REGIME PATRIMONIALE DEI BENI IMMOBILI ACQUISTATI PER USUCAPIONE
PROFILI INTRODUTTIVI
La dottrina, la giurisprudenza e la prassi notarile si sono interrogate su quale regime patrimoniale debba essere applicato ai beni immobili acquistati per usucapione (dichiarato con sentenza), che costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario contemplati nel codice civile.
In particolare, tale problematica è riscontrabile con riferimento agli acquisti per usucapione in relazione ai quali il termine rilevante del possesso si compie in un momento in cui il possessore è coniugato in regime di comunione legale dei beni, ma non lo era quando il possesso ad usucapionem ha avuto inizio, in quanto ci si chiede se debbano o meno cadere in comunione legale ai sensi dell’articolo 177 comma 1 lett. a) codice civile.
ACQUISTI PER USUCAPIONE IN COSTANZA DI MATRIMONIO
Gli acquisti di beni immobili per usucapione, che si verificano in costanza di matrimonio tra coniugi in regime di comunione legale, rientrano in quest’ultima anche se compiuti da uno solo dei coniugi, in virtù della disposizione di cui all’articolo 177, comma 1, lett. a), codice civile, secondo la quale costituiscono oggetto della comunione: “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali“.
La ratio sottesa alla norma codicistica è quella di consentire al coniuge in regime di comunione legale di profittare di qualsiasi tipo di acquisto effettuato dall’altro, in linea con la visione solidaristica degli interessi economici della famiglia, non rilevando se trattasi di acquisti a titolo originario o derivativo. Pertanto, secondo tale impostazione codicistica, anche i beni acquistati per usucapione in costanza di matrimonio cadrebbero in comunione legale.
IL DIBATTITO IN DOTTRINA E IN GIURISPRUDENZA
La questione, tuttavia, è stata a lungo dibattuta tra gli studiosi e le corti, prendendo le mosse dalla mancata riproposizione all’interno dell’articolo 177, lett. a), codice civile della formula inserita nell’articolo 217 codice civile (nel testo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975), secondo il quale costituivano oggetto della comunione gli acquisti fatti “a qualsiasi titolo” dall’uno o dall’altro coniuge.
Se l’opinione maggioritaria in seno alla dottrina (in particolare autori come Gazzoni e Finocchiaro) è stata sempre orientata a considerare oggetto della comunione legale sia gli acquisti a titolo originario che derivativo, la giurisprudenza ha mantenuto nel tempo un atteggiamento oscillante, almeno fino al 2004, approdando, infine, alla medesima soluzione, ispirata dal c.d. “favor communionis” (Cass. n. 19984/2008).
In particolare, considerato che l’articolo 177, comma 1, lett. a), codice civile non distingue tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo, e non rientrando l’ipotesi dell’usucapione tra le eccezioni formulate dal successivo articolo 179 codice civile, non vi è ragione, secondo la giurisprudenza, per escludere dalla comunione legale gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi durante il matrimonio (Cass. n. 20628/2008; n. 2954/2003).
Né può attribuirsi rilievo, al fine dell’esclusione del bene dalla comunione, alla circostanza che gli acquisti si siano verificati senza nessun apporto, di tipo economico o personale, da parte dell’altro coniuge (Cass. n. 12439/1993).
DA QUALE MOMENTO SI VERIFICA L’ACQUISTO?
Altro argomento di discussione, sia in dottrina che in giurisprudenza, è il momento rilevante per l’acquisto (ope legis) del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente.
Per la dottrina ( Cicu e Messineo) e la giurisprudenza maggioritarie “il momento rilevante agli effetti dell’acquisto ope legis del diritto di comproprietà da parte dell’altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, non è quello della pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda di usucapione, bensì quello del compimento della maturazione del termine legale di ininterrotto possesso, alla cui scadenza, perfezionatasi la fattispecie legale acquisitiva, il possesso si trasforma nella proprietà o nell’altro diritto reale di fatto esercitato” (così Cass. n. 20296/2008; cfr. n. 13921/2002; n. 11000/2001).
In altri termini, ad assumere rilevanza è il momento nel quale il periodo di possesso ininterrotto si è compiuto, per poter stabilire se il tempus ad usucapionem sia maturato durante il matrimonio e in regime di comunione legale.
BENE COMUNE E TERMINE UTILE PER USUCAPIONE
In ragione delle considerazioni sinora svolte, si dovrebbe ritenere che, laddove il termine utile per l’usucapione maturi successivamente all’instaurarsi della comunione legale, il bene sarà considerato comune ex articolo 177 codice civile, mentre lo spirare del termine finale del possesso in un momento successivo allo scioglimento della comunione, nonostante la presenza di un possesso mantenuto durante il matrimonio, non potrà mai condurre a ritenere il bene ricadente in comunione, spettando l’acquisto al singolo coniuge possessore.
REGOLA DELLA RETROATTIVITÀ
Salvo quanto detto sopra, discussa è anche la rilevanza del momento iniziale della fattispecie, ovvero l’operare dell’esclusione (o meno) dalla comunione dell’acquisto per usucapione, allorquando il possesso del bene sia iniziato, ad opera di uno dei due coniugi, prima che questi abbiano contratto matrimonio.
In particolare, vi è divisione in dottrina e in giurisprudenza, se per ciò che riguarda gli acquisti disciplinati dall’articolo 177 codice civile, una volta realizzata la fattispecie, debba trovare applicazione la regola della retroattività, secondo la quale l’effetto acquisitivo retroagisce al momento iniziale del possesso, escludendo quindi che l’usucapione basata sul possesso cominciato prima del sorgere della comunione legale ricada nella stessa.
A questa disputa non si è ancora trovata una soluzione che metta d’accordo tutti, pertanto, l’argomento è ancora oggi oggetto di dispute dottrinali e giurisprudenziali.
