SCOMPARSA, DICHIARAZIONE DI ASSENZA E MORTE PRESUNTA TRA DISCIPLINA CODICISTICA E LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2025: RIDUZIONE DEI TERMINI, CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI E RUOLO DEL NOTAIO
Premessa.
La disciplina della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta rappresenta uno dei settori nei quali il Codice civile manifesta con maggiore evidenza la tensione tra due esigenze strutturalmente contrapposte: da un lato, la tutela della persona fisica di cui si ignora la sorte, con la conseguente necessità di preservarne diritti, capacità e patrimonio; dall’altro, l’esigenza di assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici che fanno capo allo scomparso, evitando che l’incertezza si protragga indefinitamente con effetti paralizzanti per i familiari, i creditori e i terzi.
Il legislatore del 1942 ha risolto tale tensione attraverso una costruzione graduale, fondata sul decorso del tempo quale elemento selettivo della probabilità del decesso: alla situazione di fatto della scomparsa segue la situazione di diritto dell’assenza, sino a giungere, quale esito finale, alla dichiarazione di morte presunta. In questo contesto, il tempo diviene fattore giuridico decisivo, idoneo a modulare progressivamente gli effetti prodotti dall’irreperibilità della persona.
La recente legge di semplificazione 2025, intervenendo su tale assetto, ha inciso in modo significativo proprio su questo elemento, riducendo sensibilmente i termini previsti per la dichiarazione di assenza e per la dichiarazione di morte presunta. L’intervento normativo, pur lasciando invariata l’architettura concettuale degli istituti, ne modifica profondamente la dinamica applicativa, imponendo una rilettura sistematica della disciplina e del ruolo degli operatori del diritto, primo fra tutti il Notaio.
La scomparsa: situazione di fatto e funzione conservativa.
La scomparsa costituisce il primo stadio della disciplina e si configura come una mera situazione di fatto, caratterizzata dal concorrere di due presupposti:
- l’allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza; e
- la mancanza di notizie tali da rendere incerta non solo la sua ubicazione (incertezza ubi sit), ma anche la sua stessa esistenza in vita (incertezza an sit).
In questa fase l’ordinamento non opera alcuna presunzione di morte, né incide sullo status personale dello scomparso, che continua a essere considerato pienamente esistente e titolare dei propri diritti. La funzione dell’intervento giuridico è esclusivamente quella di evitare che l’assenza fisica determini un pregiudizio irreversibile al patrimonio o ai rapporti giuridici facenti capo allo scomparso.
A tal fine, l’art. 48 del Codice civile prevede la nomina di un curatore dello scomparso, con compiti di rappresentanza e amministrazione, secondo una logica eminentemente conservativa. La curatela non ha natura sostitutiva della persona, ma si atteggia come strumento temporaneo di supplenza, destinato a cessare al venir meno della situazione di incertezza.
In questa fase, il Notaio è frequentemente coinvolto nella gestione degli atti di ordinaria amministrazione e nella predisposizione di soluzioni idonee a preservare l’integrità del patrimonio, svolgendo una funzione di raccordo tra l’intervento giudiziale e la dimensione negoziale.
La dichiarazione di assenza: da situazione di fatto a situazione di diritto.
Il passaggio alla dichiarazione di assenza segna un mutamento qualitativo rilevante. Decorso un determinato lasso temporale dall’ultima notizia dello scomparso, l’ordinamento ritiene che l’incertezza abbia raggiunto un livello tale da giustificare una regolamentazione più incisiva dei rapporti giuridici.
Tradizionalmente, l’art. 49 del Codice civile richiedeva il decorso di due anni dall’ultima notizia per poter ottenere la dichiarazione di assenza, mediante sentenza del tribunale competente. Con tale pronuncia si passa da una situazione di fatto a una situazione di diritto, pur senza giungere a una presunzione di morte.
Gli effetti della dichiarazione di assenza sono significativi ma circoscritti. Sul piano personale, il matrimonio non si scioglie e l’assente conserva la propria capacità giuridica; sul piano patrimoniale, si apre la fase dell’immissione nel possesso temporaneo dei beni, in favore dei soggetti che sarebbero chiamati alla successione, i quali assumono poteri di amministrazione e di godimento delle rendite, senza acquistare la titolarità dei beni.
La disciplina dell’assenza è costruita in modo tale da preservare il carattere provvisorio della situazione, mantenendo aperta la possibilità del ritorno dell’assente e prevedendo un complesso sistema di cautele, autorizzazioni e obblighi restitutori.
Il Notaio, in questa fase, assume un ruolo centrale nella formazione degli atti di immissione nel possesso e nella verifica del rispetto dei limiti legali, fungendo da presidio di equilibrio tra gli interessi degli immessi e quelli, potenziali ma ancora attuali, dell’assente.
La morte presunta: accertamento indiretto del decesso.
La morte presunta rappresenta l’esito finale del percorso delineato dal Codice civile. Essa si configura come un mezzo di accertamento indiretto della morte naturale, fondato su gravi indizi desunti dalla protratta irreperibilità della persona. La sentenza con cui viene pronunciata la dichiarazione di morte presunta ha natura dichiarativa, ma produce effetti sostanzialmente equiparabili a quelli della morte reale.
Tradizionalmente, l’art. 58 del Codice civile richiedeva il decorso di dieci anni dall’ultima notizia dell’assente, oltre a specifiche garanzie temporali legate al raggiungimento della maggiore età. Con la sentenza di morte presunta si determinano, in tutto e per tutto, gli stessi effetti che l’ordinamento ricollega alla morte naturale: si apre la successione in via definitiva, il matrimonio si scioglie, cessano le cautele imposte nella fase dell’assenza e i beni entrano nella piena disponibilità degli aventi diritto.
La disciplina, tuttavia, conserva una dimensione di reversibilità, poiché la ricomparsa del soggetto o la prova della sua esistenza comportano il venir meno degli effetti prodotti, nei limiti stabiliti dalla legge, con salvezza dei diritti dei terzi in buona fede.
La legge di semplificazione 2025: la riduzione dei termini.
L’art. 38 del D.lgs n. 182/2025 (cosiddetta legge di semplificazione 2025) interviene in modo mirato su questo impianto, riducendo in misura significativa i termini previsti per la dichiarazione di assenza e per la dichiarazione di morte presunta. In particolare, i termini tradizionali risultano dimezzati (viene quindi previsto il termine di un solo anno dall’ultima notizia ai fini della dichiarazione di assenza ed il termine di cinque anni dall’ultima notizia per la dichiarazione di morte presunta), con una conseguente accelerazione dell’intero percorso che conduce dalla scomparsa alla stabilizzazione definitiva dei rapporti giuridici.
La ratio dell’intervento legislativo risiede nella volontà di adeguare la disciplina codicistica a un contesto sociale profondamente mutato, caratterizzato da una maggiore mobilità delle persone, ma anche da strumenti tecnologici che rendono meno giustificabile il protrarsi di lunghi periodi di incertezza giuridica. L’esigenza di semplificazione e di rapidità si affianca, tuttavia, a una inevitabile compressione del fattore tempo quale garanzia di prudenza.
Profili critici e implicazioni sistematiche della riforma.
La riduzione dei termini solleva interrogativi rilevanti sul piano sistematico. Se è vero che il tempo non può essere l’unico criterio di tutela, è altrettanto vero che esso ha storicamente rappresentato lo strumento attraverso il quale l’ordinamento ha cercato di minimizzare il rischio di decisioni erronee.
L’accelerazione del procedimento impone dunque una maggiore attenzione nella fase istruttoria e una più rigorosa valutazione degli elementi indiziari. Il rischio è che la semplificazione temporale si traduca in una maggiore esposizione a conflitti successivi, in caso di ricomparsa della persona o di contestazioni tra gli aventi diritto.
Il ruolo del Notaio nella nuova disciplina.
In questo scenario, il Notaio assume un ruolo ancora più centrale. La riduzione dei termini accentua l’importanza della funzione notarile quale strumento di stabilizzazione e di prevenzione del contenzioso. Il Notaio è chiamato non solo a redigere gli atti conseguenti alle dichiarazioni giudiziali, ma anche a svolgere un’attività di consulenza preventiva, orientata alla corretta gestione dell’incertezza.
Attraverso la predisposizione di testamenti, atti di destinazione, strumenti di amministrazione e soluzioni negoziali calibrate, il Notaio contribuisce a compensare la riduzione del fattore temporale con un rafforzamento delle garanzie giuridiche e della chiarezza dei rapporti.
Considerazioni conclusive.
La riforma introdotta dalla legge di semplificazione 2025 segna un passaggio significativo nella disciplina della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta, incidendo su uno degli elementi cardine dell’impianto codicistico: il tempo. La riduzione dei termini risponde a esigenze di efficienza e di certezza, ma impone una rilettura attenta dell’equilibrio tra tutela della persona e stabilizzazione dei rapporti giuridici.
In tale contesto, il Notaio emerge come figura chiave nel garantire che la semplificazione non si traduca in superficialità, ma si accompagni a una gestione consapevole e responsabile delle situazioni di incertezza, nel rispetto dei principi di legalità, tutela della persona e sicurezza dei traffici giuridici.
