La transazione in generale.

La transazione è definita dall’art. 1965 c.c. come “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.

Si tratta quindi di un contratto consensuale, ad effetti reali o obbligatori, in dipendenza del contenuto delle singole concessioni, commutativo: la transazione, dunque, è uno strumento negoziale che mira ad una risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad un determinato rapporto contrattuale.

Per questo è necessario che dal negozio di transazione, quando volta ad estinguere una lite già sorta, emergano in modo inequivocabile la rinuncia agli atti processuali, la dichiarazione di compensare le spese ed il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (se trascritta).

La transazione si fonda dunque su due elementi essenziali: l’esistenza di una res litigiosa e le reciproche concessioni.

Quanto alla res litigiosa (o potenzialmente tale, se le parti stanno prevenendo il sorgere di una lite), indispensabile è che sussista una situazione di incertezza, che, secondo l’opinione forse prevalente deve essere intesa in senso soggettivo, come esito incerto nella valutazione soggettiva delle parti (piuttosto che in senso oggettivo, come incertezza sulla base di una valutazione terza ed oggettiva).

Le reciproche concessioni, invece, possono avere il contenuto più vario, essendo del tutto rimesso alla volontà delle parti determinarlo: ciò che importa è solo che la concessione comporti un “sacrificio economico” per la parte che la realizza e che tutte le parti pongano in essere delle concessioni.

La transazione, poi, si definisce un contratto a parti qualificate, per tale intendendosi un contratto che può essere validamente stipulato solamente da coloro che sono parti di un rapporto sostanziale da cui è insorta, o comunque potrebbe insorgere una lite in giudizio.

Conseguentemente, è considerata invalida, dalla dottrina maggioritaria, la cosiddetta transazione fatta col terzo, cioè stipulata da un soggetto estraneo al rapporto sostanziale di cui trattasi. Secondo questa opinione, invero, è necessario in questi casi procedere con un doppio passaggio, prima rendendo il terzo parte del contratto a tutti gli effetti (ad esempio convenendo una espromissione del debito litigioso, o una cessione del contratto) e solo dopo stipulando la transazione.

Tale soluzione, tuttavia, assolutamente lineare sul piano sostanziale, comporta un inconveniente di ordine pratico sotto il profilo processuale, nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto l’estinzione di una lite già sorta. Invero, con l’espromissione, o la cessione di contratto, il terzo subentra solo nella posizione sostanziale rivestita dall’originario contraente, il quale rimane invece l’unica parte processuale. Ciò rileva perché ai sensi dell’art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio deve provenire dalle “parti costituite”, dunque dal contraente originario, il cui consenso alla rinuncia agli atti processuali sarà dunque richiesto, nonostante egli non sia più parte del rapporto sostanziale (e dunque della transazione).

Ipotesi diversa e, senza dubbio, ammissibile è invece la cosiddetta transazione in favore di terzo, che è una normale transazione, che presenta quale unica peculiarità il fatto che all’interno di una delle reciproche concessioni viene inserita una clausola di stipulazione in favore di terzo, ex art 1411 c.c., il quale terzo rimane tuttavia del tutto estraneo alla transazione.

Ipotesi particolari di transazione.

Ferma la necessaria presenza degli elementi essenziali sopra individuati, è possibile individuare diverse ipotesi particolari di transazione, alcune previste espressamente dal codice civile, altre elaborate dalla dottrina, che si connotano per l’oggetto della concessione, ovvero per la natura del rapporto transatto, ovvero ancora per gli effetti che la transazione produce.

Una prima figura è quella della transazione reale, per tale intendendosi la transazione in cui almeno una delle reciproche concessioni produce effetti reali, ai sensi dell’art. 1376 c.c.

Peculiare è, poi, la transazione avente ad oggetto giudizi di falso, in quanto, ai sensi dell’art. 1968 c.c., il contratto di transazione è in questo caso sottoposto ad una condizione sospensiva legale, consistente nel fatto che il tribunale presso cui pende la lite omologhi la transazione, sentito il Pubblico Ministero.

Pure prevista espressamente dal Codice civile, all’art. 1972, è la transazione avente relativa ad un rapporto sostanziale che si fonda su un titolo nullo: in questo caso, la transazione è generalmente valida, salva la possibilità di chiederne l’annullamento ad opera della sola parte che ignorava, senza sua colpa la nullità del titolo.

Si distingue per la peculiarità degli effetti, poi, la transazione divisoria, cioè il negozio, con causa (principalmente) transattiva, che comporta, per effetto delle reciproche concessioni, lo scioglimento di una comunione. La prevalenza della causa transattiva sulla causa divisoria comporta, tra l’altro, la non necessarietà in questo caso della proporzionalità tra valore delle assegnazioni e valore della quota astratta, pur in assenza della quale, dunque, il condividente leso non potrà chiedere la rescissione per lesione della transazione ex art 763 c.c.

Proprio questi sono i caratteri che consentono di distinguere la transazione divisoria dalla divisione transattiva, nella quale prevale invece la causa divisoria, con conseguente necessità di rispettare la proporzionalità tra valore delle assegnazioni e valore della quota astratta ed esperibilità della rescissione per lesione ex art. 763, alla quale, semmai, rinunceranno espressamente le parti, proprio in sede di divisione transattiva, al fine di garantire stabilità al negozio.

Infine, un’ipotesi particolare di transazione è quella cosiddetta novativa, la quale è una transazione che estingue il rapporto giuridico oggetto della controversia, contestualmente sostituendolo con uno nuovo, il cui titolo giustificativo sarà proprio la transazione.

Al pari della novazione in generale, la transazione novativa può essere di tipo oggettivo (muta l’oggetto del rapporto novato), ovvero causale (muta la causa del rapporto, comportando la transizione da un negozio ad un altro: ad esempio, da vendita in permuta).

Sotto il profilo della disciplina, alla transazione novativa, per espressa previsione dell’art. 1976 c.c., non si applica la risoluzione per inadempimento, salvo deroga pattizia.

La transazione novativa si distingue, infine, dalla transazione mista, prevista dal secondo comma dell’art. 1965 c.c., che coinvolge sia i diritti oggetto della lite, sia diritti diversi;

nonché, dalla transazione non novativa (o semplice), con la quale si pone fine o si previene una lite, senza dar vita a nuovi rapporti giuridici, sostitutivi di quello transatto.

Conclusivamente, la transazione novativa si distingue dalla novazione, come disciplinata dagli artt. 1230 e ss. c.c., rispetto alla quale presenta due differenze: in primo luogo, nella transazione novativa l’animus novandi, elemento essenziale della novazione, può anche mancare; in secondo luogo, la novazione può riguardare soltanto un rapporto obbligatorio, non un intero contratto composto, quindi, da una pluralità di rapporti giudici, che possono avere anche natura diversa rispetto ad un rapporto personale.