al beneficiario finale secondo quanto previsto dall’atto istitutivo del trust.
È proprio tale attribuzione finale che integra il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni.
La riforma del 2024 ha sostanzialmente recepito tale impostazione, disciplinando espressamente i trasferimenti derivanti da trust nell’ambito del Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e coordinando il relativo trattamento con la disciplina generale delle liberalità.
Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui il conferimento riguardi beni immobili, trovano applicazione le ordinarie regole previste per le formalità pubblicitarie.
La distinzione tra imposta sulle successioni e donazioni e tributi indiretti collegati alle formalità immobiliari rappresenta uno degli aspetti che il Notaio è chiamato a valutare con particolare attenzione nella predisposizione dell’atto istitutivo del trust, nonché dell’atto di ritrasferimento dal trustee al beneficiario finale.
Le novità della riforma fiscale del 2024.
La riforma attuata con il d.lgs. n. 139 del 2024 ha perseguito un duplice obiettivo.
Da un lato, il legislatore ha inteso recepire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, superando definitivamente le incertezze interpretative che avevano caratterizzato la precedente disciplina.
Dall’altro, sono state introdotte disposizioni volte a coordinare il trattamento tributario dei trust con quello degli altri trasferimenti a titolo gratuito.
Particolare rilievo assume la nuova formulazione dell’articolo 56 del Testo Unico, che ricomprende espressamente tra i trasferimenti imponibili quelli derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, prevedendo l’applicazione – al momento del trasferimento dal trustee al beneficiario finale – delle ordinarie aliquote e delle relative franchigie in funzione del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario finale.
La riforma ha inoltre disciplinato specificamente gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all’estero aventi beneficiari residenti in Italia, prevedendone la registrazione in termine fisso.
L’intervento normativo conferma la volontà del legislatore di inserire stabilmente il trust nel sistema tributario italiano, superando l’originaria impostazione che considerava l’istituto quale figura sostanzialmente estranea alle categorie tradizionali del diritto civile.
Il ruolo del Notaio nella pianificazione mediante trust.
La complessità della disciplina fiscale rende particolarmente rilevante il ruolo del Notaio nella predisposizione degli atti istitutivi di trust.
L’attività notarile non si limita infatti alla verifica della validità civilistica dell’operazione, ma richiede una preventiva valutazione delle conseguenze tributarie derivanti dalla struttura concretamente adottata.
Il Notaio è chiamato ad individuare la natura del trust, verificare la corretta individuazione dei beneficiari, valutare il regime fiscale delle attribuzioni patrimoniali e coordinare gli effetti civilistici dell’istituto con la disciplina delle imposte dirette e indirette.
Particolare attenzione deve essere riservata alla redazione dell’atto istitutivo.
Una chiara individuazione delle finalità perseguite, dei poteri attribuiti al trustee, delle modalità di attribuzione dei beni e della posizione dei beneficiari consente infatti di ridurre sensibilmente le incertezze interpretative anche sotto il profilo tributario, prevenendo future contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il Notaio svolge, pertanto, una funzione essenziale di consulenza preventiva, contribuendo a realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze di pianificazione patrimoniale del disponente e il rispetto della disciplina fiscale vigente.
Conclusioni.
Il trust rappresenta oggi un importante strumento di organizzazione e protezione del patrimonio, capace di soddisfare esigenze estremamente eterogenee, dalla pianificazione successoria alla tutela dei soggetti deboli, sino alla gestione del passaggio generazionale dell’impresa.
La sua crescente diffusione ha reso inevitabile un progressivo affinamento della disciplina tributaria, culminato nel consolidamento dell’orientamento della Corte di Cassazione e nelle recenti innovazioni introdotte dalla riforma fiscale del 2024. Il sistema oggi vigente appare ispirato ad un principio di sostanziale coerenza con il presupposto della capacità contributiva: il mero conferimento dei beni nel patrimonio segregato non determina, di regola, un’imposizione proporzionale, mentre la tassazione si collega all’effettivo arricchimento del beneficiario finale.
In tale contesto, il ruolo del Notaio assume un’importanza ancora maggiore. La corretta strutturazione dell’atto istitutivo, la preventiva valutazione delle implicazioni fiscali e il coordinamento tra disciplina civilistica e normativa tributaria costituiscono elementi indispensabili per garantire che il trust realizzi efficacemente le finalità perseguite dal disponente, nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento e delle regole che governano l’imposizione dei trasferimenti a titolo gratuito.
