LE CAUSE CONVENZIONALI DI RECESSO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
(commento a Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 74)
La Massima n. 74 del Consiglio Notarile di Milano, datata 22 novembre 2005, affronta in modo sistematico e articolato il tema delle cause convenzionali di recesso nelle società di capitali disciplinate dagli artt. 2437 e 2473 del Codice civile, affermando, quale principio generale, la piena legittimità della previsione statutaria di cause di recesso, oltre quelle tassativamente individuate dal legislatore per le spa e le srl.
Il quadro normativo di riferimento: artt. 2437 e 2473 del Codice civile.
La disciplina legislativa del diritto di recesso del socio nelle società di capitali è posta, rispettivamente, agli artt. 2437 e seguente (società per azioni e in accomandita per azioni) e 2473 e seguenti (società a responsabilità limitata) del Codice civile.
Tali disposizioni individuano una serie di cause legali di recesso, vale a dire situazioni in cui, per disposizione imperativa di legge, al socio dissenziente o non intervenuto in specifiche deliberazioni assembleari è riconosciuto dal legislatore il diritto a recedere dalla società (ad es., modifiche dell’oggetto sociale, revoca dello stato di liquidazione, eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, ecc.).
Analogamente, mentre alcune cause di recesso sono inderogabili (fatte salve poche eccezioni), il legislatore consente in certo ambito la derogabilità statutaria di alcune ipotesi, sotto la regia dell’autonomia statutaria, purché nel rispetto di limiti inderogabili quali la forma e le garanzie minime previste dalla legge.
Autonomia statutaria e cause convenzionali di recesso: principi generali.
La Massima Milano n. 74 sottolinea, in primo luogo, che l’atto costitutivo della S.r.l. e lo statuto della S.p.A. possono legittimamente prevedere un diritto di recesso non soltanto nei casi previsti dalla legge, bensì anche in conseguenza di eventi o situazioni ulteriori rispetto a quelli tassativamente elencati dalla normativa vigente.
Tali cause, definite convenzionali, si caratterizzano per il fatto di non essere disciplinate direttamente dalla legge, ma di derivare dall’autonoma volontà contrattuale dei soci espressa nell’atto costitutivo o nello statuto.
Tre categorie principali di cause convenzionali emergono dalla Massima in commento:
- Eventi predeterminati: si tratta di eventi specificamente individuati nello statuto o nell’atto costitutivo, potenzialmente di natura molto varia (deliberazioni di organi sociali, atti o fatti di soci o terzi, situazioni di mercato o di natura esterna all’ordinaria operatività sociale), la cui insorgenza costituisce presupposto per l’esercizio del diritto di recesso;
- “Giusta causa” convenzionale di recesso: la clausola potrà legittimamente prevedere, quale ipotesi di recesso, il verificarsi di una “giusta causa” non espressamente prevista nello statuto. In tal senso, la Massima propone l’adozione analogica del concetto di giusta causa tipico delle società di persone e dei rapporti contrattuali, con l’ulteriore avvertenza che tale formula, sebbene meritevole di accoglimento, può sollevare questioni interpretative nella concreta applicazione e nella delimitazione delle fattispecie concrete;
- Recesso “ad nutum”: è possibile prevedere, statutariamente, un recesso libero, ossia fondato sulla mera volontà del socio, senza necessità di un evento determinato; tale tipo di recesso è però vincolato alla previsione di un periodo minimo di preavviso non inferiore a quanto previsto dalla legge per il recesso legale (180 giorni, ai sensi degli artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, del Codice civile).
Natura e funzione delle cause convenzionali.
La funzione delle cause convenzionali va letta nella cornice più ampia dell’autonomia statutaria, quale elemento peculiare delle società di capitali in cui, al di fuori delle ipotesi in cui la legge impone limiti stringenti o inderogabili, i soci godono di ampio margine di libertà nella disciplina dell’ordinamento interno della compagine sociale.
La Massima afferma espressamente che l’impianto del diritto di recesso nelle società di capitali è costruito su due pilastri complementari: da un lato, (i) l’individuazione di cause legali di recesso generalmente inderogabili, volte a bilanciare l’interesse del socio dissenziente, e, dall’altro, (ii) la libertà delle società non quotate di disciplinare in via statutaria ulteriori ipotesi di recesso in aggiunta a quelle di legge.
In altri termini, qualora i soci ritengano che determinate situazioni — pur estranee alla disciplina legale — siano tali da giustificare l’uscita volontaria di un socio, essi possono prevederle nello statuto come eventi legittimanti l’esercizio del diritto di recesso. Tali cause convenzionali possono spaziare dai più disparati eventi deliberativi interni alla società fino a realtà esterne influenti sulla convenienza a permanere nella compagine sociale.
Recesso convenzionale “per giusta causa”: limiti e prospettive interpretative.
L’introduzione, nello statuto, di una clausola di recesso “per giusta causa”, benché non tradizionalmente prevista tra le cause legali di recesso, trova un fondamento nella possibilità di richiamare concetti consolidati in altri istituti del Codice civile, quali l’art. 2285 (recesso per giusta causa nelle società di persone).
Sul punto, la Massima in commento rileva che nulla osta ad adottare una formula analoga nei tipi capitalistici, a condizione che si considerino gli adattamenti necessari derivanti dalle specificità delle società di capitali e dal diverso assetto delle partecipazioni rispetto a quelle personalistiche.
Tuttavia, tale ipotesi solleva alcune implicazioni interpretative: la nozione di giusta causa, per sua natura dottrinale e giurisprudenziale, è suscettibile di essere declinata in diverse situazioni fattuali, con il rischio di incertezze applicative o di contenziosi interpretativi. Ciò suggerisce che, pur essendo ammissibile, una disciplina convenzionale di questo tipo dovrebbe essere formulata con estrema precisione e chiarezza nello statuto, onde evitare letture difformi o contestazioni in sede giudiziale o arbitrale.
Recesso “ad nutum” e il vincolo del preavviso.
Il riconoscimento nella Massima dell’ammissibilità di un recesso libero, ovvero fondato sulla mera volontà unilaterale del socio (cosiddetto recesso “ad nutum”), costituisce un elemento di particolare rilevanza pratica.
In via generale, se l’atto costitutivo non prevede un termine di durata della società, la legge collega a tale mancanza una possibilità di recesso libero per il socio, purché esercitato con preavviso di almeno 180 giorni, conformemente alla disciplina normativa vigente. La Massima, infatti, osserva che nulla osta all’introduzione, statutariamente, di un recesso ad nutum anche in presenza di un termine di durata della società, a condizione che il socio osservi il periodo di preavviso minimo di 180 giorni, che non può essere ridotto ma può essere elevato dallo statuto fino a un anno.
Questa soluzione appare coerente con il principio generale dell’autonomia statutaria, nel rispetto delle garanzie minime previste dalla legge (in primis, il preavviso minimo). Essa offre ai soci una flessibilità contrattuale significativa, consentendo di contemperare esigenze di stabilità organizzativa con la tutela della libertà individuale di recesso.
Beneficiari del diritto di recesso convenzionale.
Un’ulteriore dimensione dell’autonomia statutaria attiene all’individuazione dei soggetti titolari del diritto convenzionale di recesso.
In particolare, la Massima precisa che lo statuto può attribuire tale diritto:
- Alla generalità dei soci, in piena analogia con le cause legali di recesso;
- Ad alcuni soli soci (nella S.r.l., nelle forme del diritto particolare del socio, ex art. 2468, comma 3, del Codice civile), mediante la previsione di clausole ad hoc che riconoscano un diritto particolare di recesso a talune situazioni o categorie di soci;
- A una o più categorie di azioni (nelle società azionarie), con la conseguenza che solo i titolari di determinate azioni possano esercitare il diritto di recesso convenzionale al verificarsi delle condizioni statutarie.
Questa articolazione permette di calibrare con precisione la disciplina statutaria del recesso convenzionale in funzione delle diverse categorie di partecipazioni o delle differenti posizioni dei soci, favorendo soluzioni che rispondono a esigenze specifiche di equilibrio interno alla compagine.
Determinazione del valore di liquidazione: autonomia statutaria e limiti.
Infine, la Massima affronta la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso.
In linea con il principio di autonomia statutaria, la Massima afferma che lo statuto può disciplinare liberamente i criteri di liquidazione del valore delle quote o delle azioni, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso.
Ciò comporta conseguenze di notevole rilievo pratico e negoziale.
Una disciplina convenzionale dei criteri di valutazione potrà attribuire maggiore prevedibilità o certezza relativa al valore di uscita, ma potrà anche introdurre soluzioni di maggior rigore o flessibilità rispetto alle valutazioni legali, purché non contrarie a norme imperative o all’ordine pubblico. Ed è proprio questa libertà negoziale che consente, in alcuni casi, di prevedere formule di liquidazione più aderenti alla realtà economica o alle specifiche caratteristiche dell’impresa, nonché di contemperare in modo differenziato gli interessi dei soci di maggioranza e di minoranza.
Osservazioni critiche e prospettive applicative.
La Massima n. 74 afferma un orientamento di interesse pratico e dottrinale significativo, in quanto riconosce e valorizza l’ampio spazio dell’autonomia statutaria nella disciplina del recesso nelle società di capitali, pur nel quadro dei limiti inderogabili posti dalla legge.
L’affermazione della legittimità di cause convenzionali assai ampie e diversificate rispecchia l’evoluzione del diritto societario italiano, orientata alla valorizzazione di soluzioni contrattuali personalizzate per la governance societaria. Tuttavia, tale ampia libertà negoziale richiede un’attenta ponderazione nella redazione delle clausole statutarie, al fine di evitare:
- ambiguità interpretative circa la natura e i presupposti delle cause convenzionali;
- contenziosi giudiziali o arbitrali derivanti da formulazioni vaghe o generiche;
- eventuali disparità di trattamento tra soci o categorie di azioni non adeguatamente motivate o giustificate.
In definitiva, pur affermandosi la possibilità per le società di capitali di introdurre cause convenzionali di recesso, discostandosi dai criteri legali di liquidazione, è opportuno che lo statuto contempli adeguate garanzie di trasparenza e prevedibilità, nonché criteri di valutazione del valore di liquidazione della partecipazione fondati su parametri oggettivi o tecnicamente fondati, al fine di ridurre l’incertezza e facilitare l’applicazione coerente delle clausole nel tempo.
