Generalità

La risoluzione per inadempimento ha luogo, di solito, mediante l’esperimento di una speciale azione detta, appunto, azione di risoluzione.

Tuttavia, l’esercizio di tale azione e il conseguente giudizio richiedono un tempo notevole, durante il quale il rapporto tra contraenti resta incerto, dal momento che le sorti della controversia dipendono dal convincimento del giudice, il quale ai sensi dell’art 1455 c.c. decide sulla gravità dell’inadempimento.

Per tale ragione, la legge consente, in alcuni casi ed in presenza di determinati presupposti, di evitare le lungaggini processuali, conferendo alla parte insoddisfatta del contratto un particolare potere privato di risoluzione, il quale dà luogo a quella che viene definita “risoluzione di diritto”.

Le ipotesi di risoluzione di diritto previste dal legislatore sono essenzialmente tre:

1. Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.);

2. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.);

3. Termine essenziale (art. 1457 c.c.).

Questi tre mezzi di risoluzione hanno in comune gli effetti, in quanto tutti e tre estinguono il rapporto contrattuale senza la necessità che intervenga una pronuncia del giudice, ma presentano delle caratteristiche differenti tra loro.

La diffida ad adempiere

L’art. 1454 1° comma c.c. dispone che: “alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto”.

Questo procedimento monitorio di diffida ad adempiere, si legge nella Relazione al codice, rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all’inadempimento, subordinandolo ad un’opposizione dell’inadempiente e offrendo così, al creditore la possibilità di evitare le lungaggini di un’ordinaria azione giudiziaria.

Tale istituto rappresenta un’ipotesi tipica di autotutela privata, la quale rende il creditore sostanzialmente arbitro della sorte del rapporto, consentendogli di ottenere la risoluzione automatica qualora l’inadempimento si protragga oltre un termine congruo da lui stesso stabilito, consentendogli, così, di fissare definitivamente la responsabilità del debitore per le conseguenze ulteriori.

La diffida deve contenere tre elementi:

1. L’intimazione di adempimento;

2. La fissazione di un termine per l’adempimento;

3. La menzione di risoluzione del contratto in caso di mancato adempimento entro il suddetto termine.

La diffida ad adempiere si presenta, pertanto, come un automatico diritto potestativo attribuito ex lege al creditore il quale, infatti, è legittimato a provocare immediatamente e unilateralmente una modifica del rapporto.

Inoltre, è necessario che il creditore dichiari espressamente alla parte inadempiente che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnatoli, il contratto si intenderà senz’altro risolto.

Quanto alla natura giuridica, è pacifico in dottrina che si tratti di un negozio giuridico unilaterale, irrevocabile, recettizio e formale, in quanto la diffida deve necessariamente essere fatta per iscritto. La risoluzione per diffida, inoltre, è subordinata alle stesse condizioni che in genere valgono per la risoluzione per inadempimento. In particolare, non si verifica la risoluzione se l’inadempimento è di scarsa importanza.

Infine, secondo una parte della dottrina, una volta che il creditore ha notificato la diffida, non potrà più revocarla né modificarla, a differenza del termine che può essere rinnovato. Di conseguenza, in caso di mancato adempimento nel termine stabilito, la risoluzione del contratto sarà inevitabile, salvo che il creditore non rinunci alla risoluzione stessa.

Il termine essenziale

L’art. 1457 c.c. dispone che: “ se il termine fissato per la presentazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigere l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.In mancanza, il contratto si intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.

La dottrina e la giurisprudenza distinguono il termine essenziale oggettivo ed il termine essenziale soggettivo.

La prima figura ricorre quando l’immediato venir meno dell’utilità della prestazione tardiva dipende dalla natura della prestazione stessa ( es. la locazione di una camera per assistere al passaggio di un corteo).

La seconda tipologia di termine essenziale, invece, si ha quando l’essenzialità sia, espressamente o tacitamente, pattuita nel contratto. In altri termini, le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, possono stabilire che debba essere eseguita in piena puntualità una prestazione che, oggettivamente considerata, potrebbe essere eseguita anche con notevole ritardo ( es. il contratto con cui le parti pattuiscono la confezione di un abito entro un determinato termine, perché il cliente entro quindici giorni deve recarsi ad una cerimonia).

A differenza che nella diffida ad adempiere e nella clausola risolutiva espressa, l’effetto risolutorio del termine essenziale si attua ex lege, indipendentemente dalla dichiarazione di volontà del creditore. Pertanto, risulta irrilevante l’adempimento tardivo, a meno che la parte interessata, entro tre giorni, non dichiari di voler esigere ugualmente la prestazione mediante la dichiarazione di adempimento tardivo che, secondo la dottrina prevalente, ha natura negoziale.

Considerata la possibilità per il creditore di esigere entro tre giorni la prestazione, pur dopo la scadenza del termine, secondo una parte della dottrina allo scadere del termine essenziale si ha semplicemente una sospensione dell’adempimento da parte del debitore, mentre l’effetto risolutivo si produce automaticamente solo allo scadere dei tre giorni successivi e sempre che il creditore non dichiari di voler esigere lo stesso la prestazione.

Altra dottrina afferma, invece, che la risoluzione consegue automaticamente allo scadere del termine essenziale e, di conseguenza, la dichiarazione di adempimento tardivo configurerebbe solo un atto che pone nel nulla l’effetto risolutorio già verificatosi di fatto.

Il termine essenziale, come la clausola risolutiva espressa, preclude l’indagine sull’importanza dell’inadempimento, in quanto tale importanza è insita nella stessa essenzialità del termine.
La conferma legislativa è data dalla collocazione dell’art. 1455 c.c., che segue immediatamente la norma che disciplina la diffida ad adempiere, sia dal fatto che l’art. 1457 c.c. non contiene alcun cenno al requisito della gravità dell’inadempimento.

La clausola risolutiva espressa

La dottrina definisce la clausola risolutiva come una qualsiasi determinazione che preveda o, comunque, disciplini la risoluzione degli effetti discendenti dal negozio giuridico (es. condizione risolutiva in senso tecnico ex art. 1353 c.c. o il recesso unilaterale ex art. 1373 c.c.).

L’art. 1456 c.c. prevede che la clausola risolutiva espressa rappresenta: il rimedio straordinario in forza del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive una parte, di fronte all’inadempimento della controparte, può ottenere la risoluzione del rapporto, prescindendo dalle vie normali e mediante un suo semplice atto di volontà.

Come la diffida ad adempiere e a differenza del termine essenziale, la risoluzione del contratto non si verifica automaticamente in seguito all’inadempimento, poiché occorre che la parte interessata dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva, mentre come per il termine essenziale e a differenza della diffida ad adempiere, non occorre la valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., poiché tale gravità è insita nella stessa previsione della clausola risolutiva per l’inadempimento di una determinata obbligazione.

I presupposti dell’istituto sono, dunque, la stipulazione della clausola, il verificarsi dell’inadempimento e la dichiarazione di volersi avvalere della clausola.

La stipulazione della clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa costituisce un patto accessorio ad un contratto principale e, pertanto, viene stipulata di regola contestualmente allo stesso, anche se è possibile anche stipularla in un tempo diverso.

Quanto al contenuto, come risulta dal 1° comma dell’art. 1456 c.c., la clausola deve essere riferita ad una determinata obbligazione; se, invece, fosse riferita a tutte le obbligazioni assunte in contratto, avrebbe l’efficacia di una clausola di stile, che nulla aggiungerebbe alla norma generale di cui all’art. 1453 c.c., con la conseguenza che il giudice potrebbe compiere la valutazione dell’importanza dell’inadempimento.

Riguardo alla forma, di regola, la clausola risolutiva espressa rientra tra le clausole onerose che, ai sensi del 2° comma dell’art. 1341 c.c., quindi, deve essere specificamente approvata per iscritto.

La soluzione negativa, seguita dalla giurisprudenza prevalente, trova la sua giustificazione nel fatto che la clausola risolutiva espressa non ha lo scopo di sancire un limite alla facoltà di opporre eccezioni, ma di rafforzare il potere già concesso al contraente adempiente dall’art. 1453 c.c.

L’inadempimento

Il secondo presupposto consiste nel fatto che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

Di particolare rilievo è l’inapplicabilità alla clausola risolutiva espressa, così come al termine essenziale, dell’art. 1455 c.c. che nega la risoluzione se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo dell’interesse dell’altra.

A tal proposito, valgono le considerazioni fatte anche per il termine essenziale: l’inapplicabilità dell’art. 1455 c.c. è in perfetta aderenza alla funzione della clausola, che consiste nel sostituire il normale meccanismo giudiziale della risoluzione con una regolamentazione che costituisce espressione dell’autonomia delle parti. In conseguenza, anche il giudizio sull’importanza economica dell’inadempimento, che costituisce la base della risoluzione, passa dalla competenza del giudice a quella delle parti che si pronunciano implicitamente nel momento stesso in cui stipulano la clausola.

La dichiarazione di volersi avvalere della clausola

Una volta verificatosi l’inadempimento di una parte, sorge il diritto potestativo della parte non inadempiente di risolvere il rapporto.

L’esercizio di questo diritto si realizza in una dichiarazione nella quale si manifesta la volontà di risolvere il contratto.

Si tratta di un negozio unilaterale e recettizio, che ha effetti solo quando la dichiarazione giunge a conoscenza del destinatario.

La dichiarazione, pertanto, ha funzione costitutiva che non esclude l’efficacia retroattiva della risoluzione, che si ha in ogni caso come previsto dall’art. 1458 c.c.

Quanto alla forma, la legge non prevede alcun onere relativo, di conseguenza la dottrina afferma la libertà della forma, anche se pare preferibile ritenere che la clausola risolutiva espressa debba avere la stessa forma del contratto di cui si chiede la risoluzione, in aderenza al principio di simmetria delle forme.

Differenze ed analogie con il termine essenziale e con la condizione risolutiva

Esiste senza dubbio un’analogia tra la clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale, anche se la dottrina prevalente distingue le due figure.

Nel termine essenziale la puntualità della prestazione assume importanza al punto tale da immedesimarsi nel termine stesso, nel senso che una prestazione tardiva non potrebbe soddisfare il creditore; per tale ragione, all’inosservanza del termine consegue, inevitabilmente e ipso iure, la risoluzione del contratto.

La clausola risolutiva espressa, invece, pur attribuendo al termine una certa rilevanza, nel senso di escludere che il ritardo nella prestazione possa essere ritenuto di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. non rende utile la prestazione tardiva e, quindi, non risolve il contratto se il creditore non dichiara di volersi avvalere della clausola.

La risoluzione del contratto al verificarsi dei predetti presupposti non autorizza l’inquadramento della clausola risolutiva espressa nell’ambito delle condizioni risolutive.

Sul piano normativo si osserva che, mentre la condizione risolutiva in senso tecnico produce automaticamente i suoi effetti, la clausola risolutiva espressa ha bisogno della dichiarazione del creditore ed ha come base indispensabile l’inadempimento.

Inoltre, mentre la condizione risolutiva ha efficacia reale, esplicando i suoi effetti erga omnes; la clausola risolutiva espressa ha efficacia meramente obbligatoria, limitata alle parti del contratto.

E’ discusso, altresì, se la prestazione possa essere dedotta in condizione. Sul punto vi sono due orientamenti dottrinali.

Un primo orientamento propende per una risposta negativa, in quanto si è affermato che l’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive non è un elemento esterno, ma riguarda uno dei suoi elementi essenziali, ovvero, la causa.

La Cassazione del 1990 , che è preferibile seguire, propende per una tesi positiva, affermando che se la prestazione non può avere di per sé valore di condizione, non vuol dire che prestazione e condizione siano elementi inconciliabili tra loro.

E’ consentito, pertanto, alle parti di dedurre in condizione un determinato evento, anche se esso costituisce il risultato del previsto comportamento contrattuale di una delle parti, perché esso oltre ad essere futuro è, indubbiamente, anche incerto.

In conclusione, non si può escludere che l’esecuzione di una prestazione costituisca, nello stesso tempo, l’oggetto di un obbligo assunto in via convenzionale e l’evento che condiziona l’efficacia del contratto stesso.