Le società tra professionisti in via generale

Quando si parla di società tra professionisti non ci si riferisce ad un nuovo tipo di società, ma solamente ad una società strutturata secondo i modelli già esistenti, la cui disciplina risulta derogata in ragione della specifica attività esercitata, che comporta alcune difficoltà di adattamento con la disciplina societaria contenuta nel codice civile.

Secondo autorevole dottrina, infatti, tutte le società tra professionisti non sono soggette a fallimento in quanto non svolgono attività di impresa commerciale, poiché l’istanza di fallimento è riservata soltanto ad “imprenditori che esercitano un’attività commerciale”.

Disciplina giuridica

L’art. 10 comma 3 della Legge n. 183/2011 legittima la costituzione di una società al fine di esercitare un’attività professionale.

Le società tra professionisti possono essere costituite, ad esempio, tra avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri e così via.
Tali enti devono, però, essere costituiti secondo i modelli societari di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile, quindi, società di persone, di capitali o cooperative.

Atto costitutivo di una società tra professionisti

Una società tra professionisti deve essere costituita per atto pubblico il quale deve, innanzitutto, indicare la denominazione o ragione sociale comprensiva dell’indicazione “società tra professionisti”.
Dopodiché, in base al modello societario che si intende utilizzare, devono essere osservate altre formalità:
a) Nelle SNC, ai sensi dell’art. 2292 codice civile, la ragione sociale deve indicare il nome di almeno un socio;
b) Nella SAS, ai sensi dell’art. 2314 codice civile, la ragione sociale deve contenere il nome di un socio accomandatario;
c) Nelle SRL, ai sensi dell’art. 2463 codice civile, la denominazione sociale deve comprendere l’indicazione di “società a responsabilità limitata”.

Con riferimento all’oggetto sociale, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere anche congiuntamente l’esercizio di più attività professionali ed in questo caso si parla di “società interprofessionali”.

La società tra professionisti è soggetta ad un duplice regime pubblicitario, ovvero: l’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi del codice civile, la quale può avere natura dichiarativa o costitutiva, a seconda del modello societario adottato; e, ai sensi dell’art. 10 comma 7 della Legge n. 183/2011, anche l’iscrizione all’ordine professionale ove la società ha sede.
L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale, invece, è richiesta soltanto nelle ipotesi di cui all’art. 8 del D.M. n. 34/2013.

Soci e sistemi di votazione

Le nuove società professionali sono formate da due tipi di soci:

a) Il primo tipo, il quale è obbligatorio, è costituito esclusivamente da professionisti iscritti agli ordini, agli albi ed ai collegi, anche in sezioni differenti, professionali. Possono essere soci anche cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso di un titolo di studio abilitante per l’esercizio della professione. I professionisti soci sono obbligati ad osservare le regole del codice deontologico relativo alle loro professioni, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine in cui risulta iscritta;

b) Il secondo tipo, eventuale, è rappresentato dai soci non professionisti che possono entrare a far parte della società in qualità di soci d’opera, solo per prestazioni tecniche, oppure come soci di capitale e possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche altre società.

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Le maggioranze richieste, inoltre, devono avere riguardo solo ai soci professionisti che conferiscono la loro attività.

Il venir meno della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti costituisce causa di scioglimento della società.

Inoltre, la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad un’altra società tra professionisti. Secondo l’opinione della dottrina prevalente e della prassi notarile, tuttavia, questo divieto varrebbe soltanto per i soci professionisti e non anche per gli altri.

Conferimenti

Riguardo ai conferimenti, la legge non dà indicazioni specifiche, salvo far presente che anche i soci non professionisti, entro certi limiti, possono conferire prestazioni tecniche o di capitale.

Il professionista, invece, potrà conferire sia capitale, divenendo socio di investimento, sia la propria attività professionale od opera, ma limitatamente alle società personali o a responsabilità limitata, entrambi.

Per le società per azioni, il conferimento d’opera non è consentito, in quanto, in tale ipotesi, si dovrebbe far ricorso all’assegnazione di azioni con prestazioni accessorie ex artt. 2342 e 2355 codice civile.

Nei casi in cui è ammesso, il conferimento d’opera comporta l’assunzione di un obbligo che, in corrispettivo alla partecipazione sociale, obbliga a prestare la propria attività professionale a richiesta della società. Pertanto, il socio professionista è obbligato ad accettare l’incarico con il rischio di dover accettare il corrispettivo offerto e, altresì, sottostare alle ingerenze della società e dei soci non professionisti, in particolare se anche amministratori.

Il conferimento di solo capitale, invece, consente al professionista di valutare se accettare o meno l’incarico professionale.

Di norma, il socio professionista può conferire la propria opera, ovvero la propria attività professionale conservando la facoltà di continuare ad esercitarla in proprio con i nuovi e i vecchi clienti, sia rinunziando ad esercitarla in proprio con una sorta di patto di non concorrenza.

La legittimità o meno del conferimento di clientela o dell’avviamento nella nuova società è discussa, ma attualmente sembra prevalere, in dottrina e nella prassi, la tesi negativa.

Nell’ambito delle SRL sono, di norma, ammessi i conferimenti d’opera e di servizi, a condizione che il conferente presti alla società conferitaria, per l’intero valore ad essi assegnato, garanzia degli obblighi assunti mediante il rilascio di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria, ovvero mediante il deposito di una cauzione di un importo in denaro corrispondente al valore del conferimento e che non va considerato come oggetto del medesimo, ma solo come garanzia del conferimento d’opera e di servizi, al fine di assicurare una corretta formazione del capitale sociale.

In riferimento al conferimento di opera e di servizi, la legge non dispone nulla circa l’obbligo della perizia di stima, obbligatoria, invece, per i conferimenti di beni in natura o di crediti.

Tuttavia, secondo l’opinione prevalente in dottrina è necessaria, per due ragioni: al fine di tutelare l’integrità del capitale sociale e per garantire l’adempimento dell’obbligo assunto del socio conferente, stante le necessarie garanzie di cui sopra.

Amministrazione

Per quanto concerne il sistema amministrativo, a differenza della legge che, per le società tra avvocati, come vedremo pocanzi, all’art. 4 comma 2 lettera c) della Legge n. 247/2012, consente l’amministrazione soltanto ai soci, l’art. 10 della Legge n. 183/2011, non dispone nulla in merito.

Pertanto, è ipotizzabile, a seconda del modello societario adottato, che l’amministrazione può essere affidata anche a soggetti diversi dai soci.

L’atto costitutivo deve, altresì, prevedere espressamente i criteri e le modalità dell’incarico professionale, affinché l’esecuzione dell’incarico venga affidata solo ai soci professionisti abilitati.

Esclusione del socio non più in possesso di titolo abilitativo

L’atto costitutivo detta le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall’albo professionale con un provvedimento definitivo, come stabilito nell’art. 10 comma 4 della Legge n. 183/2011.

Sono legittime le clausole statutarie che subordinano il riscatto alla sopravvenuta impossibilità dell’azionista di adempiere alle obbligazioni assunte verso la società, quali, ad esempio, le prestazioni accessorie.

Le società tra avvocati

Anche l’esercizio della professione forense, come anticipato, è ammesso in forma di società di persone, società di capitali e società cooperative, subordinatamente alla sussistenza di determinati presupposti.

Innanzitutto, le società, in qualsiasi forma siano costituite, devono inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”, ai sensi dell’art 4 bis comma 6 bis della Legge n. 247/2012.

Le società devono essere iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella circoscrizione territoriale dove ha sede la società stessa e, ove è disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.

E’ vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione, infatti, comporta l’esclusione del socio.

I soci, che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all’albo professionale ovvero iscritti in albi di altre professioni.

Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta deve provvedere alla cancellazione dall’albo, a meno che la società non ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento.

La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati ed i componenti di tale organo non possono essere estranei alla compagine sociale. I soci professionisti, anche avvocati, possono ricoprire la carica di amministratori.

Anche in caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il rispetto del principio di personalità della prestazione professionale.

L’incarico può essere svolto solo da soci professionisti in possesso di requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta. Inoltre, i professionisti incaricati assicurano, per tutta la durata dell’incarico, la piena indipendenza ed imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse oppure incompatibilità iniziali o sopravvenute.

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude quella del professionista che esegue la sua specifica prestazione.

Infine, la cancellazione, la sospensione o la radiazione dall’albo in cui il socio è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società, la quale, in ogni caso, è tenuta a rispettare il codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.