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Ammissibilità della cd. condizione di adempimento

Tra gli elementi accidentali del contratto è stata oramai sdoganata la cd. condizione di adempimento. Tuttavia, circa l’ammissibilità di tale istituto, sono sorti diversi contrasti in dottrina ed in giurisprudenza, non solo in ambito teorico, ma anche in quello pratico.
Il problema principale è se possa essere dedotto in condizione sospensiva o risolutiva l’adempimento o, rispettivamente, l’inadempimento.
Ad esempio, un soggetto vende un bene immobile ad un altro soggetto, sotto la condizione sospensiva del pagamento del prezzo entro un determinato termine, ovvero sotto la condizione risolutiva del mancato pagamento del prezzo entro lo stesso termine.
Lo strumento della condizione di adempimento risulta molto utile nelle vendite con pagamento dilazionato del prezzo, al fine di tutelare e garantire il contraente tenuto al trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il quale, grazie alla tutela di natura reale assicurata dal fenomeno condizionale, è sicuro di mantenere o riacquistare la proprietà del bene, con efficacia erga omnes, in caso di inadempimento della controparte.

Tesi negativa

Parte della dottrina e della giurisprudenza non ritenevano ammissibile l’apposizione di questo tipo di condizione in un contratto, in quanto, secondo tale impostazione, un avvenimento futuro ed incerto come il pagamento del prezzo, che attiene alla realizzazione del negozio stesso e del quale costituisce la causa in senso tecnico-giuridico, non può essere oggetto di una vera e propria condizione, poiché si tratta di un elemento accidentale e quindi estraneo alla struttura tipica del contratto.
Inoltre, occorre rilevare che la condizione sospensiva di adempimento non è una condizione meramente potestativa, la quale rende nullo il contratto ai sensi dell’art. 1355 codice civile, perché la scelta tra adempimento o inadempimento non dipende da un mero capriccio, ma da una valutazione di convenienza della parte obbligata che mira, dunque, a soddisfare suoi diversi interessi.

Tesi positiva

Nonostante qualche parere contrario, la prevalente dottrina e la più recente giurisprudenza della Cassazione, ammettono la possibilità di dedurre in condizione sospensiva o risolutiva rispettivamente l’adempimento o l’inadempimento.
Pertanto, secondo tale orientamento, i contraenti possono validamente prevedere come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell’efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, inoltre, la compravendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà, nella quale il trasferimento di tale diritto si realizza ex nunc con il pagamento dell’ultima rata di prezzo. Infatti, la regola generale della retroattività della condizione, sancita dall’art. 1360 codice civile, non opera tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati ad un momento diverso da quello della conclusione del contratto.

Differenza tra vendita con riserva di proprietà e vendita sospensivamente condizionata

Sul punto, però, la dottrina ha posto in luce come la vendita con riserva di proprietà e la vendita sospensivamente condizionata siano fattispecie diverse (basti pensare ai rischi di perimento della res sino all’avverarsi della condizione, che in caso di vendita sospensivamente condizionata sono posti in carico al venditore e non all’acquirente).
Pertanto, appare più ragionevole ritenere che quando l’acquirente miri esclusivamente al prezzo, si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse dell’acquirente comprende anche il conseguimento dell’immediata disponibilità materiale del bene, che si realizza in via immediata, è tenuto a sopportare, a fronte di ciò, il rischio del perimento sin dalla consegna, allora siamo nell’ambito della vendita con riserva della proprietà.
Alla luce di tali considerazioni, appare più vantaggiosa la posizione dell’acquirente, il cui acquisto è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo rispetto a quella dell’acquirente con riserva di proprietà, anche se la posizione del secondo è contemperata dall’immediato conseguimento della disponibilità del bene.
Infine, si è aggiunto che, mentre gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1360 codice civile, nella vendita con riserva di proprietà, in particolare l’art. 1523 codice civile, è espressamente disposto che l’acquisto avvenga ex nunc, al pagamento dell’ultima rata del prezzo.

Caratteristiche essenziali della condizione di adempimento

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti affermano che l’adempimento può essere impiegato in direzioni diverse: da un lato come oggetto di un obbligo convenzionalmente assunto, dall’altro come evento che, a garanzia delle parti, condiziona l’efficacia del negozio.
Inoltre, a tal fine, viene utilizzata la distinzione proposta in dottrina tra momento programmatico e momento esecutivo della dinamica del contratto.
Il primo sta a significare che il soggetto, con la dichiarazione negoziale, si prospetta il raggiungimento di un determinato risultato; il secondo, logicamente conseguente e perciò successivo ed autonomo rispetto al primo, sta a significare il concreto raggiungimento del risultato al quale ciascuna delle parti mira.
Da tale distinzione deriva che solo per il momento programmatico opera il principio secondo cui la prestazione non può essere assunta in condizione, essendovi inconciliabilità tra obbligo e condizione.
Il momento esecutivo presenta, invece, come ogni attuazione di un programma i caratteri dell’accidentalità, dell’estrinsecità e della futurità, tipici della condizione ex art. 1353 codice civile, la quale può avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento.
In definitiva, ciò che viene dedotto in condizione è il fatto, non l’obbligo.
Quanto, invece, al carattere dell’incertezza, anch’esso è presente nella fattispecie in esame, poiché l’esecuzione forzata, in concreto, può non raggiungere il risultato sperato per incapienza del patrimonio del debitore.
Quanto, invece, alla condizione sospensiva di adempimento, essa non può escludersi solo perché il momento dell’esecuzione precede quello dell’efficacia; tale ordine cronologico non deve, infatti, sconvolgere, dal momento che è presente in altre fattispecie espressamente previste dal legislatore (ad esempio quando alla costituzione di società di capitali il versamento del 25% dei conferimenti in denaro si pone come condizione per la costituzione stessa).

Posizione del creditore in caso di inadempimento

Quanto alla posizione del creditore, non potendo chiedere il risarcimento del danno in caso di inadempimento, può invocarsi la cd. condizione unilaterale. Le parti possono, cioè, legittimamente inserire nel contratto una condizione sospensiva di adempimento o risolutiva di inadempimento, nell’interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, con la conseguenza che costui avrà la facoltà di rinunziare, sia prima che dopo l’avveramento o il mancato avveramento dell’evento dedotto in condizione, ad avvalersi del meccanismo condizionale.
In definitiva, il creditore, in caso di inadempimento, potrà a sua volta giovarsi dell’effetto sospensivo o risolutivo della condizione, mantenendo o riottenendo la proprietà del bene alienato, ovvero potrà rinunciare alla condizione e chiedere l’adempimento e il risarcimento del danno.
Nel contratto sottoposto alla condizione risolutiva di inadempimento, infatti, essendovi un’efficacia immediata, esisterebbe una vera e propria prestazione da adempiere, sebbene precaria, sin dalla conclusione del contratto.
Il fatto, dunque, che l’inadempimento sia dedotto in condizione risolutiva, significherebbe esonerare da ogni responsabilità la parte che vi era tenuta, in violazione del disposto di cui all’art. 1229 codice civile, secondo cui è nullo qualsiasi patto che esclude o limita la responsabilità del debitore in via preventiva per dolo o per colpa grave.