IL TESTAMENTO INTERNAZIONALE:
QUANDO SERVE E COME SI REDIGE
Negli ultimi decenni, la crescente mobilità delle persone, l’internazionalizzazione dei rapporti familiari e patrimoniali e la diffusione di patrimoni dislocati in più Stati hanno reso sempre più frequente il caso in cui il testatore – cittadino italiano o straniero – abbia interesse a garantire che le proprie disposizioni di ultima volontà siano riconosciute e attuate non solo in Italia, ma anche all’estero.
In questo contesto si inserisce il testamento internazionale, una particolare forma testamentaria che ha il pregio di essere riconosciuta come valida, sotto il profilo formale, in numerosi ordinamenti giuridici, anche stranieri.
La sua disciplina si fonda sulla Convenzione di Washington del 1973, ratificata dall’Italia con la legge n. 387 del 1990, il cui scopo è quello di offrire una soluzione uniforme e sicura per tutti i casi in cui la successione presenti elementi di internazionalità.
Uno strumento per i contesti transnazionali.
Il testamento internazionale non è, come talvolta si crede, un testamento destinato solo ai cittadini stranieri. Al contrario, può essere utilizzato sia da italiani che da stranieri, sia da residenti in Italia che da soggetti residenti all’estero. È utile ogniqualvolta il testatore preveda che, alla propria morte, si aprirà una successione internazionale, ovvero una successione in cui vi siano beni situati in più Stati, chiamati all’eredità residenti all’estero o appartenenti a giurisdizioni differenti, oppure dubbi sulla legge applicabile.
Immaginiamo, ad esempio, un cittadino italiano residente a Londra, con immobili sia nel Regno Unito che in Italia, oppure un cittadino canadese domiciliato a Firenze, o ancora un cittadino francese con un conto bancario in Svizzera e una casa in Toscana. In tutti questi casi, la redazione di un testamento internazionale consente al testatore di superare i potenziali problemi legati alla validità della forma del testamento, offrendo certezza giuridica e piena efficacia transnazionale.
Una forma speciale, pensata per essere universale.
La caratteristica principale del testamento internazionale è quella di essere riconosciuto formalmente valido in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione, indipendentemente dalla lingua utilizzata, dalla cittadinanza del testatore o dal luogo in cui è stato redatto. In questo senso, costituisce un esempio virtuoso di armonizzazione normativa su scala internazionale.
Il testamento si articola in due documenti distinti.
Da un lato, vi è la scheda testamentaria, che contiene le volontà del testatore e che può essere redatta da lui stesso, da un terzo o persino dal notaio, senza vincoli particolari di forma. È ammessa la scrittura a macchina, così come l’utilizzo di qualsiasi lingua, e non è richiesta l’autografia.
Dall’altro lato, vi è l’attestato notarile, che rappresenta il vero e proprio atto pubblico e che documenta le formalità previste dalla Convenzione: la dichiarazione del testatore, la presenza dei testimoni, la ricezione e conservazione dell’atto da parte del notaio.
Il documento finale, composto dalla scheda e dall’attestato, viene redatto in due originali: uno viene consegnato al testatore, l’altro viene conservato dal notaio presso il repertorio speciale degli atti di ultima volontà. Questo duplice deposito contribuisce a garantire la certezza e la conservazione delle disposizioni testamentarie nel tempo.
Requisiti e modalità di redazione.
La redazione del testamento internazionale richiede la presenza del notaio e di due testimoni, capaci e maggiorenni, ma non necessariamente della stessa cittadinanza del testatore.
Il testatore deve dichiarare che la scheda costituisce la propria volontà testamentaria e firmarla alla presenza del notaio e dei testimoni.
La firma deve essere apposta su ogni pagina della scheda e in calce. Nel caso in cui il testatore non sia in grado di firmare, la Convenzione consente di delegare la firma a un terzo o di dare atto dell’impossibilità all’interno dell’attestato, purché sia comunque garantita la consapevolezza del contenuto e la volontà del disponente. Il requisito fondamentale, in ogni caso, è che il testatore dichiari davanti al notaio e ai testimoni di conoscere e approvare il contenuto del documento.
Anche se la legge notarile italiana non si applica formalmente all’attestato, la prassi notarile nazionale ha sviluppato modelli operativi consolidati, che permettono di inserire nel documento menzioni di garanzia, senza appesantire l’atto. Non è richiesto, ad esempio, l’inserimento della formula “Repubblica Italiana”, né dell’orario iniziale o finale dell’atto, né dell’autenticazione della firma da parte del testatore. Tuttavia, è raccomandato numerare le pagine, apporre le firme marginali e indicare chiaramente i soggetti presenti.
La data del testamento internazionale è sempre quella dell’attestato notarile, non quella della scheda ed è firmato solo dal notaio, mentre la scheda è sottoscritta dal testatore e, in alcuni casi, anche dai testimoni.
Ambito di applicazione e rapporto con il diritto internazionale privato.
È importante chiarire che il testamento internazionale garantisce solo la validità della forma, ma non incide sulla legge applicabile al contenuto della successione. Per questo motivo, è necessario coordinare il testamento internazionale con il Regolamento (UE) n. 650/2012, che disciplina il diritto applicabile alla successione nell’ambito dell’Unione Europea.
Secondo tale Regolamento, la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo che non abbia validamente scelto la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. Questo significa che, anche utilizzando la forma internazionale, il testatore dovrà prestare attenzione alla coerenza tra le proprie volontà e la legge applicabile in base alle regole di diritto internazionale privato.
I vantaggi pratici del testamento internazionale.
Redigere un testamento internazionale offre numerosi benefici pratici, a cominciare dalla certezza della forma: il testamento sarà valido in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione, e verosimilmente anche in molti altri ordinamenti che riconoscono le forme testamentarie straniere secondo criteri di equivalenza o reciprocità.
Inoltre, questa forma si dimostra particolarmente utile nei casi di testatori anziani o con difficoltà motorie o linguistiche, dal momento che consente l’uso di qualsiasi lingua e non richiede l’autografia. La dichiarazione del testatore, resa davanti al notaio e ai testimoni, è sufficiente a garantire la paternità dell’atto.
La flessibilità della scheda, che può essere redatta anche con mezzi informatici, e la neutralità linguistica, permettono di superare agevolmente gli ostacoli formali che potrebbero compromettere la validità del testamento in altri contesti. È una forma pensata per il futuro, per un mondo giuridico sempre più globale.
Il ruolo del notaio: garante della volontà e della legalità.
Il notaio, anche nel testamento internazionale, svolge un ruolo centrale. È lui a garantire la legalità del procedimento, la capacità del testatore, la veridicità delle dichiarazioni e la corretta conservazione dell’atto. L’attestato notarile, infatti, non si limita a certificare la presenza delle parti e la firma, ma attesta la regolare formazione del testamento secondo i canoni internazionali.
Non solo. Il notaio assiste il testatore nella valutazione della forma più adatta, nella congruità delle disposizioni rispetto alla legge applicabile, nella prevenzione di possibili contenziosi futuri. In questo senso, la consulenza notarile è decisiva per rendere il testamento internazionale uno strumento realmente efficace e sicuro.
Conclusione.
In un’epoca in cui le vite si intrecciano tra più Paesi, i beni si distribuiscono in ambiti giuridici diversi e le famiglie hanno spesso dimensioni transnazionali, è essenziale che il diritto successorio sappia offrire soluzioni adeguate. Il testamento internazionale nasce per rispondere a questa esigenza: uno strumento moderno, flessibile, capace di coniugare semplicità formale e validità universale.
Sceglierlo significa garantire che la volontà del testatore sia rispettata ovunque, senza incertezze o contestazioni, in linea con il principio – da sempre tutelato dall’ordinamento – della certezza e della libertà della volontà testamentaria. E, come sempre, il notaio rappresenta il presidio più autorevole per dare forma giuridica e piena efficacia a quella volontà, anche oltre i confini nazionali.