MANDATI SUCCESSORI E DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI: 

ANALISI E DISTINZIONI

Premessa.

Nel panorama del diritto successorio italiano, la figura del mandato in funzione successoria solleva questioni complesse e spesso controverse, che ruotano attorno alla compatibilità di tali mandati con l’art. 458 del Codice civile, norma cardine che sancisce il divieto dei patti successori. Per comprendere pienamente l’ammissibilità e la validità di atti che affidano ad altri soggetti compiti da eseguire dopo la morte, è essenziale dunque distinguere tra le diverse tipologie di mandati successori che possono in concreto essere conclusi. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra:

  • il mandato mortis causa,
  • il mandato post mortem in senso stretto, e
  • il mandato post mortem exequendum.

Ciascuna di queste figure presenta caratteristiche peculiari, tanto sotto il profilo della struttura negoziale quanto sotto quello degli effetti giuridici, la cui analisi sarà oggetto del presente contributo.

 

Il contesto normativo: il divieto dei patti successori.

Come accennato, l’art. 458 del Codice civile sancisce la nullità di ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. 

Il fondamento del divieto in commento si articola su due direttrici:

  • da un lato, la necessaria revocabilità del testamento fino all’ultimo istante di vita, a tutela della libertà testamentaria;
  • dall’altro, l’esigenza di evitare fenomeni di captazione (cosiddetto votum captandae mortis) o situazioni in cui soggetti inesperti siano indotti a rinunciare anticipatamente a diritti successori.

Sono colpiti dalla nullità di cui all’art. 458 del Codice civile tutti i patti successori, con la sola eccezione del patto di famiglia, unico patto successorio ammesso nel nostro ordinamento, all’analisi del quale è stato dedicato un apposito contributo sul presente sito. Invero, il divieto in commento colpisce in egual misura:

  • i patti istitutivi, cioè un negozio bilaterale (contratto) con cui si dispone della propria successione (ad esempio, una convenzione tra Tizio e Caio con cui il primo nomina proprio erede universale il secondo con effetti vincolanti);
  • i patti dispositivi e rinunciativi, cioè negozi bilaterali con cui un soggetto dispone di, o rinuncia a diritti che gli spetterebbero su altrui successione ancora non aperta.

Tuttavia, nel tempo la dottrina ha analizzato alcune figure controverse, al fine di comprendere se tali ipotesi rientrassero o meno nell’ambito di operatività del divieto di patti successori. Tra queste, le figure dei mandati successori assumono un ruolo centrale.

 

Il mandato mortis causa: figura vietata.

Definizione e struttura.

Il mandato mortis causa è un contratto con cui il mandante conferisce a un soggetto (mandatario) il compito di compiere atti giuridici dopo la propria morte. Si tratta di un mandato bilaterale, quindi avente forma giuridica di contratto, destinato a produrre effetti giuridici successivamente alla morte del mandante.

Incompatibilità con l’art. 458 del Codice civile.

La dottrina e la giurisprudenza pressoché unanimi lo considerano nullo, in quanto viola il divieto dei patti successori. Infatti:

  • la causa dell’atto è intrinsecamente mortis causa, nel senso che la morte costituisce la causa del negozio stesso;
  • il mandato presuppone un accordo vincolante tra le parti, dunque sottrae al mandante la libertà di revoca tipica del testamento;
  • viene a crearsi un vincolo negoziale sulla futura successione, in palese contrasto con l’art. 458 del Codice civile.

Esempio concreto.

Immaginiamo che Tizio stipuli un contratto con Caio, attribuendogli il compito di trasferire un immobile a favore del nipote Sempronio, dopo la sua morte. Si tratta di un mandato bilaterale ad effetti giuridici post mortem, quindi nullo. Tizio avrebbe dovuto regolare la disposizione tramite un testamento, revocabile, non con un contratto.

 

Il mandato post mortem in senso stretto: atto unilaterale e valido.

Definizione.

Diversamente dal mandato mortis causa, il mandato post mortem in senso stretto si presenta come un negozio unilaterale, in cui il mandante affida al mandatario attività giuridiche da compiere dopo la morte. Esso viene normalmente conferito per atto inter vivos, ma si caratterizza per produrre effetti successivamente al decesso del mandante.

Validità giuridica.

Tale mandato è ritenuto valido, in quanto:

  • è unilaterale, quindi revocabile in ogni momento da parte del mandante (a differenza del contratto bilaterale);
  • la sua efficacia è posticipata alla morte, ma non lede la libertà testamentaria;
  • opera come deroga all’art. 1722 del Codice civile, che prevede l’estinzione del mandato alla morte del mandante, ma la deroga è ammessa.

Limite oggettivo.

Perché il mandato post mortem in senso stretto sia valido, tuttavia, deve trattarsi solo di atti giuridici non dispositivi, ovvero di atti che non incidano direttamente sulla devoluzione dell’eredità. Il mandatario può ad esempio:

  • accettare un’eredità per conto del chiamato;
  • stipulare contratti già programmati dal de cuius;
  • notificare la volontà testamentaria ad altri soggetti.

Esempio concreto.

Tizio, imprenditore, affida per atto unilaterale a Caio l’incarico di presentare domanda per la voltura catastale degli immobili ereditari, una volta che la sua successione si sarà aperta. Caio riceverà l’incarico ma lo eseguirà solo dopo la morte di Tizio. Il mandato è valido, purché la struttura dell’atto sia unilaterale e non contrattuale.

 

Il mandato post mortem exequendum: attività materiale, atto sempre valido.

Definizione.

Il mandato post mortem exequendum consiste nel conferimento di un incarico, da parte del mandante, per l’esecuzione di attività materiali (non giuridiche) connesse alla successione. Tali attività possono includere, ad esempio:

  • la cura della sepoltura,
  • l’organizzazione del funerale,
  • la custodia e distribuzione di beni personali,
  • la consegna di documenti a determinati soggetti.

Validità.

Tale mandato è sempre ritenuto valido, a prescindere dalla forma:

  • può essere conferito sia per testamento sia per atto inter vivos;
  • può avere forma unilaterale o bilaterale, essendo la prestazione materiale e non dispositiva;
  • non viola il divieto di cui all’art. 458 del Codice civile, in quanto non riguarda diritti successori né dispone della successione.

Esempio concreto.

Tizio, con atto scritto, incarica Caio, che accetta di consegnare delle lettere personali ai figli dopo la sua morte. Oppure, di far recapitare a un ente benefico alcuni oggetti d’arte. Caio non assume un ruolo giuridico nella successione, ma solo esecutivo e materiale: il mandato è sempre pienamente valido.

 

I mandati e la massima interpretativa della dottrina.

Alla luce delle riflessioni della dottrina e della prassi notarile), è dunque possibile ricavare una massima operativa per distinguere tra i diversi tipi di mandato e la loro validità, sintetizzabile come segue: per testamento o per atto inter vivos unilaterale, è possibile attribuire al mandatario sia compiti materiali sia compiti giuridici; se invece il mandato è bilaterale, può riguardare solo attività materiali.

Questo schema è coerente con l’impostazione dell’art. 458 del Codice civile, in quanto evita qualsiasi vincolo irrevocabile o dispositivo rispetto a una successione non ancora aperta.

 

Conclusioni.

A valle di tutte le considerazioni finora svolte, si può dunque concludere che, nel contesto del divieto dei patti successori, le figure dei mandati post mortem assumono un ruolo delicato, ma essenziale. La distinzione tra mandato bilaterale e unilaterale, nonché tra attività materiali e giuridiche, rappresenta il discrimine fondamentale tra validità e nullità del negozio.

In sintesi:

  • Il mandato mortis causa, in quanto contratto bilaterale con efficacia post mortem e contenuto giuridico, è nullo.
  • Il mandato post mortem in senso stretto, se unilaterale e ad oggetto giuridico, è valido.
  • Il mandato post mortem exequendum, ad oggetto materiale, è sempre valido, anche se conferito bilateralmente.

Per il notaio, queste distinzioni sono cruciali nella prassi, soprattutto nella redazione di atti che ruotano attorno alla volontà postuma del disponente, al fine di rispettare i limiti imposti dall’ordinamento e assicurare la certezza degli effetti successori.