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Disposizioni non patrimoniali

Il contenuto di un testamento può essere caratterizzato sia da disposizioni di carattere patrimoniale, ovvero aventi ad oggetto denaro o beni suscettibili di una valutazione economica; sia disposizioni di carattere non patrimoniale che, invece, non hanno un oggetto suscettibile di una valutazione economica, bensì, determinate indicazioni come ad esempio obblighi di fare o non fare qualcosa, assecondando la volontà testamentaria.
In quest’ultima categoria rientrano le disposizioni relative alla sepoltura e alla disposizione del proprio corpo post mortem.

Occorre, infatti, partire dal presupposto che chiunque può disporre de proprio cadavere, anche destinandolo alla scienza, facendo risultare tale volontà giuridicamente rilevante, in quanto rappresenta un vero e proprio diritto.

Inoltre, le disposizioni testamentarie relative al proprio cadavere vengono qualificate come volontà aventi efficacia solamente nel futuro.
Andiamo ad esaminare questa disciplina nel dettaglio.

Diritto sul sepolcro

Il diritto sul sepolcro rappresenta il diritto di proprietà sulla cappella funeraria, la quale è sempre costruita sul suolo appartenete al demanio pubblico.

Tale diritto sorge con il rilascio di una concessione amministrativa da parte del Comune e consiste nella possibilità di costruire un edificio adibito appositamente per la sepoltura.
Il suddetto diritto è sempre sottoposto ad un termine che, di regola, non può eccedere i 99 anni, i quali possono, però, essere sempre rinnovabili.

Si tratta di un diritto soggettivo, reale, assimilabile al diritto di superficie, il quale è opponibile ai provati ed è liberamente trasmissibile.
Pertanto, può costituire oggetto di legato e può avere come beneficiario qualunque soggetto indicato dal testatore, il quale solitamente è il fondatore del sepolcro o comunque è un soggetto che successivamente è divenuto titolare dello stesso.

Diritto primario di sepolcro

Questo diritto si distingue da quello sopra esaminato, in quanto rappresenta il diritto ad essere seppelliti o a seppellire altri in un determinato sepolcro.

Il diritto primario di sepolcro è un diritto reale e patrimoniale, in quanto il titolare può attribuirlo ad altri soggetti sia mediante atti tra vivi, sia mortis causa.
Inoltre, il titolare può decidere che tale diritto sia:

a)Di sepolcro familiare: consistente nel diritto ad essere sepolto che sorge iure proprio in favore degli appartenenti alla famiglia del fondatore, anche ove non siano suoi eredi, nei limiti della consanguineità. Pertanto, tale diritto non è liberamente trasferibile.

Il fondatore può ampliare o restringere la categoria dei beneficiari, ma, in assenza di una diversa volontà, possono essere ammessi il coniuge, i discendenti maschi e le loro mogli, le discendenti femmine nubili. Sono, invece, esclusi i collaterali e le discendenti femmine coniugate, le quali accederanno al sepolcro dei loro mariti.

Con la morte dell’ultimo componente cessa il vincolo di destinazione impresso sul sepolcro, il quale diviene ereditario. A questo punto, il fondatore può allargare o restringere la cerchia dei beneficiari, nei limiti della consanguineità e può essere legato ad un estraneo solo se il testatore è il fondatore ovvero nel caso in cui sia l’ultimo membro della famiglia, poiché in queste due ipotesi il sepolcro diviene comunque ereditario;

b)Di sepolcro ereditario: in questo caso, il diritto alla sepoltura sorge non iure proprio, bensì iure hereditatis, in quanto nasce dalla qualità di erede del fondatore, indipendentemente dal vincolo di parentela che lo lega allo stesso.

Questo diritto è liberamente trasferibile dal fondatore o dai suoi eredi anche nei confronti di estranei, a differenza della prima ipotesi.

Diritto secondario di sepolcro

Tale diritto consiste nella possibilità di accedere al sepolcro e di poter opporsi a qualunque atto di disdoro su di esso.

Non è un diritto di natura reale, in quanto difetta del potere di uso che caratterizza il diritto primario al sepolcro e che rappresenta il presupposto per ogni diritto reale.
Si tratta, secondo l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza prevalente, di un diritto personalissimo di godimento e, come tale, non soggetto a trasmissibilità.
Inoltre, si distingue, altresì, dal cd. ius nomini sepolcri o diritto all’intestazione del sepolcro, di cui infra.

Diritto di apporre il proprio nome sul sepolcro

Questo diritto spetta al fondatore e a chi, dopo di lui, sarà titolare della cappella e consiste nella possibilità di apporre il proprio nome sul sepolcro stesso.

Disposizioni sulla cremazione e sulle ceneri

Altro importante diritto relativo alla sepoltura riguarda la scelta del luogo e delle modalità in cui la stessa deve avvenire.
Il de cuius, infatti, può scegliere liberamente di essere tumulato, ed in tale ipotesi trovano applicazione, in larga parte, le considerazioni sopra esposte oppure può propendere per modalità alternative tra cui il diritto alla cremazione e alla dispersione delle ceneri.

Questi diritti trovano una loro specifica disciplina nella Legge n. 130 del 2001 e consistono nella possibilità per il testatore di poter manifestare espressamente la propria volontà di essere cremato e di indicare il luogo dove vuole che le sue ceneri vengano disperse.

La dispersione è consentita in aree appositamente destinate a tale finalità, ovvero in mare, purché in tratti liberi da natanti e manufatti di altro genere.
Inoltre, l’art 3, 1° comma, della suddetta legge prevede che l’autorizzazione alla cremazione deve essere sempre concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a)Tramite una disposizione testamentaria, a contenuto non patrimoniale, del defunto in cui esprime la sua volontà di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria in questione;

b)Tramite l’iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra le loro finalità quella della cremazione dei cadaveri degli associati.

Disposizioni sulla destinazione dei propri organi dopo la morte

La disciplina sui trapianti di organi e di tessuti è contenuta nella Legge n. 91 del 1999, la quale ha inteso favorire atti di solidarietà a fini pubblicistici, vietando per regola generale che possano essere beneficiati determinati soggetti e dettando norme sulla struttura e sull’organizzazione del sistema dei trapianti, la loro sicurezza e le modalità di espressione del consenso.

Per quanto riguarda questa ultima ipotesi, il consenso può essere espresso anche attraverso un’apposita disposizione testamentaria di carattere non patrimoniale.
L’art 4 della legge di cui sopra, infatti, al 4° comma stabilisce che il prelievo di organi e tessuti dopo la dichiarazione di morte deve risultare:

a)Da una dichiarazione espressa di volontà, che può essere fatta anche per testamento;

b)Dalla notifica di un invito, da parte delle apposite autorità in ordine alla donazione di organi o tessuti e dal decorso del termine nello stesso indicato senza alcuna dichiarazione contraria (cd. meccanismo del silenzio-assenso). In questo caso, tuttavia, il prelievo è comunque escluso se, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione necessario per l’accertamento della morte, venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contenente la sua espressa volontà contraria all’espianto.