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Questione tradizionalmente oggetto d’indagine da parte degli operatori del diritto è il rapporto che intercorre tra il fenomeno successorio e i rapporti obbligatori.
In particolare, è necessario interrogarsi, da un lato, sulla sorte dei rapporti obbligatori facenti capo al de cuius al momento dell’apertura della sua successione e, dall’altro lato, sull’idoneità del testamento a costituire fonte di nuove obbligazioni.

L’analisi di questo tema non può che prendere le mosse dalle ipotesi codicistiche di legati aventi ad oggetto crediti o debiti preesistenti (i quali, pertanto, sono idonei a produrre effetti reali all’apertura della successione), oppure obbligazioni che sorgono proprio dal testamento (i quali possono produrre, all’apertura della successione, meri effetti obbligatori).

Il legato di credito e di liberazione da debito

La prima norma che assume rilievo ai presenti fini è l’art. 658 del Codice civile, ai sensi del quale “il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore”.

L’articolo appena riportato comprende, dunque, due diverse fattispecie (il legatum nominis, cioè, legato di credito e il legatum liberationis, cioè, legato di liberazione da debito), le quali, tuttavia, hanno una caratteristica comune, consistente nella circostanza che il rapporto obbligatorio su cui incidono è già sorto al momento della testamenti factio ed il testatore ricopre il lato attivo dell’obbligazione e ciò comporta, come sopra accennato, la possibilità del testatore di disporre del proprio credito con effetti reali all’apertura della successione.

Nello specifico, il legato di credito produce alla morte del testatore un effetto reale immediato di natura traslativa (da testatore a legatario), al pari della cessione di credito realizzata per atto tra vivi ex artt. 1260 e seguenti del Codice civile, mentre il legato di liberazione da debito produce un effetto reale immediato di natura dismissiva.

Si precisa, tuttavia, che il legato di credito, come ogni legato di res specifica, produce effetti reali a condizione che titolare della res (in questo caso, del diritto di credito) sia il testatore, mentre il legato di credito altrui è certamente ammissibile, ma nei limiti di cui all’art. 651 del Codice civile: dal testamento deve, cioè, emergere la consapevolezza del testatore dell’altruità del diritto ed il legato potrà produrre unicamente effetti obbligatori.

Poste queste generali premesse, nei legati di credito e di liberazione da debito ex art. 658 del Codice civile è stato individuato dagli Autori lo strumento per incidere, attraverso il negozio testamentario, su rapporti obbligatori già esistenti, realizzando effetti analoghi a quelli che l’ordinamento giuridico ricollega ad alcuni istituti disciplinati dal Libro IV.

In particolare, ad esempio, il legato di credito può essere utilizzato per realizzare gli effetti della confusione.

Invero, se il testatore dispone un legato di credito in favore del proprio debitore, all’apertura della successione, il legatario si troverà ad essere, al contempo, debitore e creditore di se stesso, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio si estinguerà per confusione ex art. 1253 del Codice civile.

Viceversa, il legato di liberazione da debito può essere utilizzato per realizzare effetti analoghi ai seguenti istituti:

– L’estinzione del rapporto obbligatorio per novazione, se il testatore è creditore: tale effetto si realizza tramite un legato di liberazione da debito in favore del proprio debitore ed un sublegato a carico del medesimo debitore avente ad oggetto l’obbligazione sostitutiva, collegati tramite l’apposizione al legato di liberazione di una condizione sospensiva dell’adempimento del sublegato.

Si precisa, tuttavia, che tale meccanismo elaborato dalla dottrina produce effetti soltanto simili, ma non uguali a quelli della novazione ex art. 1230 del Codice civile. Invero, la “novazione testamentaria” determina l’estinzione dell’obbligazione originaria solo al momento dell’adempimento dell’obbligazione sostitutiva e non al momento in cui si conviene la sostituzione (come invece avviene in caso di novazione vera e propria);

– Lo iussum delegatorio quando sussiste un rapporto di provvista tra testatore e legatario: il testatore creditore obbliga il proprio debitore ad adempiere il debito del testatore verso un terzo, così estinguendo entrambi i rapporti di provvista e di valuta tramite un legato di liberazione da debito in favore del debitore, sottoposto alla condizione sospensiva che il debitore-legatario assuma (delegatio promittendi) o paghi (delegatio solvendi) il debito del testatore verso un terzo;

– L’espromissione e l’accollo: il testatore, da ultimo, può assumere il debito di un soggetto verso un terzo, al pari di quanto fa l’espromittente o l’accollante, tramite un legato di liberazione dal debito altrui in favore del debitore “espromesso” o del creditore “accollatario”. In questo caso, tuttavia, stante l’altruità del debito su cui il testatore incide, il legato produce effetti meramente obbligatori, stante il combinato disposto degli artt. 658 e 651 del Codice civile, tale per cui, all’apertura della successione, il legatario acquisterà il diritto di pretendere dall’onerato la stipulazione di un contratto di espromissione o di accollo.

Questione tradizionalmente discussa, da ultimo, è quella relativa al rapporto tra legato di liberazione da debito e remissione ex artt. 1236 e seguenti del Codice civile: in particolare, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate in merito alla ammissibilità della remissione testamentaria come diversa ed autonoma rispetto al legatum liberationis.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, da ultimo, con sent. 23.09.2022, n. 27913, dando risposta positiva al proposto interrogativo, individuando tre differenze strutturali tra remissione e legato di liberazione da debito.

In primo luogo, la remissione è un negozio giuridico unilaterale recettizio, mentre il legato di liberazione da debito ha effetto a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il legatario; in secondo luogo, la remissione è un negozio a causa neutra (può, cioè, essere in concreto, essere posto in essere in forza di cause diverse), laddove il legato di liberazione da debito, al pari di ogni legato, è sempre un negozio necessariamente liberale; in terzo luogo, ex art. 1236 del Codice civile, la remissione è rinunciabile dal debitore in un “congruo termine”, viceversa, il legatario può rinunciare il legato di liberazione da debito nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.

Il legato in favore del creditore

Ai sensi dell’art. 659 del Codice civile, “se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito”.

Al pari del legato di credito o di liberazione da debito, come appena analizzati, il legato in favore del creditore incide su un rapporto obbligatorio preesistente rispetto al testamento ed è, proprio per questo, produttivo di effetti reali immediati all’apertura della successione.

In particolare, la norma in commento contempla l’ipotesi di legato disposto dal testatore (debitore) in favore del proprio creditore, distinguendo due scenari, in base al fatto che il testatore menzioni, o meno, il proprio debito nei confronti del legatario.

Nel caso in cui il testatore non menzioni il rapporto obbligatorio che lo lega al legatario, il legato lascia del tutto impregiudicato l’obbligo del testatore verso il legatario; viceversa, se il testamento menziona il debito del testatore verso il legatario, opera una praesumptio iuris tantum (dunque, una presunzione che ammette la prova contraria) in forza della quale il legato si presume tacitativo del debito del testatore.

Ciò rileva, in particolare, in relazione alla sorte del legato per il caso di adempimento del debito prima dell’apertura della successione: invero, il legato non tacitativo rimane in piedi, perdendo, invece, efficacia il legato tacitativo.

Si precisa, tuttavia, che, in caso di testamento per ricevuto da notaio, al fine di assolvere la propria funzione intrinsecamente anti-processualistica, è bene che il Notaio non si limiti a menzionare il rapporto obbligatorio che lega testatore e legatario, ma espliciti altresì l’intento tacitativo del testatore, così superando la presunzione codicistica.

Anche il legato in favore del creditore, poi, è utilizzabile per incidere su obbligazioni preesistenti al testamento e realizzare effetti simili a quelli tipici di alcuni istituti previsti e disciplinati in materia di obbligazioni.

In particolare:
– La datio in solutum: l’effetto estintivo dell’obbligazione previsto ex art. 1197 del Codice civile si realizza quando il legato tacitativo in favore del creditore ha ad oggetto un bene diverso da quello originariamente dovuto. Nello specifico, la Corte di Cassazione, con una nota pronuncia (sent. Cass. civ. 12.07.2001, n. 9467), ha affermato l’ammissibilità della datio in solutum testamentaria, osservando che il legatario, non rinunciando al legato, rinuncia alla possibilità di chiedere la prestazione originaria;

– L’adempimento del terzo: l’effetto estintivo caratteristico dell’adempimento di terzo ex art. 1180 del Codice civile può essere realizzato tramite un legato tacitativo in favore del creditore altrui, manifestando la consapevolezza del testatore in ordine all’altruità del debito, mediante l’utilizzo congiunto dei legati ex artt. 659 e 651 del Codice civile, con la conseguenza, dunque, che l’effetto estintivo non si realizza immediatamente all’apertura della successione del testatore, ma fa acquistare al debitore la pretesa verso l’onerato che quest’ultimo adempia il suo debito;

– L’estinzione del rapporto obbligatorio per novazione, se il testatore è debitore: al fine di realizzare un effetto estintivo analogo a quello della novazione, il testatore debitore può, infatti, legare in favore del proprio creditore il diritto ad una prestazione diversa da quella dovuta, a titolo di novazione e dunque ad estinzione dell’obbligo originario;

– La compensazione volontaria: l’effetto estintivo della compensazione si può realizzare tramite un legato in favore del proprio creditore, che sia, al contempo, altresì debitore del testatore, con cui quest’ultimo lega la compensazione volontaria tra i reciproci crediti, pur in assenza di uno dei presupposti della compensazione legale.

I legati di prestazioni periodiche

I legati di prestazioni periodiche sono il classico esempio di legati obbligatori, cioè, legati che comportano, all’apertura della successione, il sorgere di una nuova obbligazione, direttamente in capo all’onerato del legato.

Il codice civile prevede, da un lato, il legato di prestazioni periodiche, in via generale, all’art. 670 del Codice civile e, dall’altro lato, l’ipotesi specifica del legato di alimenti, ex art. 660 del Codice civile.

Ai sensi dell’art. 670 del Codice civile, “se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti”.

Sotto il profilo della natura giuridica, si tratta, dunque, di un legato avente ad oggetto prestazioni a termini periodici o ad esecuzione periodica, con effetti solo obbligatori, di durata. È, invece, discusso se tale legato dia vita a più obbligazioni (cioè, tante obbligazioni, quante sono le prestazioni dovute), con la conseguenza di affermare che non si tratti, in realtà, di un unico legato, ma di una pluralità di legati, ovvero, secondo l’opinione senza dubbio ad oggi prevalente, se il legato ex art. 670 del Codice civile dia vita ad una obbligazione sola, avente ad oggetto non più prestazioni, ma un’unica prestazione complessa, che prevede più modalità di pagamento.

Per quanto attiene, invece, alla disciplina del legato in esame, è opportuno soffermarsi su tre aspetti fondamentali.

In primo luogo, la decorrenza dell’obbligo, cioè il momento a partire dal quale il legatario acquista il diritto di ricevere la prestazione periodica, che coincide con l’apertura della successione.

In secondo luogo, la spettanza della rendita, che spetta al legatario, a condizione che egli sia vivo al momento dell’apertura della successione del testatore: la sopravvivenza del legatario rispetto al testatore comporta l’acquisto in favore del primo del diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, diritto che, dunque, cade nella successione del legatario, qualora quest’ultimo muoia prima della scadenza del termine.

In terzo luogo, è bene esaminare la questione della scadenza, cioè dell’esigibilità, della rendita.

La prestazione della rendita diventa esigibile, nel silenzio, solo alla scadenza del termine previsto dal testatore, ma, si precisa, che quest’ultimo può derogare a tale termine di esigibilità: ad esempio, in caso di legato di rendita annuale, il termine rimane sempre quello annuale, ma il testatore può derogare alla coincidenza tra termine ed esigibilità prevedendo che la rendita sia pagata in rate mensili.

Il legato di prestazioni periodiche, poi, nonostante debba avere ad oggetto necessariamente una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, si distingue dal legato di somma di denaro sotto due profili.

In primo luogo, il legato di somma di denaro cade sempre nella successione del legatario, se costui era vivo all’apertura della successione del testatore; viceversa, il legato di rendita cade nella successione del legatario solo per la parte già esigibile alla morte del legatario, come sopra determinata.

In secondo luogo, al legato di somma di denaro si può applicare, in base alle specifiche caratteristiche che in concreto lo connotano (sul punto, si rinvia al contributo dal titolo “legati di res specifica o determinata solo nel genere”), alternativamente la disciplina di cui agli artt. 653, 654 o 655 del Codice civile, laddove al legato di rendita si applica in via esclusiva la disciplina di cui all’art. 670 del Codice civile, come sopra analizzata.

Da ultimo, merita di essere analizzato l’art. 660 del Codice civile, che prevede e disciplina il legato di alimenti, che è una disposizione testamentaria a titolo particolare che dà vita ad un’obbligazione di durata, che si distingue dalle prestazioni periodiche di cui all’art. 670 del Codice civile sotto il profilo dell’oggetto.

Ai sensi dell’art. 443 del Codice civile, invero, l’obbligazione alimentare è un’obbligazione alternativa, di valore, avente ad oggetto l’obbligo, alternativamente, un assegno alimentare, ovvero accogliendo e mantenendo nella propria casa l’alimentando.

Il legato di alimenti, poi, al pari degli altri legati di prestazioni periodiche, produce effetti solo obbligatori e, nello specifico, almeno seguendo l’opinione maggioritaria che ritiene lo stato di bisogno un presupposto anche del diritto agli alimenti che trova fonte nel testamento, una prestazione obbligatoria ad intermittenza, che, cioè, è dovuta soltanto quando e se il beneficiario versa in stato di bisogno.

In contrario, alcuni Autori hanno affermato che il legato di alimenti potrebbe produrre effetti anche in assenza di stato di bisogno in capo al legatario, per due motivi: in primo luogo, l’art. 660 del Codice civile rinvia solo all’art. 438 comma 1, che ha ad oggetto il quantum degli alimenti, e non all’art. 438 comma 2 del Codice civile, che prevede i presupposti degli alimenti; in secondo luogo, l’art. 660 del Codice civile parla di legato “in favore di chiunque sia fatto” e questo “chiunque” ben potrebbe essere un soggetto non versa in stato di bisogno. Di contro, altri Autori hanno giustamente rilevato che il concetto di stato di bisogno è intrinsecamente connaturato alla prestazione alimentare, viceversa, il testatore ben potrebbe disporre, ad esempio un legato di mantenimento, dovuto a prescindere dallo stato di bisogno del legatario.

Da ultimo, si precisa che, secondo opinione autorevolmente sostenuta, sarebbe ammissibile altresì il legato di alimenti di “somma fissa”, sfruttando il dato letterale dell’art. 660 del Codice civile, che prevede che l’oggetto del legato siano le somministrazioni indicate dall’art. 438 del Codice civile, “salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”: precisano, tuttavia, questi Autori che, in tale caso, la somma indicata dal testatore ha comunque valenza meramente indicativa, dovendo, poi, essere parametrata e rivalutata sulla base del concreto bisogno del legatario