Skip to main content

Nozione e disciplina giuridica

Quando si parla di donazione obnuziale, ancorché negozio giuridico unilaterale, si fa riferimento ad un particolare tipo di donazione a cui è applicabile, in via estensiva, la disciplina di cui agli artt. 769 ss. codice civile, salvo la normativa particolare contenuta nell’art. 805 codice civile, il quale dispone che non possono essere revocate per causa di ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

La capacità di compiere le donazioni obnuziali

In dottrina è discussa ancora oggi la capacità a compiere le donazioni obnuziali, tenendo conto del contrasto, aggravato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che esiste tra gli artt. 774 1° comma codice civile, seconda parte; 777 2° comma codice civile; 165 codice civile e 166 codice civile.

Infatti, la prima norma, dopo aver confermato l’invalidità delle donazioni fatte da soggetti incapaci, afferma altresì che: “è tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166”.

In particolare, la seconda norma, dopo aver confermato che anche i rappresentanti legali possono fare donazioni in nome e per conto delle persone incapaci, consente, tramite le norme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore di discendenti dell’interdetto e dell’inabilitato.

L’art. 165 codice civile abilita il minore, ammesso regolarmente a contrarre matrimonio debitamente assistito, a prestare il consenso per tutte le convenzioni matrimoniali, pur non menzionando espressamente le donazioni, come faceva il legislatore pre-riforma.
Infine, l’art. 166 codice civile consente all’inabilitato, sempre debitamente assistito, le stipulazioni e le donazioni fatte nel contratto di matrimonio.

Da tale normativa, anche se non molto chiara e a tratti contraddittoria, sono sorte varie interpretazioni:

a) Le donazioni obnuziali, con l’assistenza necessaria, possono essere compiute sia dal minore che dall’inabilitato;
b) Le donazioni obnuziali non possono essere compiute né dal minore né dall’inabilitato;
c) Le donazioni obnuziali possono essere fatte solo dall’inabilitato.

Secondo una parte della dottrina, partendo dal presupposto che nel concetto di convenzioni matrimoniali rientrano anche le donazioni con riguardo di un futuro matrimonio, il minore abilitato a contrarre matrimonio può compierle regolarmente.

Tuttavia, la tesi maggioritaria, sostenuta anche da Capozzi, ammette tale possibilità soltanto per l’inabilitato, in quanto l’art. 774 codice civile sarebbe stato abrogato relativamente ai minori, mentre per gli inabilitati è ancora valido, stante la non modifica dell’art. 166 codice civile.

Inoltre, sempre secondo la dottrina prevalente, le donazioni obnuziali non possono rientrare nell’espressione di “convenzioni matrimoniali” contemplata nell’art. 165 codice civile, sia perché non hanno come funzione principale il regolamento di rapporti patrimoniali tra coniugi; sia perché dopo la riforma in questo concetto rientrano solo ipotesi tassative di convenzioni:

a) Comunione convenzionale;
b) Atto costitutivo di fondo patrimoniale;
c) Atto di separazione dei beni.

La spiegazione di tale differenza risiede nel fatto che, innanzitutto, il minore, fatta eccezione per quello ammesso a contrarre matrimonio, è totalmente incapace a differenza dell’inabilitato; in secondo luogo perché, una volta venuto meno il divieto di liberalità tra coniugi, non vi è più la necessità di consentire, nella situazione di emergenza che normalmente precede il matrimonio, atti che potranno, con maggiore ponderazione, essere compiuti anche successivamente.

La donazione obnuziale (propter nuptias) e la donazione prenuziale

La donazione propter nuptias si distingue dall’ipotesi di donazione tra fidanzati, a cui si riferisce l’art. 80 codice civile, il quale, al 1° comma stabilisce che il promittente può domandare la restituzione dei doni a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La restituzione dovrà avvenire a seguito di domanda da proporsi a pena di decadenza entro l’anno.

Secondo gli esponenti della dottrina prevalente, tra i quali spicca Torrente, l’art. 80 codice civile si applicherebbe alle sole liberalità d’uso previste dal 2° comma dell’art. 770 codice civile, e come tale di connoterebbe per il modico valore e si potrebbe perfezionare anche per atto pubblico ex art. 783 codice civile; qualora, invece, l’attribuzione assumesse un cospicuo valore, la fattispecie rientrerebbe nell’ipotesi contemplata nell’art. 785 codice civile.

Infatti, pur avendo presupposto una promessa di matrimonio, nel dono prenuziale occorre attribuire al matrimonio un più intenso rilievo.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 785 codice civile, finché il matrimonio non viene celebrato, la donazione non può produrre i suoi effetti.

Nell’ipotesi della donazione prenuziale, invece, il negozio produce immediatamente i suoi effetti ed è anche immediatamente eseguibile.

Infatti, la disposizione, riferendosi alla restituzione, presuppone non solo l’efficacia dell’attribuzione traslativa, ma anche la stessa esecuzione tramite la consegna della res donata.

Secondo una tesi sostenuta dalla dottrina minoritaria, la differenza tra i due tipi di donazioni risiederebbe nel profilo causale.

Questo perché i doni fatti in luogo della promessa matrimoniale sono volti a realizzare l’interesse ad asseverare la promessa e a soddisfare il desiderio di manifestare l’affetto e i sentimenti in relazione all’esistenza della promessa stessa.

Le donazioni obunziali, invece, si giustificano in relazione al futuro matrimonio ed hanno lo scopo di contribuire a formare la base patrimoniale della futura famiglia, nonché di sostenere gli oneri della futura convivenza secondo il principio “ad onera substinenda matrimoni”.

Il perfezionamento delle donazioni obnuziali

A norma dell’art. 785 del codice civile, la donazione obnuziale si perfeziona senza bisogno di accettazione da parte del beneficiario.

La definizione legislativa ha sollevato dubbi sulla natura giuridica della figura in questione.

Secondo l’opinione maggiormente accreditata in dottrina e nella prassi notarile, le donazioni obnuziali, in relazione al perfezionamento in assenza di accettazione, non costituirebbero un contratto ma un negozio unilaterale recettizio.

In questo modo, l’utilizzo del termine donazione nell’ambito della disposizione de qua si potrebbe spiegare nel senso che lo stesso non dovrebbe essere riportato alla donazione intesa come contratto, ma alla donazione come attribuzione patrimoniale effettuata per spirito di liberalità, rinvenibile, come tale, sia in un contratto sia in un atto unilaterale.

Secondo altro orientamento, le donazioni obnuziali rappresenterebbero un’ipotesi di contratto con obbligazioni a carico del preponente ai sensi dell’art. 1333 codice civile.

In assenza di esplicita indicazione normativa, sembra apprezzabile la tesi conservativa, che difende la struttura contrattuale delle donazioni obnuziali.

Dal punto di vista morfologico, infatti, lo scambio di proposta e accettazione contemplato all’art. 1326 del codice civile, è esclusivamente uno dei modi di perfezionamento del contratto.

D’altra parte, l’art. 785 del codice civile, nell’affermare che la donazione a causa di matrimonio si perfeziona senza bisogno di accettazione, non esclude che la stessa si possa concludere in modo diverso, ad esempio in assenza del rifiuto del beneficiario nel termine richiesto dalla natura dell’affare, a norma dell’art. 1333 2°comma del codice civile.

La donazione obnuziale non presenta particolarità rispetto alla donazione dal punto di vista strutturale, ma anche in punto di disciplina.

La divergenza di struttura e di disciplina della donazione obnuziale rispetto alla donazione (art. 769 codice civile) risiede nella rilevanza attribuita, in questo particolare tipo di donazione, al motivo che giustifica l’arricchimento del donatario.

Le donazioni obnuziali consistono in un’attribuzione patrimoniale fatta da un futuro coniuge all’altro oppure da un terzo verso uno od entrambi i futuri coniugi o verso i nascituri, in vista del futuro matrimonio.

Sempre secondo questa parte della dottrina, se il motivo che sorregge l’arricchimento patrimoniale del donatario non emerge dall’atto, troverà applicazione il principio della irrilevanza giuridica dei motivi individuali, per i quali il beneficio patrimoniale può essere conseguito attraverso il contratto di donazione oppure per mezzo di un negozio giuridico diverso, avente una propria causa.

Al contrario, che il motivo dell’attribuzione liberale, consistente nella celebrazione del futuro matrimonio, emerge dall’atto, e lo stesso non potrà che essere stipulato nelle forme che la legge prevede, stante l’indissolubile nesso tra causa delle donazioni obnuziali, forma e regime giuridico.