Definizione generale
L’art. 2497 sexies codice civile, introdotto dal legislatore con la riforma del diritto societario del 2003, disciplina il coordinamento tra società, disponendo come segue: “si presume che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci (D.Lgs. 1991, n. 127) o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359”.
Inoltre, l’art. 2497 septies codice civile dispone che: “le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o ente che, fuori dalle ipotesi previste dall’art. 2497 sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti”.
In dottrina definiscono l’attività di direzione e coordinamento come l’interesse da parte della società capogruppo – posta al vertice del sistema – di governare e condizionare le società del gruppo secondo un indirizzo gestionale unitario.
La direzione e il coordinamento possono avere ad oggetto società di capitali e di persone e può essere esercitato da società di qualsiasi tipo così come da “enti” diversi. La cosiddetta “capogruppo” può anche non avere una veste societaria ma essere una fondazione, un’associazione, un comitato, un ente pubblico.
Il controllo diretto d’ impresa, invece, mediante la detenzione di un significativo pacchetto di azioni o quote societarie non vuol dire direzione e coordinamento perché è pur sempre dimostrabile la mancanza della direzione unitaria; “possedere” non vuol dire “dirigere” o “coordinare”.
Che cos’è un gruppo societario
Il gruppo di società può essere definito come un’aggregazione di imprese societarie, a carattere locale o internazionale, che unisce l’opportunità di essere una grande impresa alla rapidità ed autonomia delle singole strutture organizzative verso un macro-obiettivo comune ma colla possibilità di diversificare, allocando il rischio d’impresa nelle singole unità operative.
Il gruppo, dunque, rappresenta l’unione ossimorica tra:
- l’unicità della strategia economica e finanziaria;
- la pluralità di soggetti giuridici rappresentati dalle singole aziende che, essendo giuridicamente indipendenti, sono centri di imputazione di diritti, di obblighi e di rapporti giuridici relativamente autonomi.
In cosa consiste nel concreto l’attività di direzione e coordinamento
Vediamo nel concreto in cosa consiste l’attività di direzione e coordinamento, meglio conosciuta anche con l’acronimo D&C.
La direzione e il coordinamento è una pluralità di atti utili ad influenzare l’attività gestoria delle imprese che costituiscono il gruppo nell’interesse ed in armonia agli interessi strategici dell’unicum.
La capogruppo, in sostanza, governa e condiziona le società del gruppo secondo un indirizzo gestionale unitario, al fine di attuare un programma comune ed ulteriore rispetto a quello realizzabile attraverso le singole imprese.
È proprio il carattere permanente e sistematico di tale attività, l’efficace ingerenza degli amministratori della capogruppo nelle scelte gestorie di carattere finanziario, industriale e commerciale della società subordinata che rendono chiaro che le scelte di gestione strategiche nei settori nevralgici della società siano nelle mani della capogruppo.
Normalmente, la D&C nasce come il controllo di una società su un’altra, limitandosi al semplice controllo dell’assemblea, ma si evolve naturalmente fino a consentire alla prima di dirigere la gestione dell’altra, o quanto meno, a coordinarla con la propria e con quella di altre controllate.
Ogni singola impresa, facente parte del gruppo, ha interessi particolari e muove istanze a tutela del benessere del singolo centro d’interessi, così come ogni amministratore si adopera per condurre la singola impresa verso i migliori risultati, ma aziende ed amministratori subiscono gli effetti di scelte strategiche centralizzate, piegandosi, pur con un sano e doveroso contraddittorio, al benessere del progetto imprenditoriale nel suo complesso.
Il diritto di recesso nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento
La norma cardine che disciplina il diritto di recesso nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento è l’art. 2497 quater codice civile.
Le norme sul recesso non sono il tema centrale della disciplina dei gruppi. O almeno non sono state considerate tali. Non è senza ragione che l’attenzione della dottrina sia stata attratta e si sia concentrata soprattutto sulla norma relativa alla responsabilità. Tuttavia, tale norma non è pienamente comprensibile se non la si legge nell’ambito del contesto normativo del capo IX del Libro V del codice civile. In altre parole, pur non essendo possibile qualificare il capo IX come una disciplina completa dei gruppi di società, non si può disconoscere che esso contenga comunque un disegno organico di tale disciplina. Forse si può dire che il legislatore ha scelto la via della timidezza rifuggendo dal porre definizioni od enunciati normativi di carattere ampio. Basti pensare come abbia evitato di definire il gruppo limitandosi a contemplare la relazione di direzione; il che se da un canto consente di evitare di affrontare la questione della definizione della fattispecie “gruppo”, dall’altro pone il problema di doversi basare su una definizione bilaterale della fattispecie, anche lì dove, ed è il caso più frequente, la realtà economica è più complessa e le relazioni tra le società intrecciate e ramificate. Tuttavia, una visione generale della regolazione degli interessi coinvolti nel fenomeno economico del gruppo è sottesa alla disciplina contenuta nel capo IX e qua e là nei vari articoli si rinvengono punti in cui essa emerge. Questo avviene anche (ed in maniera non trascurabile) nelle norme che regolano il recesso.