Il fondo patrimoniale costituisce, tradizionalmente, uno degli strumenti predisposti dal legislatore per destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La sua disciplina, contenuta negli articoli 167 e seguenti del Codice civile, si fonda sull’idea che alcuni beni, immobili, mobili registrati o titoli di credito, possano essere vincolati ad una specifica funzione familiare, con la conseguenza che tanto la loro amministrazione quanto la loro circolazione risultano assoggettate ad un regime differenziato rispetto a quello ordinario.

Tra le disposizioni maggiormente discusse figura certamente l’articolo 169 del Codice civile, il quale disciplina l’alienazione, la costituzione di ipoteche, di pegni o di altri vincoli sui beni conferiti nel fondo patrimoniale. La norma prevede infatti che, se non è stato espressamente convenuto diversamente nell’atto costitutivo, tali atti non possano essere compiuti, in presenza di figli minori, senza l’autorizzazione del Giudice, il quale può concederla esclusivamente nei casi di necessità o di utilità evidente.

Per lungo tempo l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è concentrata soprattutto sull’interpretazione della clausola finale dell’articolo 169 del Codice civile, ossia sulla possibilità di derogare convenzionalmente al regime autorizzatorio previsto dalla norma. Meno approfondita era invece una questione diversa, ma di grande rilievo pratico: se tale deroga dovesse necessariamente essere prevista fin dal momento della costituzione del fondo patrimoniale oppure se potesse essere introdotta anche successivamente, mediante modifica della convenzione matrimoniale.

Su questo specifico profilo è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32484 del 2023, rilevante poiché riconosce espressamente l’ammissibilità della modifica successiva dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale al fine di introdurre una clausola derogatoria dell’articolo 169 del Codice civile.

 

Il regime ordinario previsto dall’articolo 169 del Codice civile.

La disciplina dettata dall’articolo 169 del Codice civile rappresenta uno dei principali strumenti di tutela della funzione familiare del fondo patrimoniale.

L’idea sottesa alla norma è evidente: i beni destinati ai bisogni della famiglia non devono poter essere liberamente sottratti a tale destinazione mediante atti dispositivi che possano comprometterne la funzione economico-sociale. Per questo motivo il legislatore ha previsto un controllo giudiziale ogniqualvolta l’atto di disposizione riguardi un fondo patrimoniale nel quale siano presenti figli minori.

Tuttavia, la medesima disposizione contiene una significativa apertura all’autonomia privata, prevedendo espressamente che tale regime operi soltanto “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione”.

La formulazione della norma ha sempre lasciato intendere che i coniugi possano disciplinare diversamente il regime di circolazione dei beni del fondo, consentendo preventivamente l’alienazione, la concessione di ipoteche o la costituzione di altri vincoli senza necessità dell’intervento autorizzativo del Tribunale.

La questione rimasta aperta riguardava, invece, il momento nel quale tale deroga potesse essere introdotta.

 

La natura del fondo patrimoniale quale convenzione matrimoniale.

Per comprendere la soluzione adottata dalla Suprema Corte è necessario partire dalla qualificazione giuridica del fondo patrimoniale.

Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 21658 del 2009, hanno definitivamente chiarito che l’atto costitutivo del fondo patrimoniale costituisce una vera e propria convenzione matrimoniale.

Da tale qualificazione derivano conseguenze di primaria importanza.

Anzitutto trovano applicazione le disposizioni dettate dagli articoli 162 e 163 del Codice civile, concernenti rispettivamente la forma delle convenzioni matrimoniali e la loro modificabilità.

L’articolo 163 del Codice civile stabilisce infatti che le convenzioni matrimoniali possono essere modificate mediante un nuovo atto pubblico (alla presenza di due testimoni), con il consenso di tutte le persone che hanno partecipato alla convenzione medesima o dei loro eredi.

Il legislatore, dunque, non considera le convenzioni matrimoniali come atti cristallizzati e definitivamente immodificabili, ma riconosce ai coniugi un significativo spazio di autonomia negoziale anche successivamente alla loro stipulazione.

Muovendo da tale premessa sistematica, appare naturale domandarsi se anche la clausola prevista dall’articolo 169 del Codice civile possa essere oggetto di successiva modifica.

 

Il caso deciso dalla Cassazione.

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte prende le mosse da una situazione piuttosto frequente nella pratica.

Una coppia aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi la casa familiare, senza inserire alcuna clausola derogatoria dell’articolo 169 del Codice civile.

Successivamente, al fine di ottenere un finanziamento bancario destinato al risanamento della società dalla quale la famiglia traeva il proprio sostentamento, i coniugi stipulavano un nuovo atto con il quale modificavano il fondo patrimoniale, prevedendo espressamente la possibilità di concedere ipoteca sull’immobile anche senza autorizzazione giudiziale.

Ottenuto il finanziamento e iscritta l’ipoteca, gli stessi coniugi agivano successivamente in giudizio sostenendo la nullità, l’annullabilità o comunque l’inefficacia della modifica convenzionale, nel tentativo di paralizzare le pretese creditorie e ripristinare integralmente il vincolo originario del fondo patrimoniale.

La controversia offriva quindi alla Cassazione l’occasione per affrontare direttamente il tema della modificabilità della clausola derogatoria prevista dall’articolo 169 del Codice civile.

 

L’apertura della Cassazione: la deroga può essere introdotta anche successivamente.

Con l’ordinanza n. 32484 del 2023 la Prima Sezione civile ha affermato un principio destinato ad incidere sensibilmente sulla prassi applicativa.

Secondo la Corte è pienamente legittima la modifica successiva dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale mediante l’introduzione di una clausola che consenta di alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del fondo anche senza autorizzazione del Giudice, pur in presenza di figli minori.

La motivazione si sviluppa lungo due direttrici fondamentali.

In primo luogo, la Corte valorizza la natura di convenzione matrimoniale del fondo patrimoniale. Se tale qualificazione comporta l’applicazione dell’articolo 163 del Codice civile, ne consegue che ogni elemento della convenzione, comprese le modalità di amministrazione e disposizione dei beni, può essere successivamente modificato nel rispetto delle forme prescritte dalla legge.

In secondo luogo, la Suprema Corte osserva come la ratio dell’articolo 169 del Codice civile non sia quella di creare un vincolo assoluto di indisponibilità dei beni.

Una simile interpretazione finirebbe infatti per compromettere proprio gli interessi della famiglia che la norma intende tutelare.

Può accadere, infatti, che l’alienazione di un bene del fondo, ovvero la concessione di un’ipoteca per ottenere nuova finanza, costituiscano la soluzione economicamente più vantaggiosa per il nucleo familiare.

Il fondo patrimoniale non è concepito per immobilizzare definitivamente il patrimonio familiare, bensì per assicurarne una gestione coerente con il perseguimento dei bisogni della famiglia.

L’autorizzazione giudiziale rappresenta quindi uno strumento di protezione, non un limite assoluto alla libera autonomia dei coniugi.

 

Il limite dell’interesse della famiglia.

L’affermazione della modificabilità del fondo patrimoniale non significa, tuttavia, che l’autonomia negoziale sia priva di limiti.

La Cassazione sottolinea infatti che ogni modifica della convenzione matrimoniale deve comunque risultare coerente con l’interesse della famiglia, che continua a rappresentare la funzione tipica del fondo patrimoniale.

Si tratta di un profilo particolarmente significativo.

L’interesse della famiglia costituisce infatti il criterio interpretativo attraverso il quale valutare la legittimità sostanziale delle scelte negoziali dei coniugi.

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale interesse fosse pienamente ravvisabile, poiché la concessione dell’ipoteca era finalizzata ad ottenere risorse finanziarie indispensabili per il risanamento della società familiare, dalla quale proveniva la principale fonte di reddito del nucleo.

In altri termini, la modifica del fondo non perseguiva finalità speculative o estranee alla funzione familiare, ma risultava funzionale alla conservazione del patrimonio complessivo della famiglia e della sua capacità di produrre reddito.

La decisione sembra così confermare una lettura sostanzialistica dell’articolo 169 del Codice civile, nella quale ciò che assume rilievo non è tanto la permanenza immutabile delle originarie clausole convenzionali, quanto la costante destinazione dei beni agli interessi della famiglia.

 

Le ricadute operative per il Notaio.

L’ordinanza presenta rilevanti implicazioni anche sul piano della pratica notarile.

Anzitutto viene definitivamente confermata la possibilità di ricevere atti modificativi del fondo patrimoniale aventi ad oggetto la disciplina della circolazione dei beni, senza che sia necessario ricorrere preventivamente all’autorizzazione giudiziale, purché la modifica sia adottata nelle forme richieste per le convenzioni matrimoniali e con il consenso dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 163 del Codice civile.

Ciò non significa, tuttavia, che l’attività del Notaio si riduca ad un mero controllo formale.

Al contrario, proprio l’accento posto dalla Cassazione sull’interesse della famiglia valorizza ulteriormente il ruolo del pubblico ufficiale quale garante della legalità sostanziale dell’operazione.

Il Notaio dovrà pertanto verificare che la modifica convenzionale non si traduca in uno svuotamento della funzione tipica del fondo patrimoniale e che l’operazione trovi una ragionevole giustificazione nella tutela o nella migliore soddisfazione degli interessi del nucleo familiare.

Sotto questo profilo, la motivazione dell’atto assume particolare importanza, poiché consente di rendere evidente il collegamento tra la modifica convenzionale e le concrete esigenze della famiglia.

La pronuncia conferma inoltre una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza a valorizzare l’autonomia privata anche nell’ambito del diritto di famiglia, purché essa venga esercitata nel rispetto della funzione economico-sociale degli istituti disciplinati dal legislatore.

 

Considerazioni conclusive.

L’ordinanza n. 32484 del 2023 rappresenta un significativo passo avanti nella ricostruzione sistematica della disciplina del fondo patrimoniale.

La Suprema Corte supera una lettura rigidamente letterale dell’articolo 169 del Codice civile e valorizza la natura convenzionale dell’istituto, riconoscendo che la libertà negoziale dei coniugi non si esaurisce al momento della costituzione del fondo, ma può esplicarsi anche successivamente attraverso modifiche della convenzione matrimoniale.

L’arresto appare coerente sia con la disciplina generale delle convenzioni matrimoniali sia con la funzione stessa del fondo patrimoniale, che non è quella di rendere indisponibili i beni, bensì di assicurarne la stabile destinazione ai bisogni della famiglia.

In questa prospettiva, l’autorizzazione giudiziale prevista dall’articolo 169 del Codice civile cessa di essere interpretata come un presidio indisponibile e assume invece il ruolo di meccanismo di tutela destinato ad operare soltanto quando i coniugi non abbiano diversamente regolato, in modo legittimo e conforme agli interessi familiari, la disciplina della circolazione dei beni.

La decisione offre così alla prassi notarile un importante chiarimento interpretativo e conferma come il fondo patrimoniale, pur conservando la propria funzione di protezione del patrimonio familiare, rimanga un istituto permeato dall’autonomia privata, la quale può trovare espressione anche attraverso successive modificazioni della convenzione, purché sempre orientate alla realizzazione dell’interesse della famiglia, che continua a rappresentarne il fondamento e il limite invalicabile.