I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DI AZIONI O QUOTE
I limiti alla circolazione delle azioni si riferiscono alle restrizioni imposte alla trasferibilità delle azioni o quote di una società, sia per legge che per accordi statutari o parasociali. Queste limitazioni possono riguardare la libera trasferibilità delle azioni o quote, sia per atto tra vivi che per successione, e possono essere introdotte per proteggere gli interessi dei soci o della società stessa. I limiti alla circolazione delle azioni si dividono in due categorie: legali e convenzionali.
LIMITI LEGALI
I limiti legali sono quelli disciplinati dal legislatore stesso, precisamente dall’art. 2355 bis codice civile, introdotto con la riforma del diritto societario del 2003.
Tra questi abbiamo:
-Divieto di trasferimento temporaneo:
Nelle società per azioni (S.p.A), lo statuto può vietare il trasferimento delle azioni per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dall’introduzione del divieto.
-Azioni liberate con conferimenti in natura:
Le azioni liberate con conferimenti in natura (non in denaro) non possono essere alienate fino alla valutazione degli amministratori, ma possono essere trasferite per donazione o successione.
-Azioni con prestazioni accessorie:
Le azioni che prevedono prestazioni accessorie (obbligo del socio di prestare attività) non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori, che devono valutare il terzo acquirente.
LIMITI CONVENZIONALI
I limiti convenzionali, detti anche statutari o parasociali, sono quelli che vengono inseriti nello statuto (o nei patti sociali) delle società per volontà dei soci mediante apposite clausole. Tra i principali limiti convenzionali troviamo:
-Clausole di prelazione:
Attribuiscono agli altri soci il diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni che un socio intende cedere, prima che queste siano offerte a terzi.
-Clausole di gradimento:
Subordinano il trasferimento delle azioni al gradimento degli organi sociali o degli altri soci.
-Clausole di riscatto:
Consentono alla società o agli altri soci di riscattare le azioni del socio che intende cedere le proprie partecipazioni.
-Patti parasociali:
Accordi tra soci che possono prevedere ulteriori limitazioni alla circolazione delle azioni, come ad esempio i sindacati di blocco.
MASSIMA N. 201 DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
In tema di limiti convenzionali alla circolazione delle azioni è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, il quale ha approfondito la questione con un’importante massima che andremo ora ad analizzare.
La massima n. 201 del Consiglio Notarile di Milano, del 5 luglio 2022, riguarda le clausole statutarie che limitano la circolazione delle azioni o quote nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.) e nelle società per azioni (S.p.A.). In particolare, la massima si concentra sulle clausole che vietano il trasferimento parziale delle azioni o della partecipazione del socio, stabilendo che tali clausole sono ammissibili e non richiedono un correttivo, come un diritto di prelazione, nel caso in cui si riferiscano solo alla cessione parziale.
In sintesi, la massima in commento afferma che:
- è ammissibile, sia nelle S.p.A. che nelle S.r.l., una clausola statutaria che vieta la cessione parziale delle azioni o quote di un socio;
- questa clausola non rende il socio “prigioniero” della società, in quanto il socio può sempre decidere di cedere l’intera partecipazione per uscire dalla società;
- non è necessario prevedere un correttivo, come un diritto di prelazione, in caso di divieto di cessione parziale.
MOTIVI ALLA BASE DELL’INTRODUZIONE DI CLAUSE LIMITATIVE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI
Tuttavia, la dottrina si è spesso posta il seguente quesito: a cosa serve inserire clausole statutarie limitative per la circolazione delle azioni (o quote nelle S.r.l)?
Le motivazioni principali sono due:
- le società possono inserire clausole statutarie che limitano la cessione parziale delle azioni o quote, al fine di mantenere il controllo e la composizione sociale desiderata;
- queste clausole devono essere valutate attentamente per evitare di creare un ostacolo insormontabile alla circolazione delle partecipazioni, ma il divieto di cessione parziale è considerato legittimo.
LIMITI TEMPORALI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
La massima n. 201 si inserisce in un contesto più ampio di disciplina della circolazione delle partecipazioni sociali, dove l’obiettivo è bilanciare la libertà di circolazione dei titoli con le esigenze di stabilità e controllo delle società. In particolare, la massima si distingue da altre clausole limitative, come il divieto assoluto di alienazione o le clausole di gradimento, che possono avere effetti più restrittivi sulla circolazione delle partecipazioni.
Per quanto riguarda le S.p.A., l’art. 2355 bis codice civile disciplina i limiti alla circolazione delle azioni, stabilendo che lo statuto può prevedere particolari condizioni o divieti, ma questi non possono eccedere il termine di cinque anni dalla costituzione della società. La massima n. 201, tuttavia, chiarisce che il limite dei cinque anni non si applica al divieto di trasferimento parziale, in quanto non si tratta di un divieto assoluto di circolazione.
In sostanza, la massima n. 201 del Consiglio Notarile di Milano offre un importante chiarimento sulla legittimità delle clausole statutarie che limitano la circolazione delle azioni e quote, in particolare per quanto riguarda il divieto di cessione parziale, sottolineando che tale clausola non deve essere considerata un ostacolo insormontabile alla circolazione delle partecipazioni e che il socio ha sempre la possibilità di cedere l’intera partecipazione per uscire dalla società.
EFFETTI DEI LIMITI
Quando il trasferimento delle azioni viene sottoposto a dei limiti di circolazione, si producono effetti che comportano delle conseguenze a tutela di determinati interessi sociali, tra i quali:
-La tutela degli interessi dei soci:
Le limitazioni possono servire a mantenere la compagine sociale desiderata o a proteggere i soci da acquirenti indesiderati.
-Il controllo sulla gestione:
Le limitazioni possono essere utilizzate per garantire che la società rimanga sotto il controllo dei soci originari o di un gruppo specifico di soci.
-I possibili diritti di recesso:
Le clausole che limitano fortemente la circolazione delle azioni possono dare diritto ai soci di recedere dalla società, con il diritto di ottenere il valore delle proprie azioni secondo criteri stabiliti dalla legge o dallo statuto.
CONCLUSIONI
In sintesi, le limitazioni alla circolazione delle azioni o quote sono strumenti che le società e i loro soci possono utilizzare per gestire la composizione della compagine sociale e proteggere i propri interessi, ma devono essere introdotte nel rispetto della legge e, in alcuni casi, possono comportare il diritto di recesso per i soci che non le approvano.
