I legati in generale e il principio di autonomia testamentaria.
Il legato è uno dei due strumenti, insieme alla istituzione ereditaria, che consente al testatore di prevedere una disposizione testamentaria di carattere attributivo.
Usualmente, si parla del legato come di una disposizione testamentaria che realizza un successione a titolo particolare; tuttavia, tale dicitura risulta essere imprecisa, in quanto, se è possibile che il testatore trasferisca, a titolo di legato, un diritto che faceva già parte del proprio patrimonio, nel quale, quindi, il legatario succede, è, altresì, possibile che il legato produca una efficacia costitutiva (come nel caso di legato di diritto di usufrutto su un bene del quale il testatore è pieno ed esclusivo proprietario, ovvero di legato di posizione contrattuale nuova).
Quanto al contenuto, il legato può avere ad oggetto tendenzialmente qualsiasi situazione giuridica suscettibile di essere trasmessa a causa di morte: invero, le fattispecie di legato espressamente previste dal Codice civile agli artt. 651 e ss. c.c. devono intendersi come ipotesi meramente esemplificative.
Ciò costituisce un inevitabile corollario di uno dei principi intorno ai quali si snoda l’intero diritto successorio, cioè quello dell’autonomia testamentaria, che consente al testatore di utilizzare il testamento per produrre, all’apertura della propria successione, qualsiasi effetto giuridico non si ponga in contrasto con i tassativi divieti previsti dall’ordinamento (uno tra tutti, il divieto di sostituzione fedecommissaria, ovvero il divieto di prevedere un termine, iniziale o finale, alle disposizioni a titolo universale).
Le singole ipotesi di legati atipici diffuse nella prassi.
Come detto, il testatore può legare le più svariate posizioni giuridiche e, in particolare, si osservano delle ipotesi di legati che sono diventate oggi, si potrebbe dire, socialmente tipiche, cioè ricorrenti nella prassi e che sono state oggetto di indagine da parte della dottrina ed anche della giurisprudenza, alcune delle quali saranno brevemente analizzate nel proseguo.
Trasmissibilità del patrimonio digitale e legato di password.
Esigenza ormai largamente avvertita è quella di disciplinare la sorte, alla morte del titolare, del patrimonio digitale dello stesso, che è composto sia da entità avente carattere patrimoniale (ad esempio, le informazioni contenute nelle internet banks), sia da entità avente carattere non patrimoniale, ma affettivo (ad esempio, foto, video, etc.): tutte queste entità sono accomunate dalla circostanza di essere protette da password, note al titolare delle informazioni, ma, per definizione, sconosciute ai terzi, stante il carattere privato delle informazioni che proteggono.
Il problema, tuttavia, nasce dal fatto che non esiste ancora oggi una normativa ad hoc che individui degli strumenti specifici per realizzare il trasferimento a casa di morte delle entità in discorso: pertanto, tale lacuna normativa è stata colmata, da un lato, dai providers di alcuni siti, che all’interno delle condizioni di iscrizione prevedono già la possibilità per l’utilizzatore di fornire specifiche indicazioni in merito alla sorte dei propri dati presenti sulla piattaforma per il momento in cui avrà cessato di vivere; dall’altro lato, la dottrina ha individuato tre possibili vie per regolare il trasferimento di dati digitali e, in particolare, per far ottenere al destinatario dei dati la password che li protegge, pur garantendo la segretezza e personalità della password stessa fino al momento della morte dell’originario titolare.
In primo luogo, il titolare dei dati in questione potrebbe concludere un mandato post mortem exequendum, cioè un contratto inter vivos di mandato, valido e che non viola il divieto di patti successori, in quanto la morte non permea la causa del contratto, ma individua soltanto il momento in cui il contratto deve essere adempiuto, avente ad oggetto una attività meramente materiale da eseguire dopo la morte, cioè la consegna delle password ad un determinato soggetto alla morte del titolare.
Alternativamente, il testatore potrebbe affidare il medesimo compito (consegna delle password) ad un esecutore testamentario nominato appositamente.
Ulteriore possibilità è poi quella di prevedere un vero e proprio legato di password, inteso come legato diretto dei dati protetti dalla password e, in via strumentale, della password stessa, fornendo anche delle specifiche indicazioni sul luogo in cui il legatario potrà trovare la password in oggetto, secondo una logica simile a quella del legato di cosa da prendersi in un certo luogo ex art. 655 c.c.
Legato infamante.
Di legato infamante esistono due diversi tipi: il primo, il legato che individua il legatario utilizzando espressioni irriguardose (ad esempio, “amante”); il secondo, il legato sorretto da finalità illecite (ad esempio, “lego in favore di Tizio il mio martello … affinché lo utilizzi per uccidere Caio”).
In questo caso, viene in rilievo il disposto dell’art. 626 c.c., che sancisce la nullità della disposizione sorretta da motivo illecito determinante e che risulta dal testamento: pertanto, il legato in discorso, anche del secondo tipo, è sempre una disposizione testamentaria valida se l’espressione irriguardosa, o il motivo illecito sono espunti dal testamento.
Ad ogni modo, si precisa che qualora il Notaio, indagando la volontà del testatore, si avveda del fatto che la disposizione voluta è sorretta unicamente da un motivo illecito, verosimilmente sceglierà di non riceverla, piuttosto che riceverla ugualmente, ma omettendo il motivo.
Legato di farmacia.
La circolazione mortis causa delle farmacie è disciplinata dalla l. n. 475/1968 e dalla l. n. 362/1991, dalla lettura delle quali emergono due circostanze fondamentali.
In primo luogo, l’attività di farmacia è necessariamente collegata all’esercizio di un’azienda commerciale, pertanto, il legato di farmacia altro non è che un legato di azienda (per una trattazione approfondita della circolazione mortis causa dell’azienda, si rinvia all’apposito contributo contenuto nel presente sito).
In secondo luogo, il legato è sottoposto alla condicio iuris del rispetto della normativa di legge, cioè, che il legatario sia un farmacista, ovvero che il legatario alieni, entro un anno dall’apertura della successione, la farmacia legata in favore di un farmacista, ovvero ancora che la farmacia sia gestita da una società.
Legato di taxi.
La disciplina successoria della licenza che consente di esercitare l’attività professionale di tassista è contenuta all’interno della l.n. 21/1992, ai sensi della quale, nel silenzio del testamento, la licenza si trasferisce ai parenti del de cuius (nei gradi indicati dalla citata legge), i quali sono tenuti ad alienarla, entro due anni dall’apertura della successione, in favore di un soggetto in possesso della licenza (salvo che non lo sia già il parente del tassista deceduto).
Tuttavia, il testatore può disporre della propria licenza in favore di uno specifico dei parenti di cui sopra, ma a condicio iuris che tale soggetto abbia i requisiti richiesti dalla legge per esercitare l’attività di tassista.
Legato di tabacchi.
La vendita di tabacchi, come noto, è monopolio dello Stato ed è esercitata dai privati previo acquisto di apposita licenza, che viene rilasciata solo in presenza di specifiche condizioni previste dalle leggi speciali.
Il titolare della licenza può liberamente disporre della stessa, ma a condicio iuris che, all’apertura della di lui successione, il soggetto che ha acquistato la licenza mortis causa possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge vigente all’apertura della successione per ottenere la licenza.
Legato di armi.
Non sussistono ostacoli alla possibilità del testatore di trasferire, per tramite del testamento, le armi da lui legalmente detenute; tuttavia, il legatario (o il successore, in generale), dopo avere acquistato il lascito, è obbligato, ai sensi degli artt. 2 e 7 l. n. 895/1967, a fare una denuncia all’Ufficio di Pubblica Sicurezza, nei modi e termini previsti dalla legge, rendendo noto di avere acquistato le armi in oggetto.
Legato di crediti lavorativi.
In relazione alla disponibilità mortis causa dei crediti lavorativi deve essere posta una summa divisio, distinguendo tra crediti disponibili (cioè, tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione di quelli indisponibili di cui infra) e crediti indisponibili (cioè, trattamento di fine rapporto e indennità da mancato preavviso ex art. 2118 c.c.).
I primi solo liberamente disponibili da parte del lavoratore per testamento, a titolo universale, ovvero a titolo particolare.
Quanto ai secondi, invece, deve essere posta un’ulteriore distinzione.
Dalla prospettiva del lavoratore, se il credito indisponibile è già maturato nel momento in cui si apre la di lui successione significa che tale diritto è già stato acquistato definitivamente dal lavoratore, che, dunque, può disporne liberamente, inter vivos o a causa di morte. Se, viceversa, il trattamento da fine rapporto o altra indennità indisponibile non è ancora stata maturata dal lavoratore alla sua morte, tale credito è acquistato inderogabilmente dai soggetti di cui all’art. 2122 c.c., ma, si precisa, non in forza di una vocazione anomala soggettiva, bensì come acquisto iure proprio; tuttavia, se all’apertura della successione del lavoratore non ci sarà nessuno dei soggetti di cui al citato art. 2122 c.c., allora tali crediti saranno liberamente disponibili dal defunto lavoratore, anche se maturati solo in occasione della morte.
Dalla prospettiva del datore di lavoro, invece, viene in considerazione l’art. 2113 c.c., che sancisce il divieto di rinunce e transazioni relativi ai diritti indisponibili di cui in oggetto: la giurisprudenza ha ritenuto di far rientrare nell’ambito operativo di tale norma anche la datio in solutum di tali crediti (in quanto la datio comporta la rinuncia del lavoratore alla eventuale maggior somma tra il valore della prestazione data in solutum ed il valore del trattamento di fine rapporto o di altro credito lavorativo indisponibile), con la conseguenza che il testatore datore di lavoro non può prevedere in favore del proprio dipendente un legato di datio in solutum del trattamento di fine rapporto, ad eccezione del caso in cui, come afferma parte della Dottrina, il testatore-datore di lavoro faccia salvo il diritto del legatario-lavoratore a chiedere ai successori del datore di lavoro la eventuale maggior somma.
Legato di quota lite.
Ai sensi dell’art. 13 l. n. 247/2012, è nullo il patto di quota lite, cioè il patto tra avvocato ed assistito con il quale si conviene che il compenso del primo sia calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal cliente, anziché essere basato sull’importanza dell’opera professionale svolta: la ratio del divieto va individuata nella volontà del legislatore di evitare che il patrocinio sia falsato da interessi economici.
Tuttavia, secondo l’opinione prevalente, è perfettamente valido il legato di somma di denaro disposto dal cliente in favore del proprio avvocato, in forza di due argomenti: in primo luogo, perché la legge vieta unicamente i “patti”, non invece i negozi unilaterali, quali sono le disposizioni testamentarie; in secondo luogo, perché, trattandosi di un negozio unilaterale e successivo alla causa giudiziaria, non sussiste la ratio del divieto.
Legato di parcheggio Tognoli.
I parcheggi realizzati ai sensi della l. n. 112/1989 (c.d. Legge Tognoli) sono liberamente trasferibili, sia inter vivos che mortis causa, se circolano insieme all’appartamento di cui costituiscono pertinenza; viceversa, la circolazione separata rispetto all’appartamento è pure possibile, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 9 legge cit., che variano in base al fatto che si tratta di parcheggi costruiti su area privata, ovvero su area pubblica.
Mortis causa, in particolare, i box Tognoli possono essere trasferiti, a titolo di legato, ovvero con disposizione a titolo universale, apponendo al legato una doppia condizione sospensiva: la prima, che, all’apertura della successione, il legatario (o altro successore) possieda un appartamento nello stesso Comune in cui si trova il box ereditato e che sia sufficientemente vicino al box stesso (criterio della vicinitas, non previsto dalla legge, ma richiesto dalla giurisprudenza costante, anche di legittimità); la seconda, che il legatario (o altro successore) destini il box ereditato a pertinenza di tale appartamento entro un determinato termine dall’apertura della successione dell’originario proprietario.
Legato di partecipazioni sociali.
Sul punto, si rinvia all’apposito contributo presente su questo sito dedicato alla circolazione sia inter vivos che mortis causa delle partecipazioni societarie, le quali, comunque, per dettare una regola generale (che non tiene, volutamente, conto delle specifiche eccezioni analizzate nella apposita sede) sono liberamente trasmissibili, se si tratta di partecipazioni in società di capitali, mentre richiedono il consenso di tutti i soci, in caso di società di persone, in quanto, in tali società, la circolazione della partecipazione comporta una modifica dei patti sociali, con conseguente applicazione dell’art. 2252 c.c.
