Natura e tipologie
Le vocazioni anomale sono definite in questa maniera perché si discostano da quelli che sono i principi generali in materia di successione legittima.
Nel nostro ordinamento è possibile individuare due tipi di vocazioni anomale:
a) OGGETTIVE: definite così perché l’anomalia riguarda l’oggetto della vocazione;
b) SOGGETTIVE: perché hanno come destinatari determinati soggetti o categorie di soggetti.
Vocazioni anomale oggettive
Tra le vocazioni anomale oggettive si annoverano:
a) Maso chiuso: il cd. maso chiuso è una particolare disciplina utilizzata nella provincia autonoma di Bolzano consistente in una vera e propria azienda agricola comprendente anche il terreno, considerata come un bene unico ed indivisibile.
Pertanto, in sede successoria deve essere sempre assegnata ad un unico soggetto che sia erede o legatario, il quale con l’acquisto dell’eredità o del legato assume la qualifica di cd. assuntore del maso.
b) Compendio unico: trova una sua specifica disciplina nel D. Lgs. 228/2001, in particolare nell’art. 5 bis 4° comma. Si tratta di un complesso di terreni con le relative pertinenze di stampo rurale che l’acquirente si obbliga a non frazionare per almeno dieci anni. Pertanto, da un punto di vista civilistico si crea un vincolo di indivisibilità che opera nelle successioni mortis causa a pena di nullità. Il 6° comma dell’art 5 bis, inoltre, asserisce che il compendio unico deve essere assegnato all’erede che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti per continuare l’attività di coltivazione diretta dello stesso, nelle stesse modalità del de cuius. Per quanto riguarda gli altri eredi, invece, nel caso in cui non ci siano beni sufficienti a soddisfare le loro quote nel compendio ereditario, il titolare del compendio unico deve liquidarli con un equivalente in denaro e i medesimi hanno a garanzia di tale credito un’ipoteca legale da iscriversi sui beni del compendio unico.
In alcuni casi può venirsi anche a creare una comunione sul compendio unico, anche se di norma viene sempre assegnato ad un unico erede o legatario.
c) Compendio unico montano: L’art 5 bis della L. 97/1994 disciplina il compendio unico montano, a cui si applicano le stesse disposizioni previste per il compendio unico ordinario, ma in tal caso il vincolo di indivisibilità dura quindici anni anziché dieci. Inoltre, in caso di violazione delle norme che disciplinano il compendio unico montano, le imposte dovute sono maggiori, ma non tale violazione non comporta la nullità degli atti di disposizione compiuti in relazione ad esso.
Vocazioni anomale soggettive
Come già chiarito in questa sede, le vocazioni anomale soggettive hanno come particolarità quella di avere come destinatario un unico soggetto o una determinata categoria di soggetti, i quali acquistano tali diritti previsti da apposite disposizioni normative, ma non partecipano alla successione legittima.
Tali vocazioni non sono soggette alla discrezione del de cuius, salvo apposita deroga della loro disciplina.
Il soggetto destinatario di tali vocazioni, invece, ha sempre il diritto di rinuncia.
Tra le vocazioni anomale soggettive si annoverano:
a) I diritti successori del coniuge divorziato: Trovano una disciplina specifica nell’art 9 bis ex L. 898/1970, la quale prevede un diritto per il coniuge divorziato in materia di successione morti causa.
I presupposti per il sorgere di tali diritti nei confronti del coniuge divorziato sono tre:
1. Doveva già godere dell’assegno divorzile quando il de cuius era in vita;
2. Deve venirsi a trovare in stato di bisogno al momento dell’apertura della successione;
3. Il tribunale deve riconoscergli il diritto all’assegno di mantenimento.
Con riferimento alla natura giuridica, la tesi prevalente in dottrina lo qualifica come un legato obbligatorio ex lege, poiché si tratta di un diritto avente carattere eventuale, variabile e precario, in quanto può venir meno nelle ipotesi tassativamente indicate nel 2° comma dell’art 9 bis L. 898/1970.
Si ritiene che tale diritto abbia comunque natura alimentare ed è ammessa la tacitazione in un’unica soluzione in accordo tra gli eredi e il coniuge divorziato. In tal caso si può trattare o di una vera e propria novazione oggettiva, mediante la sostituzione dell’assegno con una somma di denaro oppure di un pactum de in solutum dando, mediante il quale eventuali vicende che estinguono il diritto rilevano e, di conseguenza, cade anche la nuova obbligazione che ha estinto la precedente. Tuttavia, in dottrina sembra prevalere la tesi che si tratti di un legato improprio ex art 659 c.c.
Per quanto concerne le cause che estinguono tale diritto, la dottrina prevalente, tra cui Capozzi, distingue due ipotesi:
1. Estinzione provvisoria, con il venir meno dello stato di bisogno che può però sempre ripresentarsi, oppure quando vi è un peggioramento delle condizioni economiche del soggetto passivo.
2. Estinzione definitiva, mediante il passaggio a nuove nozze o in caso di morte dell’ex coniuge.
L’anomalia di tale vocazione consiste nel fatto che il coniuge divorziato è ormai un soggetto estraneo alla famiglia e come tale non rientra più tra i legittimari di cui all’art 536 c.c.
b) Successione nel contratto di locazione di immobili urbani ex L. 392/1978: Ai sensi dell’art 6 non basta essere coniuge, parente o affine per succedere nel contratto di locazione, ma occorre anche il presupposto della convivenza con il de cuius e possono partecipare anche gli affini che non sono successibili. Tale norma di fatto abroga l’art 1614 c.c. in via implicita, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Cassazione. Secondo la dottrina, invece, può tornare operativo in caso di sentenza di separazione giudiziale o di divorzio ai sensi dell’art 337 sexies c.c., facendo subentrare il coniuge nel contratto di locazione, come previsto la 2° comma della norma in commento.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, invece, la successione si ha solo con il consenso dell’altro coniuge, come asserito dal 3° comma del suddetto articolo.
La Corte Costituzionale, con una pronuncia datata 1988, ha dichiarato l’art 337 sexies c.c. incostituzionale sotto tre aspetti:
1. Questa successione spetterebbe anche al convivente more uxorio;
2. Tale diritto spetta al coniuge separato di fatto se tra i due è stato così convenuto;
3. Il medesimo diritto spetta al conduttore che abbia cessato la convivenza a favore del già convivente quando ci sono figli naturali.
Anche questa norma, come quella per il diritto all’assegno divorzile, configura un legato ex lege di posizione contrattuale ad effetti obbligatori.
c) Successione nel contratto di locazione per il convivente more uxorio ex art 1 44° comma L. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà): anche il convivente di fatto può succedere nel contratto di locazione della casa adibita a residenza comune. E’ importante sottolineare una differenza messa in luce dalla dottrina, perché, mentre l’art 6 della L. 392/1978 prevede il subingresso automatico del convivente, in questa ipotesi si tratta di una vera e propria facoltà e, come tale, richiede la necessaria manifestazione di volontà del convivente di esercitarla.
L’art 37 della legge Cirinnà prevede, altresì, la possibilità do succedere nel contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo, come previsto dai commi 2° e 3°.
d) Contratti agrari ex L. 203/1982: Ai sensi dell’art 49 della presente legge, siamo nell’ipotesi di successione in un contratto agrario. Il 1° comma dell’art 49 prevede che, in caso di morte del proprietario del fondo rustico, si verifica una successione nel contratto di affitto e uno degli eredi esercitava e continua ad esercitare anche all’apertura della successione un’attività di coltivazione diretta di tale fondo rustico, anche se la proprietà spetterebbe di regola anche agli altri coeredi. Pertanto, sulle altre parti del fondo si instaura un contratto di affitto con gli altri coeredi e si ha un legato ex lege di contratto di affitto.
La Cassazione ha però affermato che per far sì che sorga questo diritto, l’erede deve avere quantomeno la comunione ereditaria su tale fondo. A quel punto possono verificarsi due ipotesi:
1. Ai sensi del 2° comma dell’art 49, qualora l’erede vende la sua quota sul fondo decade dal diritto o, nel caso in cui non ha mai avuto la titolarità sul fondo, non potrà acquisirlo;
2. Ai sensi del 4° comma dell’art 49, in caso di morte dell’affittuario, vi è anche in questa ipotesi una successione in favore dell’erede che ha continuato ad esercitare l’attività agricola e, dunque, si ha un legato di posizione contrattuale.
e) Diritti iure proprio acquistati da un soggetto in caso di morte di un altro soggetto: in questi casi avviene un acquisto iure proprio che non trova nella morte la causa di acquisto, ma soltanto l’evento che condiziona l’acquisto del diritto. Pertanto, non si applica la regolare disciplina successoria. Un esempio lo di può avere con il diritto al risarcimento del danno per la morte di un congiunto, oppure nel diritto morale d’autore o nell’indennità dell’assicurazione sulla vita ex art 1920 c.c., poiché secondo una sentenza della Cassazione del 2021 la n. 11421, non c’è un soggetto specifico tra i beneficiari dell’assicurazione sulla vita. Per l’acquisto di tale diritto vi sono due orientamenti:
1. Si deve fare riferimento solo ai successibili ex lege, destinatari della vocazione e, quindi, a prescindendo dalla loro accettazione dell’eredità, si prescinde anche dalle quote ereditarie, e di conseguenza, l’indennità andrebbe ripartita in parti uguali;
2. Si deve fare riferimento solo agli eredi legittimi, quindi coloro che accettano l’eredità. Non si tratta, quindi, di un acquisto successorio, bensì di un diritto iure proprio per rientrare nella categoria astratta dell’assicurato. Con riguardo alla ripartizione dell’indennità vi sono due strade o si ripartisce in parti uguali oppure in base alla quota ereditaria.
f) Indennità del lavoratore in caso di morte ex art 2122 c.c.: questa spetta al coniuge e ai figli a prescindere, mentre ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado può spettare solo se vivevano “a carico” del lavoratore deceduto. Al coniuge divorziato che non è passato a nuove nozze ai sensi dell’art 9 bis L. 898/1970, spetta il 40% dell’indennità maturate dopo il matrimonio.
Il 3° comma dell’art 2122 c.c. prevede che, in mancanza di tali soggetti, le indennità possono cadere in successione. Nel 1972 la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema dichiarando incostituzionale questo 3° comma, quindi in caso di mancanza di tali soggetti l’indennità non può cadere in successione. Con riferimento alla natura giuridica dell’indennità vi sono due tesi:
1. Mengoni ritiene si tratti di un diritto iure successionis, ma tale orientamento risulta oggi minoritario;
2. La dottrina prevalente e la Cassazione, invece, sostengono che si tratti di un diritto iure proprio avente una funzione semplicemente previdenziale nei confronti di questi soggetti che ne beneficiano.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), dunque, non fa parte dell’asse ereditario e, di conseguenza, la sua distribuzione non segue le classiche norme della successione alla morte del lavoratore. Pertanto la rinuncia all’eredità non pregiudica il diritto a ricevere la quota del TFR spettante al beneficiario: infatti il soggetto beneficiario si vede assegnato il TFR in quanto parente del defunto e non in quanto erede. D’altra parte, l’accettazione del TFR non comporta automaticamente l’accettazione dell’eredità e delle sue eventuali passività e debiti.
Nello specifico, da un lato un chiamato all’eredità che sia anche beneficiario del TFR può scegliere di rinunciare all’eredità e rifiutare di accettare formalmente tutti i beni e i debiti del defunto. Nonostante questa scelta, il diritto a ricevere la quota del TFR rimane intatto e non viene compromesso dalla decisione di rinunciare all’eredità. Dall’altro lato, accettare il TFR non implica in alcun modo l’accettazione dell’intera eredità, compresi i debiti eventualmente presenti. La decisione di ricevere l’indennità del Trattamento di Fine Rapporto è autonoma e separata dalla decisione di accettare o rinunciare all’eredità.
