Partecipazioni sociali a tempo: natura e scopo
In sede di atto costitutivo di una società o in sede di aumento oneroso del capitale sociale è possibile sottoscrivere, nelle società di capitali, partecipazioni sociali “a tempo”, ovvero con una scadenza temporale oppure condizionata al verificarsi di un determinato evento, in virtù della presenza di una clausola statutaria che ne stabilisca le conseguenze e le peculiarità.
Le partecipazioni sociali a tempo non hanno una specifica disciplina normativa all’interno del nostro ordinamento.
L’unico riferimento normativo lo si può ricavare dall’art. 17 3°comma del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Caratteristiche e scopo delle partecipazioni sociali a tempo
Le partecipazioni sociali a tempo, in passato, non erano considerate come soluzioni adottabili nell’ambito di uno statuto di s.r.l., approvato dal notaio.
Tuttavia, questa impostazione è stata superata dalla massima n. 190 nel Consiglio Notarile di Milano, la quale ha accolto tale possibilità anche nelle s.r.l., aventi le caratteristiche delle PMI (non solo nelle s.p.a.), dando l’opportunità alla società di raccogliere risorse, in virtù del conferimento effettuato dal socio, consentendo, al tempo stesso, all’investitore di non restare immobilizzato all’interno della compagine sociale.
Inoltre, esistono dei vantaggi per coloro che acquistano partecipazioni sociali a tempo, in quanto, una volta verificatosi l’evento, essi avranno diritto alla liquidazione, al pari di quanto accade con le partecipazioni ordinarie.
Pertanto, l’acquisto di tali partecipazioni non rappresenta un rischio di investimento, ma, in aggiunta, il finanziatore può agire per tutelare il proprio investimento, essendo titolare dei diritti amministrativi e di controllo tipici della qualità di socio.
Che succede al verificarsi dell’evento?
Una volta che si verifica l’evento, la società provvederà all’annullamento delle partecipazioni sociali a tempo.
In ambito di s.r.l. PMI, è possibile che nello statuto sia prevista una diversa modalità di liquidazione che non presuppone l’annullamento delle partecipazioni a tempo, ma che prevede l’offerta delle stesse in favore dei soci in proporzione alle partecipazioni detenute oppure in favore di terzi o, ancora, di uno specifico ed individuato socio.
Qualora la clausola statutaria preveda una di queste possibilità, la temporaneità non rappresenterebbe una vera e propria caratteristica della quota in sé, ma del rapporto sociale intercorrente tra il socio e la società a seguito della liquidazione dello stesso. Pertanto, si assisterebbe ad una sorta di conversione in partecipazione ordinaria.
Differenza tra partecipazioni a tempo e recesso
Altro aspetto importante da analizzare è la differenza che sussiste tra le partecipazioni a tempo ed il diritto di recesso da una società disciplinato dagli artt. 2437 (per le s.p.a.) e 2473 (per le s.r.l.) codice civile.
Mentre in quest’ultimo caso è necessaria la manifestazione della propria volontà di abbandonare la compagine sociale, al contrario, nelle partecipazioni a tempo non deve essere precisato nulla.
Semplicemente, al verificarsi dell’evento o al momento della scadenza del termine, il socio non dovrà riconfermare la sua volontà di non volere più far parte della società, poiché ciò è già stato previsto in precedenza.
Vi è, quindi, lo scioglimento automatico del singolo rapporto sociale, in virtù della consapevolezza, al momento della sottoscrizione della partecipazione sociale dal notaio, delle caratteristiche che contraddistinguono la propria quota.
Per tale ragione, la dottrina notarile le ha definite anche partecipazioni “autoestinguibili”, le quali sono qualificabili come categorie speciali di azioni (ex art. 2348 2° comma codice civile) o di quote (ex art. 26 2°comma D.L. n. 179/2012) per le s.r.l. PMI, le quali possono essere emesse dalla società in presenza di un’apposita clausola statutaria che ne consenta la creazione.
Valore della liquidazione
Nel momento in cui scade il termine previsto per la propria partecipazione sociale, così come al verificarsi di un evento, il socio avrebbe diritto alla liquidazione della quota.
I soci, tuttavia, quando delineano il valore della liquidazione hanno limiti nella quantificazione in quanto è possibile che stabiliscano un ammontare preciso e predeterminato, così come è possibile che stabiliscano criteri di determinazione del valore di liquidazione legati a fattori esterni, come, ad esempio, l’andamento della società o gli indici di rendimento.
La sottoscrizione della partecipazione sociale a tempo implica anche l’accettazione delle caratteristiche di tali quote e, dunque, anche dal valore di liquidazione che ne deriva.
Partecipazioni sociali a tempo e perdite della società
Un altro problema che ci si pone frequentemente in relazione alla sottoscrizione di partecipazioni sociali a tempo è la posizione del socio titolare delle stesse rispetto alle perdite della società.
Le perdite, come sovente, incidono su tutti i soci in via proporzionale alla loro partecipazione, pertanto, ci si chiede se le stesse possano incidere anche sulla posizione di socio “a termine”.
La risposta a tale interrogativo è positiva, anche se la quota ha le sue peculiarità.
Tali partecipazioni, infatti, presentano ugualmente le stesse caratteristiche delle quote ordinarie, quali la partecipazione agli utili o il trattamento fiscale, senza subire eccezioni di alcun tipo.
Questo significa che il socio a tempo accetta anche il rischio che il valore finale che può ricavare, al momento della liquidazione, sia inferiore al capitale investito.
Trattamento fiscale per le partecipazioni sociali a tempo
Infine, è importante sottolineare che, in virtù delle particolari caratteristiche che connotano le partecipazioni sociali a tempo, vi siano delle peculiarità anche dal punto di vista fiscale.
L’ Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito, prevedendo che i redditi derivanti dalla partecipazione sociale rappresentano dei redditi di capitale e, come tali, vedono applicate nei loro confronti le regole ordinarie sulla determinazione degli utili da partecipazione come sancito dall’art. 47 del TUIR, in riferimento alla parte eccedente il valore fiscale della partecipazione.
Il tutto, perché i soci che sottoscrivono partecipazioni a tempo sono persone fisiche che non esercitano attività di impresa e non hanno le caratteristiche di cui all’art. 2082 codice civile.
Generalmente, quando si parla di valore fiscale di una partecipazione sociale si intende il prezzo di sottoscrizione della stessa, il quale, però, può subire delle modifiche.
Pertanto, le somme che vengono distribuite ai soci titolari di partecipazioni a tempo che eccedono il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuibili, ossia redditi di capitali lordi soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.
