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Definizione e disciplina sulla prelazione

Tra le entità che possono essere oggetto di conferimenti nelle società vi sono anche i conferimenti diversi dal denaro, tra i quali spiccano in particolare i beni in natura. In quest’ultima categoria rientrano anche i beni assoggettati ad un interesse storico, artistico e culturale, come si evince dal disposto normativo del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo tipo di apporto nelle società pone innanzitutto il problema della prelazione legale.

In dottrina ed in giurisprudenza è pacifico che, dovendo intendersi per prelazione il diritto di un soggetto di essere preferito rispetto ad un altro a parità di condizioni nella costituzione di un negozio giuridico, tale diritto non sorge in caso di conferimento in società, in quanto tale fattispecie difetta dell’elemento essenziale della parità di condizioni.

Per tale ragione, tale prelazione è da considerarsi impropria, in quanto la controprestazione del trasferimento del bene, ovvero l’acquisizione della partecipazione sociale e della qualità di socio, risulta infungibile. Questa conclusione è valida sia in riferimento alla prelazione legale, sia alla prelazione volontaria.

Disciplina normativa

Quanto alla disciplina normativa, il nuovo art. 60 1° comma del D.lgs. n. 42/2004 dispone che “il ministero o…la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali…conferiti in società…al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento”.

La norma in oggetto, pertanto, in contrasto con l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale sopra riportato, prevede espressamente che la cd. prelazione artistica sorga anche quando i beni di interesse artistico, storico e culturale siano oggetto di un conferimento in società che, ai fini della normativa in esame, viene equiparato a qualsiasi trasferimento a titolo oneroso. Pertanto, trovando applicazione il 4° comma dell’art. 60, l’atto di alienazione del bene culturale rimane sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

Il conferimento di bene culturale, a questo punto, pone il problema di coordinare la condizione sospensiva legale con il principio di immediata liberazione dei conferimenti in natura ex art. 2342 3° comma codice civile. Nella prassi notarile, alla luce di quanto fin ora esposto, sono state elaborate diverse tecniche di conferimento di bene culturale in società, che di seguito andiamo ad esaminare nel dettaglio.

Tecnica del doppio conferimento denaro/bene culturale

Questa prima tecnica prevede l’effettuazione di un doppio conferimento: uno avente ad oggetto il bene culturale sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato entro i termini di legge; un altro avente ad oggetto una somma di denaro, sottoposto alla condizione risolutiva del mancato esercizio della prelazione in questione. Tale tecnica viene definita anche come cd. conferimento alternativo.

Il 25% del conferimento in denaro deve essere effettuato immediatamente, salvo ottenerne la restituzione nel caso di avveramento dell’evento dedotto in condizione.

Tecnica dell’atto costitutivo e della delibera di aumento oneroso di capitale condizionati

La seconda tecnica è quella di sottoporre alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione l’atto costitutivo o la delibera di aumento di capitale. Tale soluzione presuppone risolto in senso positivo il problema dell’opponibilità di una condizione sospensiva all’atto costitutivo di società o alla delibera di modifica dello statuto.

Tecnica della sottoscrizione condizionata

Infine, un’ulteriore tecnica è quella di sottoporre alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione la sottoscrizione. Tuttavia, questa soluzione non può essere adottata in sede di atto costitutivo, in quanto il capitale deve essere contestualmente sottoscritto ai sensi dell’art. 2329 n. 1 codice civile, ma soltanto in sede di aumento oneroso del capitale sociale.

Differenza tra conferimento di bene culturale in sede di atto costitutivo e in sede di delibera di aumento oneroso del capitale sociale

Stante quanto sopra asserito, in merito all’operare della prelazione, il proprietario del bene culturale non ha la garanzia di diventare di default socio, ma lo Stato deve corrispondergli un controvalore nel caso in cui eserciti tale diritto. Pertanto, è bene effettuare una netta distinzione tra conferimento di bene culturale in sede di atto costitutivo ed in sede di aumento oneroso del capitale.

Nel primo caso il capitale sociale deve essere immediatamente coperto mediante ricchezza acquisibile seduta stante dalla società. Per tale motivo, nel caso in cui viene conferito un bene culturale, questo apporto di ricchezza deve avvenire in medio tempore in attesa della decorrenza dei sessanta giorni previsti dalla legge. La dottrina prevalente propende, quindi, per la tecnica del conferimento alternativo in sede di costituzione di società, perché il socio dovrebbe provvedere ad effettuarlo con risorse proprie, come avviene anche in caso di conferimento di una farmacia.

Nell’ipotesi, invece, di aumento oneroso, non è necessario applicare la tecnica del conferimento alternativo, poiché l’apporto in società del bene culturale è prodromico soltanto ad una mera modifica del capitale sociale.

Pertanto, la sottoscrizione ed il conferimento del bene culturale sono sospensivamente condizionati al mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato, senza che il potenziale socio debba versare alla società un controvalore in denaro in caso di avveramento della
condizione, non trovando, dunque, applicazione la disciplina di cui all’art. 2441 5° comma codice civile.

Il conferimento alternativo, in conclusione, deve essere previsto, in caso di aumento oneroso,
soltanto in caso di un interesse soggettivo della società.

La relazione di stima

I conferimenti diversi dal denaro devono essere, di regola oggetto, di un procedimento di valutazione al fine di assicurare una valutazione oggettiva e veritiera dei medesimi, in modo da evitare che venga loro assegnato un valore nominale superiore a quello reale, andando a violare il principio di effettività ed integrità del capitale sociale.

Da questo obbligo non è esente colui che conferisce un bene culturale. Infatti, in sede di atto costitutivo di società o di delibera di aumento oneroso si applica la disciplina di cui all’art. 2343 1° comma codice civile, per le s.p.a., mentre per le s.r.l. si applica l’art. 2465 codice civile.

Nel primo caso l’esperto che redige la relazione di stima ha nomina giudiziaria, nel secondo caso deve essere un revisore iscritto nell’apposito albo. In entrambe le ipotesi la perizia deve essere asseverata di giuramento presso la Cancelleria del Tribunale competente (di regola quello del circondario in cui ha sede la società) e deve essere allegata all’atto costitutivo o al verbale assembleare.