Premessa.

Tra le figure che maggiormente hanno impegnato la dottrina civilistica nel tentativo di conciliare il principio consensualistico con le esigenze della prassi negoziale, un ruolo centrale è occupato dal cosiddetto pagamento traslativo, tradizionalmente definito anche come adempimento traslativo.

L’istituto si colloca al confine tra il diritto delle obbligazioni e il diritto dei contratti e consente di attribuire rilevanza traslativa ad un atto posto in essere in esecuzione di una precedente obbligazione di trasferire. La questione ha assunto particolare rilievo dopo il progressivo superamento della concezione rigidamente tipica degli effetti reali e l’emersione di una lettura più elastica dell’autonomia privata.

L’interesse pratico dell’argomento è evidente. Numerose operazioni negoziali, infatti, si sviluppano attraverso una sequenza nella quale una parte assume l’obbligo di trasferire un determinato diritto e successivamente adempie tale obbligazione mediante un autonomo negozio avente efficacia reale. La validità di questo meccanismo è stata a lungo discussa, ma oggi può considerarsi ampiamente accolta dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza.

 

Nozione e natura giuridica.

Per pagamento traslativo si intende il negozio traslativo sorretto dalla causa solvendi di una precedente obbligazione di dare, avente ad oggetto il trasferimento di un diritto.

La fattispecie presuppone dunque l’esistenza di un rapporto obbligatorio antecedente dal quale derivi, a carico di un soggetto, l’obbligo di trasferire un bene o un diritto. L’effetto traslativo non si produce in forza del negozio che ha generato l’obbligazione, bensì attraverso un successivo atto di esecuzione che realizza il trasferimento.

Sotto il profilo causale, il negozio traslativo trova la propria giustificazione nella preesistente obbligazione da adempiere. La causa dell’attribuzione patrimoniale non consiste nello scambio, nella liberalità o in altra funzione economico-sociale autonoma, ma nell’esigenza di estinguere un debito già esistente.

Proprio tale caratteristica distingue il pagamento traslativo dal contratto ad effetti reali immediati: mentre in quest’ultimo l’effetto traslativo trova la propria causa nel contratto stesso, nell’adempimento traslativo il trasferimento rappresenta l’esecuzione di un obbligo già sorto.

 

Il problema dell’ammissibilità.

La questione centrale riguarda la possibilità che un atto di adempimento possa produrre effetti traslativi ai sensi dell’art. 1376 del Codice civile.

Sul punto si sono contrapposte due differenti ricostruzioni.

La tesi negativa.

Secondo una prima impostazione, il pagamento traslativo non sarebbe ammissibile.

Gli argomenti tradizionalmente invocati a sostegno di questa conclusione sono essenzialmente tre.

In primo luogo, si osserva che il negozio di adempimento traslativo sarebbe un negozio astratto, cioè non sorretto da una causa e, perciò, nullo. In tale prospettiva, l’atto di trasferimento non potrebbe essere qualificato come mero adempimento, ma potrebbe essere valido solo se avente la forma di un autonomo contratto.

In secondo luogo, si richiama il principio consensualistico. Poiché il trasferimento della proprietà richiede il consenso di entrambe le parti (o quantomeno la possibilità di rifiuto dell’acquisto da parte del soggetto che non vi partecipa), il sistema non lascerebbe spazio ad un atto unilaterale di adempimento produttivo di effetti reali nella sfera di un terzo.

Infine, si sostiene che il numero dei modi di acquisto della proprietà costituirebbe un sistema chiuso. L’ammissione del pagamento traslativo introdurrebbe una nuova modalità acquisitiva non prevista dal legislatore e, pertanto, incompatibile con la struttura del sistema.

Da tali premesse si giunge alla conclusione che il trasferimento della proprietà dovrebbe sempre avvenire attraverso un contratto ad effetti reali, non essendo configurabile un autonomo negozio di adempimento con efficacia traslativa.

La tesi positiva.

L’orientamento oggi prevalente ritiene invece pienamente ammissibile il pagamento traslativo.

Anzitutto, il principio consensualistico opera con riferimento ai contratti, non anche con riferimento ai negozi unilaterali, quindi, non esclude che l’autonomia privata possa costruire fattispecie nelle quali il consenso sia già stato prestato in un momento precedente e l’atto successivo si limiti ad eseguire l’obbligazione assunta.

Inoltre, l’articolo 1322 del Codice civile riconosce ai privati un ampio potere di conformazione degli interessi, consentendo la creazione di schemi negoziali atipici purché meritevoli di tutela. Non vi è dunque alcuna ragione per escludere che le parti possano programmare il trasferimento mediante una sequenza composta da un negozio obbligatorio e da un successivo negozio di adempimento.

Particolarmente significativo è l’argomento causale. Il pagamento traslativo non costituisce un negozio astratto, poiché trova la propria giustificazione nella causa solvendi. La causa dell’attribuzione è pertanto individuabile nella preesistente obbligazione da adempiere.

Ne consegue che il trasferimento non è privo di fondamento causale, ma risulta strettamente collegato al rapporto obbligatorio che ne costituisce il presupposto.

La giurisprudenza ha progressivamente accolto questa impostazione, riconoscendo validità ad una pluralità di operazioni nelle quali il trasferimento rappresenta l’esecuzione di un obbligo precedentemente assunto.

 

La sorte del bene caduto in comunione.

Uno dei profili più interessanti riguarda l’ipotesi in cui il bene oggetto dell’adempimento traslativo sia caduto in comunione tra il momento della nascita dell’obbligo e quello dell’esecuzione.

La soluzione dipende dal rapporto tra il vincolo obbligatorio originario e la successiva situazione di contitolarità.

La dottrina prevalente ritiene che, qualora l’obbligo di trasferire sia sorto anteriormente alla comunione, l’adempimento traslativo conservi la propria efficacia. In altri termini, il vincolo obbligatorio preesistente continua a rappresentare la causa dell’attribuzione e consente di realizzare il trasferimento programmato, pur in assenza del consenso del coniuge.

 

I vizi del negozio esterno.

Ulteriore problema concerne l’incidenza dei vizi che colpiscono il negozio dal quale deriva l’obbligazione di trasferire.

Poiché il pagamento traslativo è causalmente collegato al rapporto obbligatorio preesistente, l’invalidità di quest’ultimo si riflette inevitabilmente sull’atto di adempimento.

Se il negozio fonte dell’obbligo è nullo, viene meno la stessa causa solvendi che giustifica il trasferimento. L’adempimento traslativo risulta pertanto privo di causa e deve essere considerato invalido.

Analogo ragionamento vale per le ipotesi in cui il rapporto obbligatorio venga successivamente meno per effetto di annullamento o risoluzione. In tali casi occorre verificare se l’eliminazione del titolo incida retroattivamente sul fondamento causale dell’attribuzione patrimoniale.

Il collegamento tra negozio obbligatorio e negozio di adempimento rappresenta quindi un elemento essenziale della fattispecie e ne condiziona la validità.

 

Il regime della trascrizione.

Particolarmente delicato è il tema della trascrizione del negozio di adempimento traslativo.

La soluzione varia a seconda della qualificazione attribuita al pagamento traslativo.

Se lo si considera un negozio unilaterale di adempimento, la trascrizione avverrà in funzione della pubblicità dell’atto traslativo posto in essere dal debitore, ai sensi dell’articolo 2645 del Codice civile. Se invece si ritiene necessario un accordo tra le parti, la trascrizione seguirà il regime ordinario previsto per gli atti negoziali aventi efficacia reale e sarà effettuata quindi ai sensi dell’articolo 2643 del Codice civile.

In ogni caso, ciò che viene reso opponibile ai terzi non è la precedente obbligazione di trasferire, bensì il successivo atto che realizza l’effetto reale.

Da questo punto di vista emerge una significativa differenza rispetto al contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis del Codice civile, poiché nel pagamento traslativo la tutela pubblicitaria si concentra sul momento esecutivo e non su quello programmatico.

 

Le principali applicazioni pratiche del pagamento traslativo.

L’istituto trova applicazione in una pluralità di fattispecie.

Tradizionalmente vengono richiamati il mandato senza rappresentanza, nel quale il mandatario trasferisce al mandante i beni acquistati in esecuzione dell’incarico ricevuto, nonché l’adempimento del negozio fiduciario, ove il fiduciario ritrasferisce il bene al fiduciante in esecuzione del patto fiduciario.

Ulteriori applicazioni si rinvengono nelle attribuzioni eseguite in attuazione di accordi di separazione personale, nell’adempimento di obbligazioni derivanti da legato (ad esempio, in caso di legato di cosa altrui, ex articolo 651 del Codice civile) e, più in generale, in tutte le ipotesi in cui un precedente rapporto obbligatorio imponga il trasferimento di un diritto.

Tali esempi confermano come il pagamento traslativo non costituisca una figura eccezionale, ma rappresenti uno strumento largamente utilizzato nella pratica giuridica.

 

Pagamento traslativo e negozi ad effetti reali differiti.

L’adempimento traslativo non deve essere confuso con le ipotesi di negozi con effetto reale differito.

Nelle vendite obbligatorie (classico esempio di negozio con effetti reali differiti), infatti, il trasferimento trova sempre la propria causa nel contratto originario. Invero, nelle vendite obbligatorie l’effetto reale non si produce immediatamente soltanto perché manca uno degli elementi richiesti dalla legge, ma il trasferimento del bene in capo all’acquirente è automatico nel momento in cui questo elemento ulteriore si verifica (ad esempio, la venuta ad esistenza nella vendita di cosa futura, l’individuazione nella vendita di cosa generica, etc.) e deriva direttamente dalla vendita originaria, non da un negozio successivo ed autonomo.

Nel pagamento traslativo, invece, il trasferimento richiede un autonomo atto di esecuzione. L’effetto reale non deriva automaticamente dal negozio originario, ma da un successivo negozio avente funzione solutoria.

La differenza è sostanziale: nelle vendite obbligatorie si è in presenza di un unico contratto con effetti reali differiti; nel pagamento traslativo vi è una sequenza composta da un rapporto obbligatorio e da un distinto negozio di adempimento.

 

Considerazioni conclusive.

Il pagamento traslativo rappresenta oggi una figura ampiamente riconosciuta e coerente con l’evoluzione del principio di autonomia privata. La sua ammissibilità trova fondamento nella rilevanza della causa solvendi, che consente di attribuire giustificazione causale all’effetto traslativo prodotto in esecuzione di una precedente obbligazione.

L’istituto assume notevole importanza nella pratica notarile, poiché consente di interpretare correttamente numerose operazioni nelle quali il trasferimento di diritti costituisce il momento esecutivo di rapporti già perfezionati. La corretta individuazione del titolo causale, la verifica della validità del rapporto obbligatorio presupposto e l’attenzione ai profili pubblicitari costituiscono aspetti essenziali dell’attività del Notaio.

Proprio la crescente diffusione di schemi negoziali complessi conferma l’attualità del tema e la necessità di una costante riflessione sulla funzione dell’adempimento traslativo quale strumento di attuazione degli interessi patrimoniali perseguiti dalle parti.