Definizione e funzione di usufrutto legale.
L’usufrutto legale è disciplinato espressamente dall’articolo 324 Codice Civile e consiste nel diritto spettante ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore di poter utilizzare e fruire dei beni di quest’ultimo, il tutto fino a quando il minore non abbia compiuto la maggiore età.
La funzione dell’usufrutto legale è legata alla tutela degli interessi della famiglia, in quanto, prima del compimento della maggiore età del minore, i frutti percepiti dai beni di titolarità dello stesso devono essere utilizzati per poter far fronte in generale agli interessi della famiglia.
Tale concetto si ravvisa nel dovere di solidarietà tra consanguinei disciplinato dall’articolo 315 bis Codice Civile, secondo il quale, se il figlio convive con la propria famiglia deve contribuire anch’egli al sostentamento della stessa.
Capacità di agire del minore.
Quanto alla capacità di agire, ovvero all’idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici di ordinaria e straordinaria amministrazione, il minore ne è privo fino al compimento della maggiore età.
Pertanto, prima dei diciotto anni il minore non può compiere atti dispositivi del proprio patrimonio, in quanto l’ordinamento non lo ritiene ancora “maturo” per comprenderne l’importanza.
Tali atti sono compiuti in nome e per conto del minore dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i quali devono essere debitamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 374 Codice Civile, dal Giudice Tutelare competente (l’articolo 375 Codice Civile è stato abrogato con la riforma Cartabia).
Limiti ed esclusione dell’usufrutto legale.
L’usufrutto legale non si estende a tutti i beni del minore, ma solo ai beni “corporali” che possono essere oggetto di possesso. Quindi, sono esclusi dalla sfera operativa dello stesso i diritti di credito, i beni indicati nel 3° comma dell’articolo 324 Codice Civile, i beni acquistati con i proventi di un’attività del minore, i beni ricevuti in donazione al fine di avviare una professione o quelli per i quali il donante abbia espressamente escluso l’usufrutto legale in favore dei genitori del minore donatario.
L’esclusione dell’usufrutto legale, oltre che mediante atto di donazione, può essere ammessa anche mediante legato contenuto in un testamento, in quanto l’articolo 324 Codice Civile ammette la possibilità per il testatore di apporre al legato la condizione che i genitori non abbiano l’usufrutto sui beni lasciati al minore, salvo per la quota di legittima.
Differenze tra usufrutto legale e usufrutto ordinario.
L’usufrutto legale presenta notevoli differenze rispetto al diritto di usufrutto ordinario.
In primo luogo, vi è una discrepanza nell’ampiezza dei poteri concessi all’usufrutto legale, in quanto i genitori devono amministrare i beni e i frutti ritratti devono essere utilizzati per far fronte ai bisogni del nucleo familiare di cui lo stesso è parte integrante.
Inoltre, tra le facoltà connesse all’usufrutto legale vi è quella di modificare la destinazione del bene, cosa non ammissibile in relazione all’usufrutto ordinario, in quanto il diritto deve sempre seguire il bene e il suo destino è connesso inscindibilmente a quello della nuda proprietà.
L’usufrutto legale, invece, esiste fino a quando il minore è proprietario del bene, quindi egli, purché debitamente autorizzato, può sempre cedere sia l’intera proprietà che la nuda proprietà dei suoi beni.
I genitori, invece, non possono cedere liberamente l’usufrutto legale del minore, ma lo possono fare solo in nome e per conto del figlio.
Ipotecabilità del bene in caso di debiti contratti dai genitori.
In caso di debiti contratti dai genitori, i creditori personali degli stessi non sono legittimati ad aggredire i frutti del bene di titolarità del figlio minore, come ad esempio i canoni di locazione di un immobile incassati dagli stessi.
I creditori sono legittimati ad aggredire i frutti dei beni di cui è proprietario il minore solo nell’ipotesi in cui i debiti siano stati contratti per far fronte ai bisogni della famiglia.
Inoltre, i creditori personali dei genitori non possono “aggredire” il bene del minore, in quanto essi sono semplici “gestori” e non proprietari dello stesso.
Restituzione dei frutti al compimento della maggiore età del minore.
Un altro interrogativo che ci si pone in relazione è all’usufrutto legale è se al compimento della maggiore età del minore i frutti dei suoi beni debbano essere restituiti allo stesso dai genitori.
La risposta è negativa, in quanto, pur non perdendo il loro “vincolo di destinazione”, i frutti continuano ad essere di titolarità dei genitori.
L’unico caso in cui i genitori sono tenuti alla restituzione dei frutti è quello in cui entrambi o uno solo di essi contraggano un nuovo matrimonio, poiché lo scioglimento del matrimonio comporta la cessazione degli effetti civili dello stesso e viene meno anche il bisogno della famiglia.
Di conseguenza, i frutti rimasti inutilizzati devono essere restituiti al figlio una volta divenuto maggiorenne.
L’usufrutto legale spetta anche sui beni del minore adottato?
Per quanto riguarda l’ipotesi di adozione di un minore, i genitori non hanno il diritto di usufrutto legale sui beni dello stesso, in quanto, pur potendo ritrarre i frutti del bene, questi devono essere obbligatoriamente utilizzati per la cura del minore e non generalmente per gli interessi della famiglia.
Tale disciplina è contenuta nell’articolo 48 3° comma della Legge n. 184/1983 sulle adozioni e risulta essere più restrittiva rispetto a quella del Codice Civile, la quale prevede la possibilità di reimpiego delle somme nell’interesse del nucleo familiare, al fine di tutelare il patrimonio del minore adottato.
Cosa accade se il patrimonio del minore è amministrato male?
Nell’amministrazione dei beni del minore i genitori sono sottoposti alla vigilanza della competente autorità giudiziaria e ciò comporta che non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza apposita autorizzazione.
Nel caso in cui, inoltre, i genitori compiano atti dispositivi che arrechino un pregiudizio alla ragione del minore, possono essere privati sia dell’amministrazione dei beni, sia dell’usufrutto legale.
Pertanto, nei casi di rimozione del potere amministrativo, il Giudice Tutelare nomina ai sensi dell’articolo 334 Codice Civile un curatore speciale, il quale, fino al raggiungimento della maggiore età del minore, avrà l’obbligo di amministrare i beni nell’interesse dello stesso.
