CENNI INTRODUTTIVI

La sostituzione, insieme alla rappresentazione e all’accrescimento, rappresenta uno degli strumenti di devoluzione del patrimonio del de cuius ad un altro soggetto designato nel testamento oppure mediante la successione ex lege.

Il presupposto affinché operi la sostituzione consiste nella caduta della delazione, ovvero quando un soggetto “non possa o non voglia accettare l’eredità”.

 

SOSTITUZIONE ORDINARIA

L’ipotesi classica di sostituzione è la sostituzione ordinaria disciplinata dall’articolo 688 codice civile, la quale opera quando il testatore sostituisce all’erede o al legatario istituito nel testamento una o più persone, nell’ipotesi in cui il primo non possa o non voglia accettare l’eredità o rifiuti di conseguire il legato.

La ratio di questo istituto è rappresentata dalla tutela della volontà testamentaria, la quale con la sostituzione può escludere l’apertura della successione legittima nel caso in cui il primo chiamato non acquisti l’eredità, inoltre viene impedito l’operare della rappresentazione o dell’accrescimento.

Con riferimento alla natura giuridica, la dottrina è divisa in due:

  1. Secondo una tesi minoritaria, sostenuta da Messineo, la sostituzione si configura come una condicio iuris;
  2. Secondo la tesi prevalente, sostenuta anche da Capozzi, la sostituzione è una condicio facti, poiché è inserita per volontà del testatore, essendo solo prevista, ma non anche imposta dalla legge.

 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Il presupposto cardine che consente l’operare della sostituzione, come prima anticipato, è rappresentato dalla impossibilità di accettare, la quale può essere causata da diverse situazioni quali: premorienza, commorienza, dichiarazione di morte presunta, incapacità di succedere, mancato avveramento di eventi dedotti in condizioni risolutive e sospensive e indegnità a succedere.

Altro presupposto applicativo è dato dalla mancanza della volontà di accettare da parte del chiamato, la quale può configurarsi per rinuncia all’eredità, per prescrizione o per decadenza del diritto di accettare.

Occorre tenere bene a mente, inoltre, che il 2° comma dell’articolo 688 codice civile, prevede che, se il testatore ha disposto per uno solo dei casi di sostituzione suddetti, si presume che egli si sia voluto riferire anche al caso non espresso, se non risulta una diversa volontà, andandosi a configurare un’ipotesi di presunzione relativa, la quale opera anche nel caso in cui il testatore non si sia riferito solo genericamente all’impossibilità o alla mancanza di volontà di accettare, ma anche qualora abbia fatto riferimento ad uno solo dei casi specifici dei due gruppi previsti dall’articolo 688 codice civile (es. il testatore dispone la sostituzione per il caso di indegnità dell’erede, ma anche se questo rinuncia, l’eredità sarà devoluta al sostituito).

 

POSIZIONE GIURIDICA DELL’ISTITUITO E DEL SOSTITUITO

Riguardo la posizione giuridica dei soggetti coinvolti nella sostituzione, partiamo dal dire che l’istituito è immediatamente ed incondizionatamente delato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della successione. Infatti, egli è titolare dei poteri di cui all’art. 460 codice civile, come l’esercizio delle azioni possessorie, della possibilità di compiere atti conservativi del patrimonio ereditario e di amministrazione temporanea.

Inoltre, egli può accettare l’eredità entro il termine di dieci anni, ma se dovesse morire prima dell’accettazione, però dopo l’apertura della successione, il diritto di accettare si trasmette agli eredi ai sensi dell’articolo 479 codice civile, fatta eccezione per il caso di esclusione della trasmissione.

Con riferimento al sostituito, la sua vocazione è attuale, ovvero si ha all’apertura della successione, ma la delazione è eventuale e differita nel tempo, in quanto subordinata al verificarsi della condizione. Tuttavia, si può anche avere una delazione immediata, quando il presupposto della sostituzione precede l’apertura della successione (es. ipotesi di premorienza dell’istituito rispetto al testatore).

Per quanto concerne l’accettazione dell’eredità, l’inesistenza di una delazione attuale comporta, secondo alcuni autori tra i quali Capozzi, inefficacia dell’accettazione che il sostituito compia prima del verificarsi della condizione.

Secondo parte della giurisprudenza, invece, il diritto di accettare si ha immediatamente all’apertura della successione, ma con efficacia subordinata al venir meno del diritto di accettare dei primi chiamati.

Inoltre, il termine prescrizionale dell’accettazione decorre per il sostituito dal giorno in cui si verifica la condizione e non da quello di apertura della successione. Una volta verificatasi la condizione, la delazione in favore del sostituito diventa attuale ed egli acquista lo stato di chiamato all’eredità cui spettano i poteri di cui all’articolo 460 codice civile, mentre l’acquisizione della qualità di erede è subordinata all’accettazione dell’eredità.

Quanto agli obblighi del sostituito, egli subentra negli obblighi previsti dall’articolo 690 codice civile imposti anche agli istituiti, salvo che non risulti una diversa volontà del testatore.

Su di esso gravano, infatti, gli oneri, i pesi imposti dai legati obbligatori, mentre non rientra tra gli obblighi la condizione, in quanto se l’istituzione è condizionata, non deve esserlo anche la sostituzione, a meno che il testatore non lo prevede espressamente.

 

LA SOSTITUZIONE NEI LEGATI E NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA

L’articolo 691 codice civile estende l’applicazione dell’istituto della sostituzione anche ai legati, anche se in tal caso sono necessari degli adattamenti, perché il legato, a differenza dell’eredità, si acquista automaticamente.

E’ dubbio se possa esservi sostituzione anche nel caso di successione legittima, ovvero quando il testatore, senza nominare il proprio erede, indichi il sostituito nell’ipotesi in cui il chiamato non possa o non voglia accettare secondo le regole della successione ex lege.

Parte della dottrina ritiene che la sostituzione non possa operare nei casi di apertura della successione legittima, in quanto tale istituto presuppone una successione testamentaria.

Secondo altra impostazione dottrinale, invece, la sostituzione è ammissibile anche nella successione legittima e si tratterebbe di un’implicita istituzione testamentaria dell’erede legittimo alla quale si accompagna la normale sostituzione.

 

IPOTESI PARTICOLARI DI SOSTITUZIONE

Accanto all’ipotesi finora esaminata di sostituzione ordinaria “semplice”, il legislatore prevede anche delle figure particolari di tale istituto, ovvero:

  1. La sostituzione plurima, disciplinata dall’articolo 689 1° comma codice civile, il quale prevede, in prima battuta, che più persone si sostituiscano ad un solo chiamato. In questo caso, l’eredità sarà suddivisa tra più sostituiti secondo quanto disposto dal testatore o, in mancanza di indicazioni precise, in quote uguali tra gli stessi.
    Se la vocazione viene disposta in via solidale, la mancata accettazione di uno dei sostituiti comporta l’accrescimento della quota di coloro che hanno già accettato; se la vocazione viene disposta in via parziaria, la mancata accettazione di un sostituito, non va a beneficio degli altri, ma le quote si devolvono secondo la successione legittima.
    In seconda battuta, la norma in commento prevede l’ipotesi di sostituzione di una sola persona a più chiamati e secondo Capozzi si tratterebbe di sostituzione semplice.
    Anche qui occorre distinguere tra ipotesi di vocazione solidale, la quale prevede che la sostituzione sia efficace solo nel caso in cui tutti gli istituiti non accettino l’eredità, in caso contrario prevarrà, in via eccezionale l’accrescimento delle quote di coloro che hanno accettato in via sostitutiva; e vocazione parziaria, in cui la mancata accettazione anche di uno solo degli istituiti comporta l’operare della sostituzione mediante la quale il sostituito verrà chiamato ad accettare l’eredità in concorso con gli altri istituiti che abbiano già accettato;
  2. Sostituzione reciproca, disciplinata dall’articolo 689 2° comma codice civile, la quale opera quando il testatore, dopo aver nominato eredi o legatari più soggetti, prevede che gli uni si sostituiscano con gli altri, qualora non vengano ad accettare l’eredità o non conseguano il legato. Se le quote degli istituiti sono uguali, la quota di colui che viene a mancare si divide in parti uguali tra i coeredi rimanenti; se le sostituzioni reciproche sono fatte in quote diseguali, la proporzione tra le quote fissata nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. In caso di istituzione in quote diverse, se è chiamata in sostituzione anche un’altra persona che non riveste la qualità di coerede (cd. sostituzione mista), la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti;
  3. Sostituzione parziale, non espressamente prevista dal codice civile, ma rientrante nell’autonomia privata del testatore, la quale si configura ogni volta che la sostituzione ha un oggetto minore rispetto all’istituzione. Luminoso la definisce anche sostituzione “anomala” o “impura”, poiché manca la completa identità tra prima e seconda chiamata all’eredità. In questo caso, la parte non coperta dalla sostituzione sarà devoluta secondo le regole della successione legittima, salvi eventuali diritti di rappresentazione o accrescimento. Vi sarà, dunque, un concorso tra successione testamentaria e successione legittima;
  4. Sostituzione successiva, anche questa non espressamente disciplinata dal legislatore, ma ammessa dalla dottrina e dalla prassi notarile, in base alla quale il testatore può indicare una serie consecutiva di sostituiti. La chiamata di ciascuno di essi è subordinata non solo alla mancata accettazione del primo istituito, ma anche a quella dei sostituiti di grado anteriore. Questa ipotesi è nota anche come rimedio delle cd. sostituzioni a catena, con ultimo sostituito lo Stato, e viene utilizzato nella prassi notarile per consentire la pretermissione di un soggetto avente titolo nella successione legittima. Inoltre, anche in caso di sostituzione successiva, la chiamata all’eredità è sempre unica, ovvero non si hanno più eredi successivamente chiamati. In questo modo, diventa erede solo chi abbia effettivamente accettato e una volta accettata l’eredità il sostituito diviene erede diretto del de cuius, non instaurando alcun tipo di rapporto con il primo istituito o con i sostituiti di grado anteriore;
  5. Sostituzione fedecommissaria, disciplinata dall’articolo 692 codice civile, la quale non rappresenta una vera e propria ipotesi di sostituzione, in quanto sia l’istituito che il sostituito sono beneficiari del de cuius. Pertanto, la delazione opera per entrambi allo stesso modo, prima in favore dell’istituito e poi in capo al sostituito, il quale è nel contempo erede del de cuius e successore dell’istituito. La principale differenza tra la sostituzione ordinaria e la sostituzione fedecommissaria è che la prima prevede una delazione alternativa, mentre la seconda una delazione duplice e successiva. Nella sostituzione ordinaria, infatti, l’acquisto si verifica in capo all’istituito o al sostituito; nella sostituzione fedecommissaria, invece, acquistano entrambi l’eredità, ma uno dopo l’altro.