DIFFERENZA TRA BENI CHE CADONO IN COMUNIONE DE RESIDUO E BENI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEL CONIUGE
INTRODUZIONE
Nell’ambito degli acquisti effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio, possono verificarsi alcune situazioni che comportano l’esclusione dei beni oggetto degli stessi dalla comunione legale, non trovando applicazione in questi casi la disciplina di cui all’articolo 177, comma 1, lett. a), codice civile.
In particolare, occorre soffermarsi sulla distinzione tra la cd. comunione de residuo disciplinata dall’articolo 178 codice civile e i beni personali destinati all’esercizio della professione del coniuge di cui all’articolo 179, comma 1, lett. d), codice civile, perché molte volte, nella prassi, si rischia di generare confusione.
COMUNIONE DE RESIDUO
Quando sentiamo parlare di comunione de residuo, significa che ci troviamo nell’ambito di una comunione dal carattere differito ed eventuale, in quanto esiste soltanto se detti beni sussistono ancora al momento dello scioglimento della comunione legale, differenziandosi nettamente da quest’ultima, che invece ha carattere immediato e certo.
Per tale ragione, dal momento in cui i beni in questione sono percepiti come di proprietà del coniuge, l’altro può vantare (secondo la prevalente dottrina, che predilige e premia l’aspetto della gestione unipersonale del bene da parte del singolo coniuge e la titolarità unica del bene per la più facile amministrazione dello stesso) solo un diritto di credito corrispondente alla metà del valore del bene.
Tale diritto, inoltre, è condizionato al verificarsi dello scioglimento della comunione legale, nonché all’esistenza dei beni in tale momento.
BENI CHE CADONO IN COMUNIONE DE RESIDUO
La comunione de residuo è prevista dal nostro ordinamento in quattro ipotesi.
La prima di queste si ricava dall’articolo 178 codice civile, il quale dispone che: “i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”.
Secondo tale inciso normativo, per imprese si intendono quelle mono-gestite solo da uno dei due coniugi.
Pertanto, il coniuge al momento dell’acquisto di un bene destinato alla sua impresa costituita dopo il matrimonio o come incremento di una sua impresa costituita antecedentemente al matrimonio, deve rendere in atto una dichiarazione di che attesti la destinazione del bene all’esercizio di tale attività. Ciò posto, il regime giuridico del bene dipende comunque dal reale ed effettivo impiego dello stesso a tali scopi.
La seconda ipotesi si ha con riferimento all’azienda, dove assume direttamente rilievo la “gestione” della stessa. In particolare, in base all’articolo 177, comma 1, lett. d), si distingue:
A) Aziende congiuntamente gestite:
- Se è costituita dopo il matrimonio da entrambi i coniugi e gestita sempre da entrambi i coniugi, cadono in comunione sia i beni sia gli utili/ incrementi;
- Se è costituita da uno solo dei coniugi prima del matrimonio ma è gestita da entrambi, cadono in comunione solo gli utili/incrementi.
B) Aziende mono-gestite:
- Se è costituita da entrambi i coniugi dopo il matrimonio e gestita da uno solo di essi , cadono in comunione solo i beni, mentre gli utili/incrementi cadono in comunione de residuo ex articolo 178 codice civile;
- Se è costituita da uno dei due coniugi prima del matrimonio e gestita dallo stesso, cadono in comunione de residuo solo gli utili/incrementi dell’azienda.
La terza ipotesi è prevista dall’articolo all’articolo 177, comma 1, lett. b), per i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, che siano stati percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
La quarta ipotesi, infine, è sancita ipotesi di cui all’articolo 177, comma 1, lett. c), che prevede la fattispecie in esame sui proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
BENI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEL CONIUGE
In particolare, con riferimento all’impresa, i beni che cadono in comunione de residuo devono essere tenuti distinti dai beni acquistati da uno solo dei coniugi dopo il matrimonio, destinati all’esercizio della propria attività professionale (es. un immobile che deve essere adibito a studio professionale).
In questa ipotesi, si ricade, infatti, nell’ambito dell’articolo 179 codice civile che disciplina i cd. beni personali, ovvero che sono esclusi dalla comunione legale.
In particolare, il comma 1, lett. d) della norma in commento fa riferimento ai: “beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione”.
In questo caso, l’espressione “professione” deve ritenersi comprensiva di qualsiasi attività lavorativa, sia svolta in maniera autonoma (libero professionista) che subordinata, purché sia diversa dall’esercizio di attività di impresa, alla quale si applica il già esaminato articolo 178 codice civile.
Inoltre, nonostante parte della dottrina minoritaria (in particolare Morelli) sostenga la tesi contraria, la dottrina prevalente, che annovera autori come Santarcangelo e Schlesinger, ritiene che, anche in caso di cessazione dell’attività professionale cui era adibito, esercitata in via autonoma dal coniuge acquirente, il bene rimanga comunque personale e non subisca un mutamento del regime patrimoniale.
