L’INTERVENTO DEGLI STRANIERI NEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
IL PRINCIPIO DELLE TRE “L”
Tutte le volte in cui ci troviamo di fronte ad un soggetto straniero che interviene per stipulare un atto di straordinaria amministrazione dinanzi al Notaio, dobbiamo ricordarci di rispettare il principio delle tre “L”: legittimazione, lingua e legge applicabile.
LA LEGITTIMAZIONE
Il primo profilo su cui dobbiamo porre la nostra attenzione in tema di intervento dello straniero in atto è la legittimazione. Che cosa significa “legittimazione”?
Tutte le volte in cui sentiamo parlare di questo principio, ci riferiamo al fatto che un soggetto deve essere legittimato a stare davanti al Notaio al fine di porre in essere un determinato atto. In questo caso, Il profilo della legittimazione, per i cittadini — tra virgolette — “normali”, diciamo, perde significato, in quanto occorre fare una distinzione tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.
LE DIFFERENZE TRA CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
Con riferimento al cittadino comunitario, se il cittadino è cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, in virtù del principio della cittadinanza europea, è assimilato al cittadino italiano, e quindi non vi sono problemi di legittimazione.
Quindi, con riferimento ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non occorre il permesso di soggiorno per intervenire dinanzi al Notaio, ma è sufficiente un documento di identità che attesti la legittimazione in quanto cittadino comunitario.
Al contrario, quando siamo in presenza di un soggetto cittadino di uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, il problema della legittimazione si può risolvere solamente menzionando in atto il fatto che egli sia in possesso del permesso di soggiorno, perché tale documento, purchè sia in corso di validità e , dunque, non scaduto, consente a quel soggetto di avere gli stessi diritti del cittadino italiano. Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato dalla Questura del luogo dove il cittadino extracomunitario ha stabilito la propria residenza in Italia e, al pari del documento di identità, non deve essere allegato all’atto, ma viene conservato dal Notaio nell’apposito fascicolo dove conserva la documentazione relativa alle pratiche.
Qualora il cittadino extracomunitario non abbia il permesso di soggiorno, deve essere verificata la condizione di reciprocità, ovvero se il cittadino italiano può porre in essere la stessa attività nel Paese straniero. Questa verifica, in assenza di permesso di soggiorno, si fa consultando una banca dati del Ministero degli Esteri per vedere se ci sono convenzioni con quello Stato e analizzare la normativa di quello Stato.
LA LINGUA
La seconda condizione da valutare è se quel soggetto è in grado di comprendere la lingua italiana, o meglio, se conosce o non conosce la lingua italiana.
Quando ci troviamo di fronte ad un cittadino straniero è utile anche indicarlo in atto, non trovando applicazione, in questo caso, gli articoli 54 e 55 della Legge Notarile.
Quindi, occorre precisare in atto che il cittadino straniero “dichiara di conoscere la lingua italiana”.
LA LEGGE APPLICABILE
Infine, come terzo elemento fondamentale, ci dobbiamo chiedere qual è la legge applicabile alla fattispecie.
Con riferimento agli atti di compravendita abbiamo un vantaggio. Perché, come è ben noto nella prassi notarile, esiste una legge di diritto internazionale privato, ovvero la Legge n. 218 del 1995, che fino a qualche anno fa si applicava a tutte le fattispecie. Successivamente, questa normativa è stata progressivamente soppiantata dai regolamenti dell’Unione Europea.
Infatti, con riferimento agli atti mortis causa, l’articolo 46 della legge di diritto internazionale privato è stato soppiantato dal regolamento UE sulle successioni, con un cambio del criterio di collegamento.
In ambito inter vivos, con riferimento alle compravendite a cui partecipi uno straniero, prendiamo come riferimento la Legge n. 218 del 1995, in particolare, l’ articolo 57 (per le obbligazioni contrattuali).
A questo punto è lecito chiedersi, per regolamentare la compravendita, che legge si deve applicare?
L’articolo 57, nella sua formulazione originaria, stabilisce che le obbligazioni contrattuali — quindi, ad esempio, nel caso della vendita con riserva della proprietà — sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile del 1980.
Questa convenzione individuava, come criterio di collegamento per le alienazioni di immobili, la lex rei sitae, cioè la legge del luogo in cui si trova fisicamente il bene.
Attualmente, questo riferimento normativo, un po’ come è accaduto per le successioni, è stato soppiantato dal regolamento UE n. 593 del 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
In particolare, dall’articolo 4 (legge applicabile in mancanza di scelta).
In altre parole, in mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
“Il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare… è disciplinato dalla legge del Paese in cui si trova l’immobile.”
Quindi, quando siamo in presenza di un’alienazione di un immobile, di default questo regolamento ci dà come criterio di collegamento la lex rei sitae. Anche se, la norma dice chiaramente: “in mancanza di scelta”.
Sappiamo che il nostro ordinamento concede la possibilità al comparente di scegliere un’altra legge da applicare, trovando applicazione la cosiddetta professio iuris. L’articolo 3, infatti, non prevede limiti. Quindi, in ambito contrattuale, articolo 3, di fatto sancisce una libertà di scelta: “il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.”
Inoltre, occorre precisare che la professio iuris in ambito successorio è una professio iuris “limitata”, cioè l’ordinamento la ammette solo in favore del paese di cittadinanza. Nelle obbligazioni contrattuali, invece, la professio iuris è libera.
Cioè io posso decidere di applicare al mio contratto qualsiasi tipo di legge, e non ho preclusioni.
In difetto, in mancanza, si applica la legge italiana.
Quindi, quando interviene uno straniero, le parti non dichiarano mai che si voglia l’applicazione della legge italiana, perché, nella maggioranza dei casi (quasi sempre) gli stranieri si recano dal notaio per il trasferimento di beni immobili siti in Italia, quindi di default trova applicazione la legge italiana, tonando in auge il principio della “lex rei sitae”.
