Le rendite.
Con il termine rendita si è soliti fare riferimento a due diversi concetti: da un lato, l’obbligazione consistente in una prestazione di durata a esecuzione periodica di dare una somma di denaro o altra cosa fungibile, dall’altro lato, il negozio (contratto o testamento) che ne costituisce la fonte.
Sotto questo secondo profilo, quando costituita per contratto, la rendita è un contratto sinallagmatico con cui una parte trasferisce il diritto di proprietà su un immobile (o di un bene mobile, nella sola rendita vitalizia) o un capitale e l’altra, in corrispettivo, costituisce la rendita (vitalizia, perpetua o determinata): si tratta, dunque, di un negozio do ut des.
Si precisa, tuttavia, che la costituzione della rendita può anche essere un onere opposto ad una cessione liberale di un immobile o di un capitale.
Come sopra accennato, poi, la rendita può anche essere costituita per testamento, tramite un legato di prestazione periodica ex art. 670 c.c.: in questo caso, stante la natura intrinsecamente liberale del legato, viene meno la sinallagmaticità della rendita e l’onerato del legato è tenuto all’adempimento senza che il legatario sia, dal canto suo, tenuto al trasferimento di un immobile o di un capitale in corrispettivo.
Sotto il profilo della struttura, la rendita ha natura unitaria, non solo rispetto alla fonte, ma anche rispetto alle singole prestazioni, che sono tutte riconducibili all’interesse del creditore: dunque, quella della rendita non è una somma di tante prestazioni diverse di uguale contenuto, ma un’unica prestazione complessa.
Oggetto della rendita, poi, possono essere soltanto denaro o altre cose fungibili: dunque, in caso di rendita in denaro, si ha un’obbligazione di valuta, ma è, tuttavia, sempre possibile evitare la svalutazione della somma, prevedendo convenzionalmente delle clausole di indicizzazione, che consentano la rivalutazione dell’importo sulla base di un determinato indice (es: indice ISTAT dei prezzi al consumo).
Al netto di queste caratteristiche comuni, esistono tre tipi di rendite: rendita determinata, rendita perpetua e rendita vitalizia.
La rendita determinata non è espressamente prevista e disciplinata dal Codice civile ed è una rendita a termine finale diverso dalla morte del beneficiario (ammissibile, invece, la rendita determinata parametrata alla vita di un terzo).
Questione discussa è quale sia la sorte dell’obbligo nel caso in cui il beneficiario della rendita determinata muoia prima della scadenza del termine fissato: prevale, tuttavia, l’opinione secondo cui la morte del beneficiario determina comunque la cessazione della rendita (analogamente a quanto avviene con diritti reali di godimento quali usufrutto, uso e abitazione).
Ad ogni modo, trattandosi di questione discussa è bene che il negozio da cui ha fonte la rendita si occupi di disciplinare espressamente le conseguenze della eventuale morte del beneficiario prima del termine fissato, conformemente alla volontà delle parti.
La rendita perpetua è invece prevista e disciplinata dagli artt. 1861 e ss. c.c.: in particolare, ai sensi dell’art. 1861 c.c., la rendita perpetua è il contratto con cui “una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile (cosiddetta rendita fondiaria) o della cessione di un capitale (cosiddetta rendita semplice)”.
Si tratta dunque di un contratto consensuale, commutativo (a differenza della rendita vitalizia, come infra precisato), oneroso, ad effetti reali e obbligatori.
Sotto il profilo della disciplina, le caratteristiche più importanti e distintive della rendita perpetua sono la redimibilità o riscattabilità (cioè il diritto potestativo dell’obbligato al pagamento della rendita di liberarsi, pagando una determinata somma), che costituisce conseguenza proprio della perpetuità, stante il generale sfavore dell’ordinamento per i vincoli perpetui, e la necessità che l’adempimento dell’obbligazione della rendita sia garantito da ipoteca, che, in caso di rendita fondiaria è l’ipoteca legale ex art. 2817 c.c., mentre in caso di rendita semplice deve essere costituita ex art. 1864 c.c.: questione discussa è se tale garanzia ipotecaria sia o meno rinunciabile dalle parti, ma è prevalente e preferibile l’opinione negativa, basata anche sul tenore letterale dell’art. 1864 c.c., a mente del quale la rendita “deve” essere garantita da ipoteca.
Il riscatto può essere volontario o forzoso. Quello con cui viene esercitato il diritto di riscatto volontario è un negozio unilaterale, reale, in quanto si perfeziona con la traditio della somma dovuta (è, invece, minoritaria la teoria che lo considera una datio in solutum avente ad oggetto una somma di denaro corrisposta una tantum); viceversa, il negozio di esercizio del riscatto forzoso, ammesso nei soli casi, tassativi, dell’art. 1867 c.c., è un negozio obbligatorio, che quindi si perfeziona a prescindere dalla consegna della somma.
Infine, la rendita vitalizia, prevista e disciplinata dagli artt. 1872 e ss. c.c., è la rendita costituita per un tempo indeterminato, coincidente con la vita del beneficiario (o di un terzo) della prestazione: per questa ragione, a differenza della rendita perpetua, la rendita vitalizia è un contratto aleatorio (poiché, essendo incerta la durata della vita del beneficiario, o di un terzo, è incerto altresì l’ammontare del peso economico della prestazione a carico dell’obbligato). Ciò che è importante precisare è che la rendita vitalizia si estingue solo alla morte del beneficiario (o del terzo a cui è parametrata), quindi, in caso di premorienza dell’obbligato rispetto al beneficiario, l’obbligo del pagamento della rendita cade in successione e grava sugli eredi dell’obbligato; del pari, nel caso di rendita parametrata alla vita di un terzo, la premorienza del beneficiario rispetto al terzo fa cadere in successione il diritto alla rendita, che viene quindi acquistato dagli eredi del beneficiario defunto.
La disciplina codicistica, come già accennato, non prevede poi in caso di rendita vitalizia la necessaria costituzione di una garanzia ipotecaria, né il diritto di riscatto in favore dell’obbligato, in quanto manca la ratio di tale diritto, come sopra individuata: la redimibilità della rendita vitalizia può, tuttavia, essere espressamente convenuta dalle parti, come previsto ex art. 1869 c.c., potendosi mutuare, in questo caso, le considerazioni svolte in relazione al riscatto volontario della rendita perpetua.
Il mantenimento.
Il contratto di mantenimento è il contratto atipico, oneroso, aleatorio, con cui una parte si obbliga, quale corrispettivo di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, a fornire alla controparte prestazioni vitalizie di carattere alimentare ed assistenziale.
Al pari delle rendite, poi, anche l’obbligazione di mantenimento può essere costituita per testamento, tramite legato di prestazione periodica ex art 670 c.c., quindi, a titolo di liberalità, svincolata da una controprestazione.
Stante l’intrinseca onerosità del contratto di mantenimento, nel caso di mantenimento in favore di persona molto anziana (o in caso di grande sproporzione tra le prestazioni), è possibile che sia riqualificato, in sede giudiziale, in una donazione simulata: pertanto, soluzione senza dubbio più tuzioristica in questa ipotesi è quella di stipulare, in luogo di un contratto di mantenimento, una donazione modale (in cui l’obbligazione del mantenimento costituisce l’oggetto del modus), ovvero, quanto meno, di concludere il contratto di mantenimento per atto pubblico in presenza di due testimoni, cosicché, in caso di eventuale conversione di donazione, questa si comunque valida, essendo rispettata la forma richiesta ex art. 782 c.c.
Si tratta, dunque, a differenza della rendita, di un contratto di do ut facias, in quanto l’obbligazione del mantenimento ha ad oggetto tutte le prestazioni necessarie affinché il beneficiario disponga di “tutto ciò che gli serve” per godere di un determinato tenore di vita, che dunque possono essere adempiute sia tramite elargizione di somme di denaro, ma anche tramite prestazioni di facere (quali, ad esempio, accogliere in casa propria il mantenuto, accompagnarlo a fare delle visite mediche, e quant’altro): ciò comporta che il mantenimento porta con sé una doppia alea, relativa, in primo luogo, alla durata della vita del mantenuto (come nella rendita vitalizia) e, in secondo luogo, all’ammontare delle prestazioni dovute, che varia sulla base del bisogno del concreto mantenuto.
Corollario di ciò è l’infungibilità dell’obbligazione di mantenimento, che differenzia il contratto in esame dalle rendite: di conseguenza, il termine ultimo di estinzione dell’obbligazione coincide sempre con la vita dei soggetti iniziali, in quanto, proprio in ragione della infungibilità dell’obbligazione, non sarebbe ipotizzabile la caduta in successione né del diritto, né dell’obbligo del mantenimento.
È, poi, opportuno soffermarsi sull’obbligo di mantenimento che si concretizza nell’obbligo di coabitare. Questo certamente è ammissibile, ma nel caso in cui l’obbligato sia un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni è necessario distinguere: nel caso in cui la coabitazione debba avere luogo a casa del mantenuto, è opportuno che il coniuge dell’obbligato vi presti espresso consenso, al fine di evitare, in sede di eventuale separazione, l’addebito a carico del coniuge obbligato, per essere venuto meno all’obbligo di coabitazione; viceversa, nel caso in cui la coabitazione debba avere luogo a casa dell’obbligato, il consenso del di lui coniuge sarà necessario ai sensi dell’art. 184 c.c., in quanto l’adempimento dell’obbligazione di mantenimento finisce per risolversi in una sorta di comodato in favore del mantenuto.
Ulteriore conseguenza della doppia alea che connota il contratto di mantenimento è che se le condizioni di salute o economiche del mantenuto si aggravano, con conseguente ampliamento del contenuto dell’obbligo in suo favore, ciò non può giustificare una “integrazione” del contratto di mantenimento, in quanto l’obbligato è tenuto a “subire l’alea” del contratto stipulato, senza potere per questo chiedere una integrazione della controprestazione da parte del mantenuto: si tratterebbe, invero, di una prestazione eseguita al di fuori del sinallagma del contratto di mantenimento, dunque, nulla per difetto di causa. Pertanto, se tale è la volontà delle parti, può essere realizzata, al più, eseguendo la prestazione “integrativa” da parte del mantenuto a titolo di donazione in favore dell’obbligato.
Diverso è, invece, il caso in cui le parti intendano ampliare il contenuto delle obbligazioni gravanti su entrambe (ad esempio, l’obbligato al mantenimento inserisce un nuovo tipo di prestazione, originariamente non prevista tra quelle astrattamente rientranti nell’obbligo di mantenimento, che quindi non rientra nemmeno nell’alea del contratto, mentre il mantenuto effettua un ulteriore trasferimento immobiliare o in denaro): in questa ipotesi è ammissibile una vera e propria integrazione dell’originario contratto di mantenimento.
Il vitalizio alimentare.
Altro contratto atipico che dà vita ad un’obbligazione di durata ad esecuzione continuata (ad intermittenza, cioè esigibile solo nel momento in cui si manifesta lo stato di bisogno del beneficiario) è il cosiddetto vitalizio assistenziale (o alimentare), che presenta forti affinità strutturali (contratto do ut facias, infungibile, connotato da una doppia alea, relativa alla durata della vita del beneficiario e all’entità dei suoi bisogni, che può essere costituito a titolo oneroso per contratto, o anche per testamento, con legato di prestazione periodica ex art. 670 c.c.) e di disciplina con il contratto di mantenimento, dal quale si differenzia, principalmente sul piano dell’oggetto della prestazione, che è più ristretto.
A tal proposito è, infatti, necessario richiamare la tradizionale distinzione tra mantenimento ed alimenti: il primo, più ampio, volto, come sopra detto, a garantire al mantenuto tutto ciò che serve per mantenere un determinato tenore di vita; il secondo, più ristretto, indirizzato a garantire all’alimentando soltanto lo stretto indispensabile per condurre un’esistenza dignitosa.
Pertanto, la fondamentale differenza tra mantenimento ed alimenti consiste nel fatto che il primo prescinde dalla circostanza che il mantenuto versa in stato di bisogno, mentre il medesimo stato di bisogno costituisce presupposto indefettibile della prestazione alimentare.
Un accenno merita poi il legato di alimenti, espressamente previsto ex art. 660 c.c., che è un legato ad effetti solo obbligatori, da cui sorge un’obbligazione alternativa, ex art 443 c.c., il quale, in relazione all’adempimento dell’obbligo di alimenti prevede che questo possa realizzarsi, a scelta dell’obbligato, tramite elargizioni in denaro, ovvero accogliendo nella propria casa il soggetto beneficiario.
L’oggetto della prestazione è individuato in linea generale dall’art. 438 c.c., tuttavia, per espressa previsione dell’art. 660 c.c., è derogabile dal testatore: secondo gli Autori, tale deroga può consistere nella previsione di un tetto massimo all’obbligazione alimentare, in un legato di specie, ovvero nella previsione di una somma fissa da erogare periodicamente (tuttavia, in quest’ultimo caso, la somma individuata dal testatore ha comunque valore meramente orientativo, da valutare in rapporto ai bisogni del legatario).
È, poi, discusso se anche il legato di alimenti abbia come presupposto lo stato di bisogno del legatario, ovvero ne prescinda: è, tuttavia, largamente prevalente la tesi affermativa, stante l’intrinseco collegamento tra prestazione alimentare e stato di bisogno del beneficiario.
