ESECUZIONE FORZATA DEI BENI CONFERITI IN FONDO PATRIMONIALE: QUANDO È AMMISSIBILE E CHI DEVE PROVARE COSA
(Nota a Cass. 2904/2021 e Cass. 29983/2021)
Premessa.
Il tema dell’assoggettabilità a esecuzione forzata dei beni conferiti in fondo patrimoniale continua a rappresentare un terreno di grande frizione tra esigenze di tutela del creditore e funzione protettiva dell’istituto a favore della famiglia.
La disciplina positiva, contenuta negli artt. 167 e seguenti del Codice civile, e in particolare nell’art. 170 del Codice civile, affida la soluzione del conflitto a una nozione — quella dei “bisogni della famiglia” — che, per sua natura, richiede un’opera costante di precisazione interpretativa.
In questo quadro, le pronunce della Corte di Cassazione n. 2904/2021 e n. 29983/2021 contribuiscono a chiarire, da un lato, quando l’esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale sia ammissibile, e, dall’altro, come debba essere ripartito l’onere della prova tra debitore e creditore, con particolare riferimento ai debiti assunti nell’esercizio di attività d’impresa o professionale.
Il fondo patrimoniale: natura e funzione dell’istituto.
Prima di addentrarsi nell’indagine relativa all’espropriabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, è, tuttavia, un breve inquadramento sistematico dell’istituto del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione che può essere costituito dai coniugi, o da un terzo, su determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, ai sensi dell’art. 167 del Codice civile, allo scopo di destinare tali beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La funzione tipica dell’istituto è dunque quella di realizzare una separazione patrimoniale tra i beni vincolati ed il restante patrimonio dei coniugi, o di uno di essi, così escludendo i beni vincolati dalla generale garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 del Codice civile, al fine di assicurare stabilità economica al nucleo familiare.
È tuttavia pacifico che il fondo patrimoniale non realizzi un effetto di segregazione assoluta. I beni conferiti diventano di proprietà di entrambi i coniugi (salvo che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale preveda diversamente, ad esempio, riservando la proprietà al terzo costituente), ma possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi nei soli limiti stabiliti dalla legge. In particolare, l’art. 170 del Codice civile prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi sia ammessa solo per debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.
La norma, nel suo tenore letterale, individua dunque un criterio di selezione dei crediti rilevante non in base alla natura dell’obbligazione (contrattuale o extracontrattuale), né in base alla qualità soggettiva del debitore o del creditore, bensì in relazione allo scopo per cui il debito è stato assunto.
I “bisogni della famiglia” nell’elaborazione giurisprudenziale.
La nozione di “bisogni della famiglia” non è definita dal legislatore ed è stata progressivamente precisata dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo un orientamento consolidato, essa non comprende soltanto le esigenze indispensabili per l’esistenza del nucleo familiare, ma anche quelle volte ad assicurarne il pieno mantenimento, il benessere e l’armonico sviluppo, nonché il potenziamento della capacità lavorativa dei suoi componenti.
Sono invece escluse le esigenze voluttuarie o quelle perseguite con intenti meramente speculativi.
Ciò che rileva, ai fini dell’art. 170 del Codice civile, non è dunque l’astratta idoneità dell’obbligazione a produrre un vantaggio economico, anche indiretto, per la famiglia, bensì la diretta e immediata finalizzazione del debito al soddisfacimento di un bisogno familiare. Questo criterio selettivo è centrale nella giurisprudenza più recente e costituisce il fondamento delle decisioni oggetto del presente commento.
Il problema dei debiti d’impresa e professionali.
Particolarmente delicata è l’applicazione dell’art. 170 del Codice civile ai debiti assunti nell’esercizio di attività d’impresa o professionale. Per lungo tempo, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che tali debiti potessero essere ricondotti ai bisogni della famiglia in ragione del fatto che l’attività lavorativa costituisce la fonte dei redditi destinati al mantenimento del nucleo familiare.
Questo approccio, tuttavia, presentava il rischio di svuotare di contenuto la tutela offerta dal fondo patrimoniale, poiché avrebbe consentito al creditore di aggredire i beni vincolati ogniqualvolta il debito fosse funzionale, anche solo indirettamente, alla produzione di reddito da parte di uno dei coniugi.
Le pronunce della Cassazione n. 2904/2021 e n. 29983/2021 si collocano in un diverso filone interpretativo, volto a circoscrivere in modo più rigoroso l’ambito dei debiti per i quali l’esecuzione sui beni del fondo è consentita.
Cass. 2904/2021 e Cass. 29983/2021: il rifiuto delle presunzioni automatiche.
Con le sentenze nn. 2904/2021 e 29983/2021, la Corte di Cassazione ha affermato che i debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale non possono essere considerati, di regola, come contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta.
In particolare, la Corte ha escluso che il creditore possa pretendere di ricavare automaticamente, dal solo fatto che l’obbligazione deriva da un’attività imprenditoriale o da una fideiussione prestata a favore di una società commerciale, la prova del collegamento tra il debito e i bisogni della famiglia. L’argomento secondo cui l’attività lavorativa sarebbe sempre funzionale al mantenimento familiare viene espressamente rifiutato, in quanto fondato su una relazione meramente indiretta e mediata.
La Cassazione chiarisce che il criterio rilevante non è l’eventuale riflesso positivo del reddito sul tenore di vita familiare, bensì la destinazione immediata dell’obbligazione. Ne consegue che l’assunzione di un debito finalizzato allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale resta, di regola, estranea ai bisogni della famiglia, salvo che ricorrano specifiche circostanze che dimostrino il contrario.
Il riparto dell’onere della prova.
Il profilo forse più rilevante delle pronunce in esame riguarda il riparto dell’onere della prova nel giudizio di opposizione all’esecuzione o di accertamento dell’impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale.
Secondo l’orientamento ribadito dalla Cassazione, spetta al debitore che intenda sottrarre i beni del fondo all’azione esecutiva del creditore dimostrare:
- l’esistenza del fondo patrimoniale;
- la riconducibilità del bene oggetto di esecuzione al fondo;
- che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
- che di tale estraneità il creditore fosse consapevole al momento del perfezionamento dell’atto da cui l’obbligazione deriva.
La prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia non può essere fornita in modo meramente assertivo, ma deve fondarsi su elementi concreti, anche di natura presuntiva, idonei a dimostrare la non diretta finalizzazione dell’obbligazione.
Solo una volta che il debitore abbia assolto tale onere probatorio, si sposta sul creditore l’onere di dimostrare che, nonostante le contestazioni, il debito era invece destinato a soddisfare i bisogni della famiglia in modo diretto e immediato, avuto riguardo alle specificità del caso concreto.
La consapevolezza del creditore.
Elemento essenziale, ai fini dell’operatività dell’art. 170 del Codice civile, è la consapevolezza del creditore circa la destinazione dell’obbligazione. La Cassazione ribadisce che il creditore può agire esecutivamente sui beni del fondo solo se il debito è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia e se tale circostanza era a lui nota.
Anche sotto questo profilo, viene esclusa qualsiasi presunzione automatica.
La consapevolezza del creditore non può essere desunta dalla mera conoscenza dell’attività svolta dal debitore o dalla qualità imprenditoriale dello stesso, ma deve risultare da elementi specifici che attestino la diretta funzionalità del debito alle esigenze familiari.
Evoluzione del modello familiare e funzione del fondo patrimoniale.
Le pronunce in commento si inseriscono in un più ampio percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità, che tiene conto del mutamento del modello familiare e della crescente valorizzazione dell’autonomia individuale dei coniugi. Se è vero che ciascun coniuge è tenuto a contribuire al mantenimento della famiglia, è altrettanto vero che non ogni scelta economica o imprenditoriale può essere automaticamente ricondotta a tale dovere.
Il fondo patrimoniale, in questa prospettiva, riacquista la sua funzione originaria di strumento di selezione delle risorse destinate alla famiglia, evitando che qualsiasi obbligazione idonea a produrre un vantaggio economico indiretto possa travolgere il vincolo di destinazione.
Profili di attenzione nella prassi notarile.
Per il Notaio, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza impongono una particolare attenzione sia in sede di costituzione del fondo patrimoniale, sia nella successiva attività di consulenza. La corretta individuazione dei beni conferiti, la chiarezza dell’atto costitutivo e la consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità patrimoniale assumono un rilievo centrale, soprattutto in presenza di coniugi che svolgano attività d’impresa o professionale.
È altresì fondamentale che il Notaio rappresenti alle parti che il fondo patrimoniale non costituisce uno strumento di immunità generale rispetto ai creditori, ma opera secondo criteri selettivi rigorosi, fondati sulla natura e sulla finalizzazione delle obbligazioni assunte.
Conclusioni.
Le pronunce della Cassazione in commento contribuiscono a definire con maggiore precisione i confini dell’art. 170 del Codice civile, chiarendo che l’esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale è ammissibile solo in presenza di un collegamento diretto e immediato tra il debito e i bisogni della famiglia, e che tale collegamento non può essere presunto in via automatica, neppure quando il debito sia stato assunto nell’esercizio di attività d’impresa o professionale.
Il riparto dell’onere della prova, così come delineato dalla Corte, rafforza la funzione selettiva dell’istituto e consente di preservare l’equilibrio tra tutela del creditore e protezione del nucleo familiare, evitando interpretazioni che finirebbero per svuotare di contenuto il fondo patrimoniale.
