Nozione di erede apparente

L’art 534 cc dispone che l’erede può agire in petizione di eredità anche contro gli aventi causa, a titolo universale o a titolo particolare, da chi possiede a titolo di erede o sia senza titolo alcuno.
Pertanto, sono legittimati passivi della petizione di eredità anche i terzi aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Tuttavia, il legislatore si preoccupa soprattutto dei diritti acquistati in buona fede dai terzi.

Il 2° comma dell’art 534 cc dispone che “sono salvi i diritti acquistati per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede”.
La disposizione non si applica ai beni immobili e ai beni mobili registrati, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dell’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero e proprio, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente, come previsto dal 3° comma dell’art 534 cc.

Il legislatore non ci fornisce una vera e propria nozione di erede apparente, mentre la dottrina lo definisce come colui che, pur non essendo erede, si comporta come se l’eredità fosse a lui devoluta e da lui accettata. L’apparenza si distingue in totale e parziale.

Nel primo caso, ad esempio, Tizio viene chiamato alla successione di Caio con testamento, ne accetta l’eredità, conseguendo il possesso dei beni ereditari, ma successivamente si scopre che Caio aveva revocato quel testamento, istituendo erede in luogo di Tizio, Mevio, mediante un nuovo testamento del quale, appunto, si è ignorata l’esistenza all’apertura della successione.

Pertanto, Tizio diventa possessore in base a circostanze oggettive ed univoche, essendo indicato come successore di Caio, essendo ragionevolmente ritenuto tale dai terzi. Solo in un secondo momento si scopre che Tizio non è in realtà il successore di Caio, venendo a rivestire la qualità di erede apparente.

Nel caso di apparenza parziale, invece, ad esempio, Tizio appare come unico erede testamentario di Caio, ma al contrario lo è solo pro quota, in quanto con un successivo testamento Caio ha istituito erede per l’altra metà Mevio.

La posizione giuridica dell’erede apparente è, tuttavia, diversa a seconda che il rapporto si con il vero erede o con i terzi acquirenti.

Nella prima ipotesi, infatti, l’erede apparente si trova nella condizione di un possessore senza titolarità ovvero nel factum possessionis senza ius possessionis, e dovrà, dunque, soccombere all’azione di petizione e restituire i beni posseduti.

Nei confronti dei terzi acquirenti, invece, il legislatore ha realizzato il caso singolare di acquisto a non domino, ma sempre a titolo derivativo, in virtù di un’eccezionale valorizzazione tecnico-giuridica dell’apparenza del diritto.

In altre parole, essendovi una divergenza tra la posizione successoria di cui il soggetto appare titolare e la posizione effettiva, la legge dispone che non possono essere pregiudicati gli acquisti che i terzi abbiano posto in essere derivando un diritto da colui il quale appariva erede o legatario, ovvero titolare dei diritti trasmessi, che in apparenza poteva legittimamente trasmettere.

Ne consegue che, qualora le convenzioni siano state a titolo oneroso, i terzi, se provano di aver contrattato in buona fede, non perderanno i diritti acquistati, salvo che abbiano ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati e gli atti di acquisto siano stati trascritti dopo che il vero erede o legatario abbia trascritto il suo acquisto o la domanda giudiziale contro l’erede apparente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art 534 cc.

Dunque, l’acquisto del terzo viene fatto salvo, ovvero è opponibile al vero erede, qualora il terzo, in deroga al principio in virtù del quale la buona fede si presume ex art 1147 3° comma cc, e dimostri la sua buona fede al momento dell’acquisto, provando che le circostanze concrete denunziavano la posizione successoria dell’erede apparente.

Il vero erede, dunque, potrà agire per ottenere dal terzo la restituzione del bene ereditario soltanto nel caso in cui questi abbia acquistato dall’erede apparente a titolo gratuito o in mala fede.

Erede apparente non possessore

Alcuni autori ritengono che sia erede apparente solo chi abbia acquistato il possesso dei beni ereditari, perché identificano l’erede apparente con il legittimato passivo della petitio, che è il solo possessore.

Tale opinione è criticata dalla dottrina prevalente, la quale osserva che il possessore pro erede non si può identificare come erede apparente, poiché tale figura ha un carattere autonomo e prescinde da qualsiasi rapporto possessorio, per cui si potrà avere, indifferentemente, l’erede apparente possessore o l’erede apparente non possessore. Occorre, poi, considerare che il convenuto nell’azione di petizione non è, nell’ipotesi prevista dall’art 534 cc, l’erede apparente, ma il suo avente causa ed è lui stesso che deve possedere i beni ereditari.

Tutela dei terzi acquirenti

Il 2° comma dell’art 534 cc rappresenta una speciale tutela per i terzi acquirenti, in deroga al principio del nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, tutela che non si attua sul piano del diritto processuale, ovvero sotto forma di ostacolo processuale alla proponibilità della petitio, ma direttamente sul terreno del diritto sostanziale mediante attribuzione di efficacia ad un acquisto a non domino.

Questa speciale tutela trova fondamento nell’apparenza della qualità di erede e costituisce una tipica applicazione, la più importante, del principio di apparentia iuris.

La giustificazione della rilevanza, nel nostro ordinamento, dell’apparenza ereditaria è rinvenibile nella fondamentale ragione che l’accertamento della qualità di erede in un soggetto presenta delle particolari difficoltà, dovute principalmente al fatto che la verifica della sussistenza di un valido titolo mortis causa è meno facile della verifica della validità di un titolo inter vivos, ad esempio nel caso dei terzi che hanno difficoltà nell’accertare se un testamento è stato revocato o meno tramite un testamento successivo.

Natura giuridica dell’acquisto del terzo

Di particolare interesse, anche se prevalentemente teorico, è la questione se l’acquisto in buona fede dell’erede apparente sia a titolo originario o a titolo derivativo.
Una parte della dottrina sostiene si tratti di un acquisto a titolo originario, in quanto l’effetto acquisitivo non si raggiunge attraverso la convenzione, inefficace per sua natura, perché proveniente a non domino, ma scaturisce autonomamente da una nuova fattispecie a struttura complessa, che ha per elementi costitutivi l’apparenza ereditaria, la buona fede del terzo ed un negozio inefficace intervenuto tra costui e l’erede apparente.

La dottrina dominante, sostiene, invece, che si tratti di acquisto derivativo ricorrendo al concetto di legittimazione formale o apparente che consentirebbe, in ossequio ai principi di apparenza e di buona fede, un eccezionale potere di disporre di diritti che appartengono all’altro soggetto.

Gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e la buona fede del terzo avente causa

Oltre all’apparenza ereditaria sono necessarie, per l’acquisto del terzo, la buona fede, una convenzione a titolo oneroso con l’erede apparente e, in alcuni casi, la trascrizione.

La buona fede consiste nello stato di ignoranza o nell’errore in cui si trova il terzo, il quale ritiene che l’altro contraente sia l’erede vero. Essa deve sussistere solo al momento della conclusione del negozio in applicazione del principio mala fides superveniens non nocet.

La giurisprudenza dominante ritiene che, per escluderla, non sia necessaria la colpa grave, ma sia sufficiente anche la mancanza dell’ordinaria diligenza.

Pertanto, il terzo acquirente non può accordare tutela, con la conseguenza che il suo acquisto non viene fatto salvo, qualora il suo errore sia dipeso dall’omissione della normale diligenza nell’accertamento della reale situazione giuridica.

Con riguardo alla prova, non giova all’acquirente la presunzione prevista dal 3° comma dell’art 1147 cc, in quanto per il 2° comma dell’art 534 cc, il terzo deve provare di aver contrattato in buona fede con il cd. erede apparente.

Inoltre, è assolutamente irrilevante la posizione psicologica dell’erede apparente: la buona o la mala fede di costui non influiscono sull’efficacia dell’acquisto del terzo.

Convenzione a titolo oneroso

L’art 534 cc richiede che la convenzione con l’erede apparente sia a titolo oneroso. L’esclusione degli atti a titolo gratuito viene tradizionalmente giustificata con la considerazione che fra erede vero e terzo acquirente a titolo gratuito merita di essere preferito il primo, qui certat de damno vitando, piuttosto che il secondo, qui certat de lucro captando.

La norma viene interpretata estensivamente in modo da comprendere non solo gli atti traslativi della proprietà dei beni ereditari, nonché quelli costitutivi dei diritti reali di godimento o di garanzia, ma anche i negozi in cui l’erede apparente concede al terzo un diritto personale di godimento, ad esempio la locazione, nonostante che essi non diano luogo ad un acquisto in senso tecnico.

Occorre, altresì, ricordare che il pagamento effettuato dal debitore ereditario all’erede apparente trova la propria disciplina non nell’art 534 cc, ma nell’art 1189 cc secondo il quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.

Trascrizione

Ai fini dell’opponibilità all’erede vero degli atti di disposizione dell’erede apparente riguardanti beni immobili o beni mobili registrati, il 3° comma dell’art 534 cc richiede che sia la trascrizione dell’acquisto compiuto dall’erede apparente ai sensi degli artt 2648 e 2660 cc che la trascrizione dell’acquisto computo o dai terzi di buona fede nei confronti dell’erede apparente stesso, in base al cd. principio di anteriorità delle trascrizioni.

Queste trascrizioni dovranno essere anteriori rispetto alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.
Quest’ultimo, per trascrivere il suo acquisto, deve fondare tale “apparenza” su un titolo consistente o in un testamento o un vincolo di parentela con il defunto; pertanto, il semplice comportamento che ingenera negli altri la convinzione di avere di fronte l’erede vero non è di per sé sufficiente.

Si precisa, altresì; che la trascrizione dell’acquisto dell’erede apparente non ha alcuna rilevanza; l’erede apparente, infatti, pur trascrivendo, soccomberà rispetto al vero erede, anche se quest’ultimo non abbia trascritto il proprio acquisto, poiché il titolo dell’erede apparente non è idoneo a giustificare la successione mortis causa.

La suddetta trascrizione avrà rilevanza, invece, in sede di circolazione di diritti, in sede, ovvero, di alienazione a terzi dei beni ereditari da parte dell’erede apparente.

Estensione della tutela

E’ discusso se la tutela prevista dal 2° comma dell’art 534 cc per chi acquista a titolo oneroso dall’erede apparente possa estendersi anche a casi non espressamente previsti; è discusso, cioè, se il principio dell’apparenza ereditaria consenta o meno un’applicazione analogica.

Due sono i casi più diffusi:

1) Il primo riguarda l’acquisto del legatario apparente, in questa ipotesi dottrina e giurisprudenza si trovano in contrasto perché la prima ha dato risposta positiva alla questione di cui sopra, sia per l’evidente analogia tra acquisto del legatario apparente e acquisto dell’erede apparente, sia perché gli artt 2652 n 7 e 2690 n 4 accordano espressamente tutela anche al terzo che ha acquistato non dall’erede apparente, ma da chi appare legatario;

2) Il secondo riguarda l’acquisto dall’erede vero dell’erede apparente, in tal caso dottrina e giurisprudenza sono concordi che possono essere fatti salvi i diritti acquistati dai terzo. L’apparenza del diritto, che tutela esclusivamente i terzi in buona fede, non rappresenta un elemento del patrimonio dell’erede apparente e non è, perciò, suscettibile di trasmissione al suo erede, il quale acquista a titolo gratuito e non a titolo oneroso.

Rapporti tra erede apparente ed erede vero

La dottrina si è oltretutto occupata anche dei rapporti tra erede apparente ed erede vero, i quali sorgono in conseguenza dell’acquisto efficace del terzo, ed ha distinto fra erede apparente in buona fede ed erede apparente in mala fede.

Nel primo caso troverà applicazione il 2° comma dell’art 535 cc, esteso per analogia anche all’erede apparente non possessore, secondo il quale il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo.

Nella seconda ipotesi, ovvero nel caso in cui l’erede apparente risulta essere in mala fede, la dottrina applica, per analogia, il 2° comma dell’art 2038 cc, secondo il quale chi ha alienato in mala fede la cosa ricevuta è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Egli dovrà, inoltre, risarcire gli eventuali danni per il principio generale dell’art 2043 cc.

Quando, invece, non ricorrono i presupposti di cui all’art 534 cc, i terzi soccombono di fronte alle pretese dell’erede vero che agisce con la petizione ereditaria. In questo caso, il negozio concluso tra l’erede apparente e il terzo avente causa non è opponibile all’erede vero.

In questo modo, nasce a carico dell’erede apparente una responsabilità nei confronti dei terzi, che assume diverse caratteristiche a seconda che l’atto concluso sia a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito.

Nel primo caso, l‘erede apparente è tenuto a rimborsare al terzo che viene privato dei beni, l’importo del corrispettivo ricevuto e delle eventuali spese da lui sostenute per il giudizio sostenuto dal vero erede, oltre agli eventuali danni, ma solo se il terzo si trovava al momento dell’acquisto in mala fede.

Nel caso di acquisti a titolo gratuito, in particolare, le donazioni, si ritiene applicabile l’art 797 cc, con la conseguenza che, fuori dalle ipotesi contemplare da questa norma, l’erede apparente/donante non deve corrispondere nulla al donatario, salvo il caso in cui il donatario in buona fede abbia subito un danno, che l’erede apparente ha l’obbligo di risarcire.