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DURATA PER IL POSSESSO E L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO

 

A COSA SERVE L’ESECUTORE TESTAMENTARIO?

Ai sensi dell’art. 703 codice civile l’esecutore testamentario, è quel soggetto che ha il compito di curare l’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto e di eseguire la sua funzione amministrando la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

L’esecutore testamentario viene in genere nominato nel testamento con cui il de cuius dispone delle proprie sostanze ereditarie e può essere nominata sia una persona fisica che una persona giuridica (anche se per molto tempo tale ipotesi è stata discussa dalla dottrina e dalla giurisprudenza) purché abbia la capacità di agire e di obbligarsi giuridicamente come previsto dall’art. 701 codice civile.

 

AMMINISTRAZIONE E POSSESSO DEI BENI EREDITARI

L’art. 703 3° comma del codice civile prevede che una volta accettata la nomina, l’esecutore subentra nel possesso e nell’amministrazione dei beni ereditari, prerogativa che solo il testatore medesimo può togliergli.

L’inciso normativo in commento prevede precisi termini di durata sia per il possesso che per l’amministrazione dei beni.

Secondo tale norma, infatti, il possesso non può avere una durata superiore al termine di un anno dall’accettazione dell’eredità da parte degli eredi, a meno che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata. Anche in questo caso, tuttavia, non potrà mai superare l’ulteriore termine di un altro anno.

Il legislatore dispone, altresì, che il possesso sia strumentale all’amministrazione, quindi anche quest’ultima non può eccedere la durata di un anno dall’accettazione.

 

DEROGHE ALLA DISCIPLINA NORMATIVA SECONDO LA CASSAZIONE

In giurisprudenza, tuttavia, si è a lungo dibattuto sulla possibilità di derogare alla durata del possesso e dell’amministrazione da parte dell’esecutore prevista dal 3° comma dell’art. 703 codice civile.

In passato si è sempre ritenuto che il termine previsto dalla legge si riferisse congiuntamente sia al possesso sia all’amministrazione dei beni. Tale tesi oggi non appare più condivisibile per le seguenti ragioni.

In primo luogo, in tal senso depone il testo della norma che al 3° comma, diversamente da quanto avviene nel comma precedente, si riferisce espressamente solo al possesso, senza nominare l’amministrazione dei beni ereditari. Inoltre, in tal senso propende anche la lettura sistematica delle disposizioni, ove si consideri che l’art. 709 codice civile prevede che l’esecutore testamentario debba rendere conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si sia prolungata oltre l’anno. Disciplinando tale ipotesi, la legge sembra presupporre come possibile tale evenienza.

Per queste ragioni sembra, dunque, preferibile ritenere che il termine di un anno si riferisca solamente al possesso dei beni ereditari e non anche alla loro amministrazione.

A conferma di questa ricostruzione si è espressa anche una recente sentenza di Cassazione, la n. 12241 del 14 giugno 2016, la quale ha confermato l’applicabilità del termine di cui all’art. 703 comma 3° codice civile solo al possesso e non anche alla gestione dei beni dell’eredità, affermando espressamente, dunque, che quest’ultima possa continuare anche oltre il termine di un anno (o due).

In particolare, afferma la Corte, la gestione deve continuare fino a quando non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, a meno che non vi sia la contraria volontà del testatore o l’esonero giudiziale ai sensi dell’art. 710 codice civile.

In altre parole sussiste l’obbligo, o quantomeno il potere, di continuare la gestione fino a quando le circostanze del caso concreto lo richiedano e dunque, eventualmente, anche oltre il termine di cui all’art. 703 comma terzo codice civile.

Questo implica, secondo la Corte, che, alla scadenza di quel termine, l’esecutore testamentario sarà obbligato a dismettere il possesso dei beni ereditari (punto su cui la legge è chiara e non derogabile) ma non decadrà dal suo ufficio, potendo quindi continuare ad amministrare i beni fintanto che sia necessario.

Pertanto, il testatore per l’amministrazione può prevedere anche un termine più lungo rispetto all’anno circoscritto dal legislatore e anche se l’esecutore perde il possesso dei beni, è comunque legittimato a porre in essere validamente tutti gli atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto i beni ereditari.