Cenni introduttivi.

 Quando sentiamo parlare di fusione transfrontaliera ci si deve riferire ad un’operazione straordinaria sul capitale sociale in cui partecipano società di nazionalità diversa.

La prima normativa che ha disciplinato questo tipo di operazione è stato il D. Lgs. n. 108/2008, in quanto fino ad allora non esisteva una disciplina organica sull’argomento.

 

Disciplina normativa del 2008.

 Con la direttiva 2005/56/CE (decima direttiva) per la prima volta è stata dettata una normativa comune sulle fusioni transfrontaliere, la quale è stata poi recepita nell’ordinamento nazionale con il sopra citato D. Lgs. n. 108/2008, il quale trovava applicazione:

 

  • Integralmente, solo se le società coinvolte nella fusione erano di matrice comunitaria, ovvero la cui sede fosse posta in uno Stato membro dell’Unione Europea e se esse fossero società di capitali e non di persone;
  • Parzialmente, in mancanza dei requisiti sopra citati, verificando di volta in volta se le disposizioni fossero compatibili con la fattispecie in concreto (ad esempio era vietata alle società cooperative a mutualità prevalente).

 

Quindi, in linea generale, alle società italiane partecipanti alla fusione transfrontaliera si applicavano le disposizioni di diritto italiano, mentre alle società straniere la disciplina interna compatibile con il loro ordinamento.

Tale disciplina non trovava applicazione in riferimento alla fusione leverage buy out ex articolo 2501 bis Codice Civile.

A tutela dei soci nelle società italiane coinvolte nella fusione transfrontaliera ha sempre trovato applicazione la disciplina sul diritto di recesso, in quanto l’articolo 5 della normativa in commento prevedeva che: “nel caso in cui la società risultante dalla fusione transfrontaliera sia una società di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consensiente”.

Quanto al procedimento, si è sempre ricalcato quello previsto dal Codice Civile per la fusione ordinaria.

 

Novella legislativa del d. Lgs. n. 88/2025.

La disciplina relativa alle fusioni transfrontaliere ha subito notevoli modifiche, prima con il D. Lgs. n.  19/2023 e successivamente con una nuova normativa lo scorso anno.

In data 23 giugno 2025, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88 (D. Lgs. N. 88/2025” o il “Decreto”), il quale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina sulle operazioni straordinarie sul capitale transfrontaliere, ovvero trasformazioni, fusioni e scissioni, aggiornando ed integrando il quadro già delineato in materia dal precedente D. Lgs. N. 19/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121.

A differenza del vecchio D. Lgs. N. 108/2008, la novella legislativa non si è voluta concentrare solo sulla fusione, ma ha voluto fornire un quadro completo sulla disciplina relativa a tutte e tre le operazioni straordinarie sul capitale in ambito internazionale.

Le nuove disposizioni hanno iniziato ad essere applicate a decorrere dall’8 luglio 2025 e riguardano esclusivamente le operazioni il cui progetto, alla medesima data, non risulti ancora pubblicato dalla società italiana coinvolta.

Tra le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo in commento si segnala, innanzitutto, l’ampliamento dell’ambito applicativo della disciplina di cui al D. Lgs. N. 19/2023 in materia di operazioni transfrontaliere, estesa ora anche alle società di persone e agli enti non societari e, ove compatibile, alle società nei cui confronti sono state aperte procedure di negoziazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa, per le quali si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa.

 

Novità in tema di fusione transfrontaliera.

 Con riferimento, in particolare, alle fusioni, il D. Lgs. n. 88/2025 prevede, tra le novità più significative, che il progetto di fusione debba indicare i benefici pubblici ricevuti nei cinque anni precedenti la sua pubblicazione, specificandone l’entità e i soggetti erogatori, nonché i benefici localizzati.

Per questi ultimi, il periodo di riferimento è stato esteso da cinque a dieci anni antecedenti alla pubblicazione del progetto.

Inoltre, il Decreto stabilisce che, per il rilascio del certificato preliminare ai sensi dell’articolo 29, ovvero il documento redatto dal notaio o da altra autorità competente che attesta il rispetto delle formalità preliminari alla fusione, debba essere verificata l’esistenza dei seguenti debiti della società italiana incorporanda:

 

  • debiti tributari nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, accertati tramite apposita certificazione rilasciata da quest’ultima;
  • debiti previdenziali e per premi assicurativi, accertati mediante certificazioni rilasciate da I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
  • debiti per la restituzione di aiuti di Stato, accertati tramite la visura che ne attesta l’inserimento nel Registro nazionale;
  • debiti per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da reato, accertati tramite il certificato previsto dall’articolo 31 del DPR n. 313/2002.

 

Disciplina a tutela dei lavoratori.

A completamento del quadro come sopra esposto, si segnala che il Decreto in commento interviene anche sugli obblighi informativi verso i lavoratori in ordine all’impatto economico e giuridico delle fusioni transfrontaliere, riformulando l’articolo 40 del D. Lgs. n. 19/2023.

Tali obblighi di informazione e consultazione trovano, infatti, applicazione nelle società con almeno cinquanta dipendenti nonché nelle imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, ovvero quando l’operazione comporta un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo e nella società sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.