LE CLAUSOLE ESG: NATURA GIURIDICA E INSERIBILITÀ NELLO STATUTO SOCIALE

 

Premessa.

Negli ultimi anni, la crescente attenzione verso le tematiche connesse alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance — riepilogate nell’acronimo ESG (Environmental, Social, Governance) — ha investito non soltanto l’ambito della rendicontazione d’impresa e dei rating per investitori istituzionali, ma anche il diritto societario interno. La progressiva diffusione di principi di sostenibilità ha infatti condotto le imprese a riflettere sulla possibilità di inserire nello statuto sociale clausole che disciplinino aspetti etici, ambientali e di governance, direttamente rilevanti per l’azione gestionale e strategica dell’organo amministrativo.

In questo quadro, la questione fondamentale è se e in quali limiti tali clausole trovino legittima collocazione nello statuto di società lucrative, e soprattutto quale sia il contenuto giuridico di tali clausole affinché non si pongano in contrasto con il principio dell’esercizio dell’attività economica per scopo di lucro, sancito dall’art. 2247 del Codice civile.

 

Le clausole ESG: definizione e contenuti essenziali.

Per clausole ESG si intendono, nella più recente dottrina notarile e negli orientamenti professionali, tutte quelle clausole statutarie che costituiscono espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici relativi alla tutela dell’ambiente, alla promozione delle relazioni sociali, alla trasparenza nei processi decisionali e alla qualità della governance aziendale.
Tali clausole esplicitano obblighi o indirizzi di condotta che devono informare l’azione gestionale e strategica degli amministratori.
Le clausole ESG, sotto questa definizione, possono essere articolate in diverse tipologie, tra le quali:

  • previsioni che orientano l’oggetto sociale verso determinati criteri ambientali o sociali;
  • clausole che definiscono linee di condotta per l’organo amministrativo nello svolgimento dell’attività d’impresa;
  • disposizioni che impongono obblighi di consultazione con stakeholder o comitati esterni prima dell’adozione di determinate decisioni;
  • clausole di destinazione di parte degli utili a finalità sociali, purché compatibili con lo scopo di lucro della società;
  • clausole di gradimento etico per l’ingresso di nuovi soci.

In termini generali, quindi, le clausole ESG non si esauriscono in un mero impegno programmatico, ma traducono in previsioni volte a dare concreta attuazione a valori che, pur non costituendo autonomo fine di utilità sociale, impattano sulle modalità dell’esercizio dell’attività d’impresa e sulla condotta gestionale degli organi societari secondo criteri di sostenibilità.

 

Il piano costituzionale e la compatibilità con lo scopo di lucro.

Un nodo centrale della presente analisi riguarda la compatibilità delle clausole ESG con l’art. 2247 del Codice civile, il quale definisce il contratto di società come un accordo diretto all’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Tradizionalmente, la giurisprudenza ha ritenuto che lo statuto non possa contenere finalità ideali autonome che concorrano, anche in parte, al perseguimento di fini estranei allo scopo lucrativo.

Tuttavia, la dottrina notarile più recente ha osservato che nel nostro ordinamento non esiste un principio inderogabile che imponga agli amministratori di massimizzare esclusivamente il profitto, né una norma che escluda la disciplina statutaria di criteri etici o di sostenibilità, a condizione che tali criteri non introducano un fine di utilità sociale distinto dallo scopo di lucro, bensì indichino modalità di perseguimento dello stesso scopo economico all’interno di un quadro consapevole di relazioni con gli stakeholder e con l’ambiente sociale e naturale in cui l’impresa opera.

Tale impostazione trova supporto anche in principi costituzionali, in particolare l’art. 41 Cost., che dispone che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. Sebbene detto articolo non imponga certamente l’inserimento di criteri ESG nello statuto, esso può senza dubbio essere letto come una base per giustificare l’ammissione di clausole di sostenibilità, purché compatibili con la finalità lucrativa tipica.

 

Gli orientamenti del Comitato Notarile del Triveneto.

Il Comitato Notarile del Triveneto ha recentemente assunto una posizione di rilievo sull’ammissibilità delle clausole ESG nello statuto, emanando orientamenti specifici (A.B.1 e A.B.5) che esaminano in dettaglio le modalità di inserimento e i limiti delle clausole di sostenibilità.

In particolare, coerentemente con tali massime può essere affermata la legittimità dell’inserimento negli statuti sociali delle seguenti clausole:

  • clausole statutarie che dettino specifiche regole etiche e di sostenibilità da osservare nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione del profitto e dell’efficienza produttiva, purché non introducano un oggetto sociale autonomamente ideale o non economico.
  • clausole che prevedano la destinazione parziale di utili a finalità di sostenibilità, atteso che la determinazione dell’entità e della destinazione resti discrezionale dell’organo amministrativo o dell’assemblea.
  • clausole che impongono agli amministratori di considerare gli interessi degli stakeholder o di consultare comitati esterni prima di decisioni qualificanti, senza che tali stakeholder possano tuttavia impartire direttive vincolanti.
  • previsione statutaria per cui la valutazione della performance ESG e parte della remunerazione degli amministratori siano legate a parametri di sostenibilità, sempre nel rispetto del principio di discrezionalità gestionale.
  • clausole relative a requisiti etici per l’ingresso dei soci (clausole di gradimento non mero), purché determinati in modo analitico e non generico, evitando meccanismi di mero gradimento.

Tali orientamenti ribadiscono con chiarezza che l’inserimento di clausole ESG non elimina la funzione lucrativa dell’impresa, ma piuttosto definisce modalità e criteri gestionali volti a integrare interessi economici e criteri di sostenibilità, nel rispetto del principio di autonomia statutaria nei limiti del diritto societario vigente.

 

Limiti operativi e profili di attenzione notarile.

Sebbene ammissibili nella sostanza, le clausole ESG impongono numerosi profili di attenzione in sede di redazione statutaria, per evitare censure interpretative o conflitti con norme imperative o principi generali. Tra i principali:

  • rispetto della disciplina fondamentale sulla funzione gestoria e sull’autonomia dell’organo amministrativo: le clausole non devono trasformare l’organo di amministrazione in mero esecutore di un programma prestabilito, né limitarne in via sostanziale la discrezionalità decisionale;
  • coerenza con lo scopo di lucro: ogni clausola che contempli una possibile riduzione dell’efficienza o della redditività deve essere giustificata da un chiaro riferimento a valori di sostenibilità compatibili con la continuità e la produttività dell’impresa;
  • chiarezza e specificità dei criteri: le clausole devono evitare formule generiche che possano generare incertezza interpretativa o spazi di conflitto tra organo amministrativo e assemblea dei soci;
  • coordinamento con l’oggetto sociale: la perimetrazione dell’attività economica può essere integrata da criteri ESG purché formulati in modo da non estendere l’oggetto sociale a fini estranei alla sfera economica.

 

Conclusioni.

In conclusione, le clausole ESG costituiscono uno strumento giuridico valido e sempre più utilizzato per tradurre in regole statutarie i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, pur rimanendo pienamente compatibili con la disciplina civilistica delle società lucrative.

L’orientamento notarile espresso soprattutto dal Comitato Notarile del Triveneto ha contribuito a consolidare un quadro di riferimento in cui tali clausole, se ben formulate, possono:

  • informare la gestione societaria secondo criteri etici e di sostenibilità;
  • ampliare la visione strategica dell’impresa orientata alla creazione di valore nel lungo periodo;
  • preservare la funzione lucrativa dell’impresa senza introdurre finalità autonome di utilità sociale.

Per il Notaio, la verifica di adeguatezza delle clausole ESG richiede sempre una cura particolare nella formulazione testuale, nel bilanciamento dei poteri tra organi societari, e nella coerenza con l’oggetto sociale, onde evitare ambiguità interpretative o conflitti con norme imperative del Codice civile.