Profili introduttivi.
Come ben noto nella prassi contrattuale, il Decreto-Legge n. 5/2009 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la possibilità di stipulare dei contratti di rete tra imprese.
Il requisito soggettivo di cui devono essere in possesso i contraenti interessati consiste nel fatto che tutte le parti del contratto siano imprenditori, anche agricoli o società di capitali, società di persone e società cooperative.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, in particolare dell’articolo 12 comma 3, è stata estesa la possibilità di stipulare dei contratti di rete anche a soggetti che svolgono attività professionali, in modo tale da poter utilizzare tali strumenti aggregativi per poter partecipare a bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e di appalti privati.
Nasce così il cd. contratto di rete tra professionisti, che ormai è uno strumento frequentemente utilizzato in ambito professionale.
Caratteristiche principali.
Il suddetto contributo normativo si propone, in prima battuta, come strumento utile per evidenziare il conseguimento di tali obiettivi strategici, anche se ciò non deve essere considerato come l’elemento principale costitutivo della causa contrattuale.
La causa di questi contratti deve, al contrario, essere ricondotta a finalità politico/legislative sottese alla scelta di favorire strumenti di “cooperazione flessibile”, data anche la genericità e l’astrattezza di tali previsioni.
Pertanto, si può pacificamente affermare che la causa in concreto dei contratti di rete tra professionisti risieda nell’attuazione del programma di rete, nel quale vengono illustrati gli scopi del progetto aggregativo, nonché le modalità di realizzazione dello stesso, in riferimento alle quali dovrà essere apportato un controllo di utilità e di razionalità.
Le potenzialità della rete tra professionisti.
L’articolo 12 della Legge n. 81/2017 fornisce i punti di riferimento formali e sostanziali delle reti tra professionisti.
Con il contratto di rete, infatti, i partecipanti si impegnano reciprocamente nell’attuazione di un programma comune, il quale ha come obiettivi:
- La collaborazione in forme ed ambiti attinenti alle attività professionali;
- Favorire lo scambio di informazioni o prestazioni (es. condivisione degli esiti di ricerca, scambio di informazioni professionali, ecc…);
- Esercizio in comune di una o più attività rientranti nello scopo della propria professione (es. attività di ricerca e sviluppo, condivisione di piattaforme logistiche, ecc…).
Lo scopo della rete, pertanto, si identifica nell’obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività dei partecipanti nelle forme e nelle modalità definite dagli stessi all’interno del contratto.
Inoltre, il contratto di rete rappresenta un modello contrattuale flessibile che lascia ampio spazio all’autonomia delle parti, permettendo ai professionisti o alle società tra professionisti (STP) di esercitare in comune determinate attività, ottimizzando le risorse economiche e realizzando obiettivi strategici.
Tipologie di rete tra professionisti.
Tra i modelli contrattuali di rete tra professionisti, emergono essenzialmente tre forme utilizzate frequentemente nella prassi, sulla falsariga dei contratti di rete tra imprese:
- Il modello contrattuale “puro” (cd. rete-contratto), che rappresenta la forma più semplice e snella, in quanto permette di porre in essere una mera collaborazione senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto rispetto ai professionisti contraenti e, dunque, senza acquistare una propria soggettività giuridica, in quanto gli effetti degli atti compiuti in esecuzione del programma di rete contrattuale si producono esclusivamente nei confronti dei soggetti partecipanti. Ciascun professionista, pertanto, mantiene la propria soggettività giuridica e la propria autonomia fiscale. Per tale motivo, questi contratti sono tassati in misura fissa mediante l’imposta di registro e sono considerati vincoli di destinazione a carattere non traslativo;
- La creazione di un nuovo soggetto giuridico (cd. rete-soggetto), mediante cui viene a crearsi un autonomo soggetto di diritto, dotato di una propria autonomia tributaria e, come tale, con un proprio centro di imputazione di interessi e di rapporti giuridici, essendo idoneo ad essere inquadrato nella categoria degli enti diversi dalle società, ai sensi dell’articolo 73 commi 1 e 2 del DPR n. 917/1986 (T.U.I.R.). Tale tipologia di contratto, però, è da ritenersi perfezionabile solo tra le società tra professionisti (STP) che sono iscritte nel registro delle imprese (nell’apposita sezione loro riservata), mentre resta inibita ai singoli professionisti. In questa ipotesi, a livello fiscale, la rete è soggetta all’imposta sul reddito (IRAP) e all’IVA ed è, altresì, tenuta all’obbligo delle scritture contabili;
- Le reti miste, ovvero composte in parte da imprese ed in parte da professionisti ed hanno come finalità principale il raggiungimento di obiettivi strategici che portino ad una crescita della capacità innovativa e della competitività. Le reti miste possono costituirsi sia con che senza soggettività giuridica e possono essere sia iscritte nel registro delle imprese, sia adottare un regime di pubblicità “frammentata” nelle varie posizioni riferibili ai singoli esercenti attività di impresa che partecipano alla rete. Inoltre, questo tipo di contratti è ammesso purché, non violi le regole deontologiche dei rispettivi ordini professionali.
Modalità di costituzione delle reti tra professionisti.
Come si stipula un contratto di rete tra professionisti? La risposta a tale interrogativo è che esso deve essere necessariamente redatto, a pena di nullità, per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente, il quale deve contenere:
- Gli obiettivi strategici da perseguire e il programma di rete da attuare;
- Le modalità di svolgimento del programma e le regole di collaborazione;
- La durata del contratto.
Impiego dei contratti di rete nell’ambito della professione notarile.
Una volta affermata la generalizzata utilizzazione di questo modello contrattuale aggregativo anche in ambito professionistico e non solo imprenditoriale, occorre verificare il suo impiego anche nella prassi notarile.
Partiamo dal presupposto che il contratto di rete tra professionisti è uno strumento che può trovare il proprio impiego sia in riferimento alle professioni intellettuali protette che non protette.
Tuttavia, il concreto impiego di tale fenomeno aggregativo incontra alcune limitazioni nell’ambito notarile.
In particolare, l’articolo 82 della Legge Notarile impone dei limiti al modello associativo. Tale norma, infatti, presuppone di dover cercare, in questa fase ancora in via di interpretazione, delle forme più duttili idonee alla condivisione di determinati segmenti dell’attività professionale, come le associazioni, sempre nel rispetto del principio di “personalità della prestazione” e con la salvaguardia dei poteri di controllo dei Consigli Notarili, finalizzati ad assicurare trasparenza e correttezza nel suo utilizzo.
La ragione di questa limitazione risiede nel fatto che l’attività notarile, essendo caratterizzata da funzioni pubbliche, esclude l’esercizio della professione sotto forma di società, stante quanto stabilito dalla Legge n. 183/2011.
Quindi, adottando il modello associativo, ciascun notaio è dotato del proprio studio e viene esclusa dalla rete la condivisione di attività essenziali e personalissime.
Tutt’al più la rete tra notai potrebbe essere prevista soltanto per l’acquisto in comune di beni strumentali all’esercizio della professione o per la stipula di convenzioni con altri professionisti, finalizzate allo svolgimento di attività di supporto alla professione (es. con tecnici o avvocati), quali gli adempimenti post-stipula degli atti notarili (es. registrazioni, repertoriarizzazione ecc…).
È possibile, infatti, condividere il personale all’interno di una rete, purché questa sia idonea ad assicurare il rispetto della privacy e il trattamento dei dati personali attraverso le misure previste dall’apposita normativa (GDPR).
Più difficile è, invece, la costituzione di reti miste (tra notai e imprese) o interprofessionali (tra notai ed altri professionisti), in quanto questo tipo di contrattazioni, pur essendo civilmente lecite, risulterebbero pericolose perché causerebbero una facile violazione di un importante principio deontologico ovvero il divieto di servirsi dell’opera di procacciatori di affari.
Pertanto, nella prassi sono quasi del tutto inesistenti questo tipo di aggregazioni.
In conclusione, si può affermare che in ambito notarile l’utilizzo di questo strumento non è ancora molto frequente seppur lecito, in quanto si resta ancorati alle forme aggregative più tradizionali, perché meno rischiose a livello deontologico.
