La convivenza di fatto tra autonomia privata e riconoscimento legislativo.
L’evoluzione del diritto di famiglia degli ultimi decenni è stata caratterizzata da un progressivo ampliamento delle forme di tutela riconosciute alle relazioni affettive diverse dal matrimonio. Accanto alla famiglia fondata sul vincolo coniugale, prima la giurisprudenza, ed in seguito il legislatore hanno progressivamente preso atto della diffusione delle convivenze di fatto, riconoscendo l’esigenza di offrire una disciplina giuridica idonea a garantire certezza ai rapporti patrimoniali e personali instaurati tra i conviventi.
In tale contesto si inserisce la legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta Legge Cirinnà), che ha rappresentato una delle più significative riforme del diritto di famiglia degli ultimi anni. La legge, da un lato, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; dall’altro, ha disciplinato in maniera organica il fenomeno della convivenza di fatto, dettando una regolamentazione destinata ad applicarsi indifferentemente tanto alle coppie eterosessuali quanto a quelle omosessuali.
Sebbene il dibattito pubblico abbia spesso concentrato l’attenzione sulle unioni civili, altrettanto rilevante appare la disciplina del patto di convivenza, istituto che consente ai conviventi di regolare convenzionalmente gli aspetti patrimoniali della propria vita comune mediante uno strumento fondato sull’autonomia negoziale.
Per le persone dello stesso sesso, in particolare, il patto di convivenza assume una duplice valenza. Esso costituisce, da un lato, una possibilità alternativa rispetto all’unione civile per coloro che scelgano di non costituirla; dall’altro, rappresenta uno strumento destinato a disciplinare i rapporti patrimoniali di quelle coppie che, pur potendo accedere all’unione civile, preferiscano mantenere un modello relazionale privo di uno status familiare formalizzato.
La disciplina del patto di convivenza conferma, pertanto, come l’ordinamento contemporaneo riconosca all’autonomia privata un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti affettivi, purché esercitata entro i limiti posti dalla legge e nel rispetto dei principi inderogabili che governano la materia.
La convivenza di fatto e l’ambito soggettivo di applicazione.
La disciplina dei patti di convivenza presuppone anzitutto l’esistenza di una convivenza di fatto, definita dall’articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 quale stabile convivenza tra due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile.
La formulazione legislativa è volutamente neutra rispetto al sesso dei conviventi. Ne consegue che, come sopra accennato, la disciplina trova applicazione indistintamente nei confronti delle coppie eterosessuali e di quelle omosessuali, realizzando una piena parificazione quanto agli strumenti di regolamentazione patrimoniale della convivenza.
Per le coppie dello stesso sesso assume particolare rilievo il rapporto tra convivenza di fatto e unione civile. A differenza di quanto talvolta ritenuto, il patto di convivenza non costituisce un istituto concorrente con l’unione civile, bensì uno strumento alternativo, destinato esclusivamente ai soggetti che non abbiano costituito tale vincolo.
La legge, infatti, esclude espressamente la possibilità di qualificare come conviventi di fatto coloro che risultino già uniti civilmente o coniugati con altra persona. Il presupposto fondamentale del patto di convivenza è quindi l’assenza di uno status familiare formalmente costituito.
La scelta del legislatore appare coerente con la diversa natura dei due istituti. L’unione civile determina infatti la nascita di un vero e proprio status giuridico, dal quale derivano diritti e doveri tipici previsti direttamente dalla legge; il patto di convivenza, invece, trova il proprio fondamento nell’autonomia negoziale dei conviventi e produce esclusivamente gli effetti che la legge consente loro di disciplinare convenzionalmente.
Natura e contenuto del patto di convivenza.
La disciplina del patto di convivenza è contenuta nei commi 50 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016.
Il legislatore attribuisce ai conviventi la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante un contratto caratterizzato da una significativa elasticità contenutistica, ma pur sempre delimitato da precisi confini normativi.
Possono essere regolati, anzitutto, i criteri di contribuzione alle necessità della vita comune, prevedendo modalità di partecipazione alle spese domestiche proporzionate alle capacità economiche di ciascun convivente oppure differenziate in funzione dell’attività lavorativa, professionale o casalinga svolta nell’interesse della famiglia di fatto.
Il patto inoltre disciplina la residenza comune e può prevedere l’adozione del regime della comunione dei beni, richiamando, per quanto compatibili, le disposizioni dettate dal Codice civile in materia di comunione legale dei beni tra coniugi.
La possibilità di optare convenzionalmente per la comunione dei beni costituisce uno degli aspetti di maggiore interesse della disciplina. In assenza del patto, infatti, tra i conviventi opera il principio generale della separazione patrimoniale, con la conseguenza che ciascuno conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati. Soltanto mediante un’espressa pattuizione è possibile introdurre un regime di comunione convenzionale.
L’autonomia privata incontra, tuttavia, limiti significativi.
Il patto non può incidere sui diritti indisponibili della persona né derogare alle norme imperative poste a tutela dei conviventi o dei terzi.
Restano, inoltre, estranee al suo contenuto le disposizioni successorie. L’ordinamento italiano continua, infatti, ad escludere qualsiasi forma di successione legittima tra conviventi, con la conseguenza che eventuali attribuzioni mortis causa potranno essere realizzate esclusivamente mediante gli strumenti previsti dal diritto successorio, nei limiti consentiti dalla disciplina della successione necessaria.
Parimenti, il patto non può trasformarsi in un surrogato del matrimonio o dell’unione civile, introducendo obblighi personali tipici degli istituti familiari formalizzati che trovano la propria fonte direttamente nella legge.
Ne deriva che il patto di convivenza conserva la natura di contratto patrimoniale, il cui oggetto rimane circoscritto ai rapporti economici derivanti dalla convivenza.
Forma, pubblicità e modificazione del patto: il ruolo centrale del Notaio.
Il legislatore ha attribuito particolare rilievo agli aspetti formali del patto di convivenza, nella consapevolezza che la certezza dei rapporti giuridici richiede adeguate garanzie sia per le parti sia nei confronti dei terzi.
L’articolo 1, comma 50, della legge n. 76 del 2016 prevede che il contratto debba essere redatto, a pena di nullità, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da un Notaio o da un avvocato.
La previsione della forma ad substantiam testimonia la volontà del legislatore di attribuire particolare stabilità all’accordo, sottraendolo alle incertezze che caratterizzerebbero un semplice accordo verbale o una scrittura privata non autenticata.
Nel caso in cui il patto venga ricevuto o autenticato dal Notaio, quest’ultimo svolge una funzione che va ben oltre la mera certificazione dell’identità delle parti.
Egli è infatti chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la configurabilità della convivenza di fatto, ad accertare la capacità delle parti, a controllare la liceità e la meritevolezza delle clausole convenute e ad assicurare la conformità dell’atto alla disciplina imperativa.
Particolarmente delicata risulta la verifica del contenuto negoziale, poiché il Notaio deve evitare che il contratto introduca pattuizioni incompatibili con la natura dell’istituto, quali obblighi personali indisponibili, rinunce preventive a diritti inderogabili o clausole che si pongano in contrasto con i principi dell’ordine pubblico familiare.
Una volta stipulato, il professionista che ha ricevuto o autenticato il patto è tenuto a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi entro il termine di legge affinché ne venga curata l’iscrizione nell’anagrafe. Tale adempimento non ha natura costitutiva, ma assolve ad una funzione di pubblicità notizia, rendendo opponibile ai terzi il regime patrimoniale eventualmente prescelto.
Il medesimo procedimento trova applicazione anche per le modificazioni e per la risoluzione del patto, le quali richiedono la medesima forma prevista per la stipulazione originaria.
Scioglimento del patto di convivenza e riflessi pratici.
Il patto di convivenza può cessare per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi ovvero tra uno di essi e un terzo, nonché per morte di uno dei contraenti.
La possibilità di recesso unilaterale costituisce una delle principali differenze rispetto agli istituti familiari fondati su uno status. Il legislatore ha infatti ritenuto coerente con la natura della convivenza consentire a ciascun convivente di porre unilateralmente fine al rapporto contrattuale, fermo restando il rispetto delle formalità previste dalla legge e degli eventuali obblighi derivanti dalle clausole patrimoniali già eseguite.
Particolare attenzione merita l’ipotesi in cui il recesso riguardi l’abitazione nella quale la coppia abbia fissato la residenza comune. In tali casi la disciplina impone specifiche forme di comunicazione e, ricorrendone i presupposti, consente di accordare al convivente un congruo termine per lasciare l’immobile, contemperando così l’esercizio dell’autonomia privata con esigenze di tutela della persona.
Dal punto di vista notarile, la cessazione del patto rende spesso necessario verificare gli effetti prodotti sul regime patrimoniale precedentemente adottato, specie qualora i conviventi abbiano optato per la comunione dei beni o abbiano regolato convenzionalmente l’acquisto di determinati cespiti patrimoniali.
L’attività di consulenza del Notaio assume, pertanto, un ruolo determinante non soltanto nella fase genetica del rapporto, ma anche nella sua eventuale cessazione, consentendo ai conviventi di disciplinare correttamente i conseguenti rapporti patrimoniali ed evitare future controversie.
Conclusioni.
L’introduzione del patto di convivenza ha segnato un significativo ampliamento degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica alle relazioni affettive fondate sulla stabile convivenza. Per le coppie dello stesso sesso, tale istituto rappresenta una manifestazione del principio di autodeterminazione negoziale, consentendo di regolare gli aspetti economici della vita comune senza necessariamente accedere all’istituto dell’unione civile.
La disciplina delineata dalla legge n. 76 del 2016 evidenzia, tuttavia, come l’autonomia privata non possa spingersi sino a creare uno status familiare alternativo a quelli previsti dall’ordinamento. Il patto di convivenza rimane un contratto avente contenuto essenzialmente patrimoniale, destinato a disciplinare gli interessi economici della coppia entro i limiti fissati dalla legge e nel rispetto delle norme imperative.
In questo quadro, il ruolo del Notaio assume un rilievo centrale. Attraverso il controllo di legalità, la verifica della validità delle clausole e la cura degli adempimenti pubblicitari, egli garantisce che l’autonomia negoziale dei conviventi si traduca in un assetto di interessi giuridicamente valido, certo e idoneo a produrre effetti nei confronti dei terzi. Proprio tale funzione conferma, ancora una volta, come il Notaio rappresenti il naturale presidio di legalità nelle vicende negoziali che incidono sullo stato e sui rapporti patrimoniali della persona, contribuendo a coniugare libertà negoziale, certezza del diritto e tutela dell’affidamento.
