Introduzione

In questa sede ci occupiamo della trasformazione eterogenea da impresa individuale a società a responsabilità limitata e sulla disputa tra dottrina e giurisprudenza circa l’ammissibilità o meno dell’ipotesi inversa di trasformazione, ovvero da S.R.L. ad impresa individuale.

Differenze tra impresa individuale ed S.R.L

Quando si parla di impresa individuale e di S.R.L (società a responsabilità limitata), già si può intuire qualche macroscopica differenza in termini di organizzazione dell’attività produttiva e di regime di responsabilità.

L’impresa individuale si distingue non solo dalle società di capitali, di cui la S.R.L fa parte, ma anche dalle società di persone, per il semplice motivo che il rischio d’impresa ricade solo sul titolare.

L’impresa o ditta individuale è quel tipo di attività che fa riferimento a un solo titolare, l’imprenditore, il quale, ai sensi dell’art. 2082 codice civile, è l’unico responsabile e anche l’unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale.

Essendo l’unico “responsabile” di tutto il processo produttivo, il rischio d’impresa ricade solo sulla sua persona. Questo significa che l’intero patrimonio dell’imprenditore individuale è soggetto al rischio d’impresa e, in caso di insolvenza (cioè di debiti da pagare), ne risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali.

Si tratta comunque della forma giuridica più semplice e meno onerosa, dal momento che, per la sua costituzione, non sono richiesti particolari adempimenti: sostanzialmente si deve aprire una partita IVA e all’imprenditore non si impone una quantità minima di capitale iniziale da investire.

La società a responsabilità limitata (S.R.L) è un tipo particolare di società di capitali che si caratterizza per un’organizzazione tendenzialmente più circoscritta se paragonata alla S.P.A., ma comunque consistente nella suddivisione in vari organi assembleari e consiliari, a seconda dei compiti e delle mansioni da svolgere.

La S.R.L, risultante da atto costitutivo redatto dal Notaio (nella forma dell’atto pubblico), è dotata di autonomia patrimoniale perfetta: i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali (cioè nei confronti dei creditori), ma esclusivamente per quanto riguarda i versamenti ancora dovuti e quindi verso la società. Il capitale sociale può essere anche inferiore a 10.000 euro.

Nelle SRL con capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero ammontare di quelli in natura. Quanto al resto del capitale, esso potrà essere versato successivamente.

Quando invece l’ammontare del capitale è compreso tra 1 e 9.999 euro, sembra che i conferimenti debbano farsi in denaro e debbano essere interamente versati all’atto della sottoscrizione.

Vantaggi della trasformazione da ditta individuale ad S.R.L. per atto pubblico a rogito notaio

Tra i motivi che possono indurre l’imprenditore a trasformare l’azienda in S.R.L c’è sicuramente l’esigenza di modificare il tipo di responsabilità, garantire una equa distribuzione delle mansioni e allo stesso tempo condividere gli affari con terzi soggetti. Un’esigenza correlata a questa può riguardare l’ampliamento dell’attività produttiva, al fine di incrementare non solo i profitti e gli
utili, ma anche gli investimenti.

Adempimenti necessari per la trasformazione da ditta individuale in S.R.L.

Per trasformare l’impresa individuale in S.R.L è necessario avviare una procedura particolare: il conferimento dell’azienda in società, con atto redatto dal notaio (eventualmente si parla anche di costituzione di una nuova società, se essa ancora non esiste).

Per conferimento di azienda si intende quella operazione per cui viene trasferito un complesso di beni organizzati da un soggetto
che conferisce ad un altro che può definirsi “conferitario”. In questo modo l’imprenditore individuale prosegue l’iniziativa imprenditoriale in forma diversa. La sua attività lavorativa prosegue all’interno della società, non ricevendo in cambio denaro ma una partecipazione al capitale della società.

La questione relativa alla trasformazione dell’impresa in S.R.L può essere molto delicata, per questo è sempre bene rivolgersi al Notaio per informarsi sui vantaggi e sui rischi che riguardano l’intera operazione.

È anzitutto necessario premettere che trasferire beni e crediti da una impresa individuale alla società (che sia già esistente o ancora da costituire) non è sufficiente, in quanto oggetto del trasferimento dovrà essere l’intera azienda, comprensiva dell’avviamento.

Nel caso in cui il conferimento dell’impresa individuale venga fatto in una società di nuova costituzione, deve essere effettuata una valutazione per stabilire il valore patrimoniale dell’azienda conferita. Per essere più precisi, si richiede che l’azienda sia valutata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione e che tale valutazione sia riportata in una relazione di stima giurata ai sensi dell’art. 2465 codice civile.

Il giuramento può essere eseguito o davanti ad un cancelliere di qualsiasi Tribunale italiano o davanti ad un notaio.

Ammissibilità della trasformazione da S.R.L. a ditta individuale

Riguardo l’ammissibilità dell’ipotesi contraria di trasformazione, ovvero da S.R.L. a ditta individuale, giurisprudenza e dottrina hanno dato vita ad un dibattito che le vede su due posizioni completamente contrapposte tra loro.

Il dibattito, molto acceso in dottrina, è stato da ultimo rianimato dalla prima pronuncia sul tema da parte della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, che con la sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015, ha ritenuto che il passaggio da una società (ente collettivo) ad una impresa individuale non possa integrare una trasformazione in senso tecnico.

Secondo la Suprema Corte la trasformazione in senso tecnico sarebbe caratterizzata dal passaggio da un “ente plurisoggettivo” ad un altro “ente plurisoggettivo” (es. da una S.N.C. a una S.R.L.), mentre la cosiddetta prosecuzione di una società unipersonale in ditta individuale altro non sarebbe che uno scioglimento con contestuale assegnazione del patrimonio sociale all’unico socio (con salto totale della fase di liquidazione dell’attivo, che, seppur astrattamente ammissibile in una società di persone, non lo sarebbe in una società di capitali).

La differenza tra l’inquadramento nell’alveo della trasformazione o in quello dello scioglimento con assegnazione all’unico socio ha ricadute, oltre che sotto il profilo strettamente giuridico, anche e soprattutto dal punto di vista pratico.

Qualificare la fattispecie come “trasformazione” consentirebbe, infatti, al socio unico che intenda proseguire l’attività come imprenditore
individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senza soluzione di continuità e senza essere costretto a passare dalla fase della liquidazione, con conseguente neutralità della vicenda sotto il profilo contabile e fiscale.

La Suprema Corte sottolinea, infatti, come l’art. 2498 codice civile non contempli l’impresa individuale, precisando che quando la legge consente la trasformazione si riferisce sempre al passaggio da “ente” ad “ente”.

Con la pronuncia in questione la Cassazione definisce testualmente come “assegnazione di azienda” l’ipotesi dell’atto “con il quale un socio receda da un società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività di impresa”.

La dottrina più recente, in particolare con uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 2014 e con la massima di Triveneto K.A.37, si pone in contrasto con gli argomenti portati dalla Suprema Corte sottolineando che, in mancanza di una vera e propria definizione del legislatore del fenomeno “trasformazione”, sarebbe consentito utilizzare tale strumento ogni qual volta il caso di specie possa essere ricondotto alle medesime caratteristiche di un caso disciplinato ex lege.

Essendo tipicamente ammessa la trasformazione in e da comunione di azienda, pertanto con discontinuità soggettiva, non dovrebbe potersi impedire il passaggio da una società unipersonale ad una azienda gestita da un imprenditore individuale. Estendere la disciplina tipizzata della trasformazione in comunione d’azienda anche all’ipotesi di società con unico socio risponde anche ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche, posto che ammettere la trasformazione di una società pluripersonale in comunione di azienda e negare quella da società unipersonale in impresa individuale sarebbe contrario ai principi di parità di trattamento.

Ulteriore considerazione della giurisprudenza in materia di trasformazione da società ad impresa individuale, riguarda il possibile svilimento delle aspettative dei creditori sociali, che, in assenza della fase di liquidazione (peraltro inderogabile per le società di capitali), vedrebbero concorrere sui beni sociali anche i creditori personali del socio divenuto imprenditore.

La dottrina, peraltro, sottolinea che, una volta qualificata la fattispecie in oggetto come trasformazione di tipo eterogeneo, i creditori sociali troveranno adeguata tutela nelle norme di legge inerenti quest’ultima tipologia.

Ad esempio, potendo utilizzare lo strumento del diritto di opposizione loro spettante ai sensi dell’art. 2500-novies del codice civile, nonché la disciplina di cui all’art. 2500-septies, 2°comma, del codice civile, in tema di trasformazione eterogenea delle società di capitali, che, nel rinviare all’art. 2500-sexies codice civile, in base al quale i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.