Nozione e natura giuridica di testamento olografo.

 Il testamento olografo è un atto unilaterale, personalissimo e revocabile, il quale si contraddistingue per essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore, come prevede il 1° comma dell’articolo 602 Codice Civile.

Riguardo alla natura giuridica, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che si tratti di una vera e propria scrittura privata autenticata, la quale consiste in un documento liberamente sottoscritto e redatto da un privato. Tuttavia, ai fini della validità è necessario che vengano rispettati determinati requisiti formali, in quanto non basta che la scheda testamentaria sia sottoscritta dal testatore, ma è necessario che sia stata anche scritta da lui per intero e datata.

Pertanto, data la sua natura di scrittura privata, al testamento olografo si applica per analogia la normativa sull’efficacia probatoria, in quanto incombe su colui che ha interesse a far valere un proprio diritto l’onere di provarne la validità.

 

Deposito e ritiro del testamento olografo.

 Il testamento olografo può essere depositato presso un Notaio, come accade per qualsiasi scrittura privata, il quale redige un apposito verbale alla presenza obbligatoria dei testimoni.

Il deposito presso il Notaio del testamento olografo ha come scopo quello di garantire una maggiore custodia della scheda testamentaria, riducendo le possibilità di smarrimento, alterazione e sottrazione della stessa, ma non è prodromico alla produzione di nessun effetto di carattere giuridico. Inoltre, il deposito non sopperisce nemmeno ad un’eventuale carenza di datazione della scheda.

L’articolo 608 Codice Civile prevede, altresì, che una volta depositato il testamento olografo, questo può essere ritirato in qualsiasi momento dal testatore sottraendolo dalle mani del Notaio e stabilendo le formalità necessarie a tale scopo.

Il ritiro del testamento olografo non produce alcun effetto sostanziale sul testamento, a differenza del testamento segreto e, in particolare, non viene revocato né dichiarato invalido.

Il verbale di ritiro richiede indicazione dell’ora e del minuto, nonché l’assistenza obbligatoria dei testimoni, i quali possono anche essere diversi da quelli che hanno partecipato alla consegna o al deposito.

 

Irreperibilità del testamento olografo: cosa accade?

 In riferimento al testamento olografo può verificarsi nella prassi il problema dell’irreperibilità, ovvero il caso in cui venga provata l’esistenza in un determinato momento del testamento mediante la produzione di una copia dello stesso, ma non sia possibile reperire la scheda testamentaria originale al momento della morte del testatore.

Questa ipotesi comporta dei problemi circa la validità del testamento in questione, in quanto vi sono dei dubbi se una mera copia dello stesso possa essere ritenuta valida.

Questo problema è stato affrontato dalla Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza n. 4137 del 18 febbraio 2025 ha affermato il seguente principio: “l’irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi ha interesse alla sua conservazione l’onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non ebbe intenzione di revocarlo ai sensi dell’articolo 684 Codice Civile”.

Alla luce di quanto asserito dalla Suprema Corte, l’equiparazione dell’irreperibilità del testamento olografo alla sua distruzione, cancellazione o lacerazione, ne comporta implicitamente la revoca ai sensi dell’articolo 684 Codice Civile.

Per far sì che questo testamento venga fatto valere, l’unica possibilità di superamento della suddetta presunzione di revoca, consiste nel provare che la distruzione, cancellazione o lacerazione dello stesso non siano riconducibili alla volontà del testatore, dimostrando che l’autore materiale di questi avvenimenti sia una terza persona.

 

Come provare la mancata revoca del testamento olografo irreperibile.

 L’onere probatorio, gravante sul soggetto che abbia interesse a far valere il testamento olografo irreperibile, deve esplicarsi nel dimostrare l’esistenza di quell’atto nonché la sua conformità ai requisiti formali prescritti dalla legge e il suo contenuto.

Questa prova può essere effettuata con dei mezzi idonei quali le testimonianze o le presunzioni, le quali devono essere necessariamente gravi, precise e concordanti.

È possibile anche che vi sia in circolazione una copia informale di quel testamento olografo e che il mancato disconoscimento della sua conformità alla scheda originale possa essere fatto valere come un elemento probatorio in via successiva rispetto alla presunzione di revoca prevista dall’articolo 684 Codice Civile.

Pertanto, il soggetto interessato deve, in primo luogo, fornire al giudice una prova che sia adatto al superamento della presunzione di revoca e, in un secondo momento, la copia informale può essere idonea ad assumere una propria rilevanza nella ricostruzione del contenuto della scheda testamentaria originale.

Una volta superato questo scoglio, trovano applicazione gli articoli 2724 e 2725 Codice Civile, i quali ammettono il ricorso alla prova testimoniale e alle presunzioni, a patto che l’irreperibilità del testamento olografo non sia dipesa dalla stessa persona che ha interesse a provarne l’esistenza e a richiederne la validità.

A tal fine, infatti, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza sopra citata, evidenzia come sia “ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute”.