La crisi coniugale in generale: separazione e divorzio.

Il vincolo coniugale viene meno solamente nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di divorzio, il quale giunge all’esito di un periodo di separazione, durante il quale vengono meno gli obblighi e i diritti che sorgono in capo ai coniugi per effetto del matrimonio (tra questi, ad esempio, si pensi al venir meno dell’obbligo di coabitare, o allo scioglimento automatico della comunione legale dei beni eventualmente esistente tra i coniugi), senza tuttavia scogliere il rapporto.

La separazione, in particolare, può essere di due tipi, consensuale e giudiziale, che si differenziano sotto il profilo del procedimento nonché degli effetti.

In caso di separazione consensuale, gli assetti di interessi economici tra i coniugi e i provvedimenti relativi agli eventuali figli minorenni (o comunque non economicamente indipendenti) vengono stabiliti conformemente alla congiunta volontà dei coniugi, cristallizzata nel verbale del tribunale del Comune in cui i coniugi hanno la residenza, ovvero in un accordo di negoziazione assistita ai sensi della l. n. 162/2014, che viene omologato con sentenza del medesimo tribunale.

La separazione è, invece giudiziale quando i coniugi non sono riusciti a trovare un comune accordo, pertanto, la separazione viene dichiarata dal tribunale con sentenza, nella quale è il giudice a disciplinare unilateralmente i rapporti patrimoniali tra i coniugi e a dettare i provvedimenti necessari in favore dei figli, come l’assegnazione della casa familiare al coniuge con il quale i figli prevalentemente vivono.

La fondamentale differenza contenutistica tra separazione consensuale e giudiziale, tuttavia, attiene al fatto che solo nel secondo caso la separazione può essere addebitata ad uno dei due coniugi, ovvero anche ad entrambi, circostanza che comporta delle importanti conseguenze giuridiche: si pensi, a titolo di esempio, al diritto successorio, che prevede una totale equiparazione tra il coniuge non separato e quello separato senza addebito (così l’art. 548 comma 1 c.c.), riconoscendo, viceversa, al coniuge separato con addebito a suo carico un mero assegno periodico, al ricorrere dei presupposti di cui al secondo comma dell’art. 548 c.c. citato.

La circostanza che la separazione sia stata consensuale ovvero giudiziale rileva anche in relazione al successivo eventuale divorzio, il quale, ai sensi della l. n. 55/2015 (c.d. legge sul divorzio breve), può essere richiesto dopo sei mesi dalla sentenza di omologa della separazione consensuale, ovvero dopo un anno dalla sentenza di separazione giudiziale.

Tra l’altro, la c.d. Riforma Cartabia ha introdotto l’art. 473 bis n. 49 c.p.c., che dà la possibilità alle parti di presentare la domanda di divorzio o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio unitamente alla domanda di separazione. All’indomani dell’entrata in vigore della Riforma qualche Tribunale aveva ritenuto tale possibilità, introdotta in ottica di velocizzazione e semplificazione, applicabile alle sole ipotesi di separazione e divorzio “contenziosi”; tuttavia, con sentenza del 16 ottobre 2023, n. 28727, la Corte di Cassazione ha affermato a chiare lettere la possibilità del c.d. divorzio congiunto anche in caso di separazione e divorzio consensuali.

Gli accordi in sede di separazione o divorzio e trasferimenti immobiliari in esecuzione degli accordi medesimi.

Come accennato, i provvedimenti di separazione e di divorzio, quale che sia la sede in cui vengono adottati devono fissare una serie di disposizioni volte a regolare i rapporti personali e, soprattutto economici, tra i coniugi e tra questi ed i figli.

Sul punto il contenuto degli accordi in sede di separazione e divorzio si distingue in contenuto necessario e contenuto eventuale.

Il contenuto necessario riguarda il venire meno dell’obbligo di coabitazione dei coniugi, i provvedimenti riguardo ai figli e la previsione della corresponsione di un assegno di mantenimento (in caso di separazione) o di un assegno ex art. 5 l. n. 898/1970, se ne ricorrono i presupposti.

In particolare, ai sensi degli artt. 337 ter e ss. c.c., l’accordo (o sentenza) di separazione e divorzio può prevedere l’affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori, ovvero le modalità di svolgimento del ruolo genitoriale e della responsabilità genitoriale, ovvero ancora l’assegnazione della casa familiare.

Sotto il profilo dei rapporti economici tra i coniugi, in sede di separazione può essere previsto a carico del coniuge più abbiente ed in favore dell’altro un assegno di mantenimento, volto a consentire al beneficiario dello stesso di continuare a godere del medesimo tenore di vita di cui godeva prima della separazione; il che è coerente con la circostanza che la separazione non fa venire meno il vincolo coniugale e dunque, in certa misura, neanche l’unicità del nucleo familiare.

Diversa è, invece, la natura dell’assegno che può essere previsto in favore del coniuge divorziato ex art. 5 l. n. 898/1970, il quale, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 11 luglio 2018 n. 18287 non ha la funzione di ripristinare il tenore di vita matrimoniale (a differenza dell’assegno di mantenimento), ma di riconoscere il ruolo ed il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente debole alla “realizzazione della situazione comparativa attuale”.

Contenuto eventuale degli accordi di separazione e divorzio può, invece, consistere nella previsione di un trasferimento di diritti reali immobiliari da un coniuge in favore dell’altro, ovvero di un figlio.

Se non vi è mai stato dubbio in merito alla legittimità di tali trasferimenti, questione lungamente discussa è stata quella della sufficienza del solo accordo di separazione o divorzio per realizzare il trasferimento, ovvero se fosse a tal fine necessario un apposito trasferimento in esecuzione dell’accordo, risultante da apposito atto per Notaio.

Secondo l’opinione a lungo prevalente, invero, l’accordo di separazione o divorzio poteva costituire meramente fonte dell’obbligo di trasferimento, ma non fonte del trasferimento stesso. Accogliendo tale impostazione, due erano le questioni da affrontare e risolvere: in primo luogo, quale fosse la causa del trasferimento in esecuzione; in secondo luogo, la natura del trasferimento nel caso in cui destinatario di quest’ultimo fosse non l’altro coniuge, bensì un figlio.

Quanto alla causa, alcuni Autori hanno affermato che si tratterebbe di un negozio liberale, ma non donativo; secondo altri, si tratterebbe di un negozio di adempimento traslativo, sorretto, quindi, da causa solvendi (così configurandosi come una sorta di datio in solutum dell’obbligo di mantenimento); tuttavia, secondo l’opinione nettamente prevalente i trasferimenti in esecuzione di accordi di separazione o divorzio sono sorretti da causa familiare, atipica, consistente nella volontà di ricomporre nel migliore dei modi la conclamata crisi coniugale.

La medesima causa familiare sorregge il trasferimento anche se destinatario dello stesso non è l’altro coniuge, bensì un figlio della coppia, il quale, secondo alcuni Autori, acquista il diritto reale sull’immobile in forza di una clausola di stipulazione ex art. 1411 c.c. in suo favore; mentre, secondo altri, lo acquista in forza di un trasferimento diretto in suo favore da parte del genitore.

Si precisa, tuttavia, che la causa familiare non può giustificare un trasferimento in favore di figlio nascituro, stante la tipicità delle ipotesi di capacità giuridica anticipata del nascituro, che può acquistare solo in forza di negozi giuridici liberali: in questo caso, invero, la causa familiare lascia spazio, appunto, alla causa puramente liberale in favore del nascituro.

L’opinione fino ad ora esposta è stata, tuttavia, superata dalla Corte di Cassazione, che, con l’autorevolezza delle Sezioni Unite, sentenza del 29 luglio 2021, n. 21761, ha affermato che la sentenza di separazione o divorzio (ovvero la sentenza di omologa dell’accordo di separazione) può produrre efficacia reale diretta del trasferimento immobiliare ivi previsto, rendendosi, dunque, non più necessario il successivo atto notarile “in esecuzione” dell’accordo.

In particolare, del seguente tenore letterale è il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite: “le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

La riconciliazione: natura e pubblicità.

È, tuttavia, possibile che la crisi coniugale apertasi con la presentazione della domanda di separazione si ricomponga per effetto della riconciliazione, cioè la situazione di fatto che si verifica quando i due coniugi separati tornano insieme e che, ai sensi dell’art. 154 c.c., comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta, ovvero, ai sensi dell’art. 157 c.c., fa cessare gli effetti della separazione già pronunciata con sentenza.

L’istituto della riconciliazione rileva per l’attività notarile soprattutto in relazione alle conseguenze che la stessa comporta in materiale di regime patrimoniale tra i coniugi.

Nulla quaestio, chiaramente, se, anche prima della separazione personale, i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni, che, dunque, continuerà a trovare applicazione.

Questione altamente discussa è, invece, quali conseguenze comporti la riconciliazione in relazione alla comunione legale dei beni originariamente sussistente tra i coniugi e scioltasi per effetto della separazione personale, ex art. 191 c.c.

Sul punto, sono state elaborate e sostenute tre diverse impostazioni: la prima, secondo cui la comunione legale dei beni rivivrebbe con efficacia ex tunc, essendovi, dunque, ricompresi anche tutti i beni acquistati dai singoli coniugi in costanza di separazione; secondo altri, la riconciliazione comporterebbe, sì, la reviviscenza automatica della comunione legale dei beni tra i coniugi, ma solo con efficacia ex nunc, con la conseguenza che non vi sarebbero ricompresi gli acquisti fatti medio tempore.

Tuttavia, la tesi ad oggi senza dubbio preferibile, in quanto, tra l’altro, accolta dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 11 marzo 2021, n. 6820, risponde al quesito indagato ponendo una distinzione tra effetti della riconciliazione, da un alto, nei rapporti interni tra i coniugi e, dall’altro lato, nei rapporti esterni tra coniugi e terzi. Nei rapporti interni, invero, la riconciliazione comporterebbe l’automatica ricostituzione della comunione legale dei beni, ma con efficacia ex nunc; viceversa, nei rapporti esterni, la reviviscenza della comunione legale dei beni sarebbe opponibile ai terzi solo se la riconciliazione è annotata a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi.