LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO TRA AUTODETERMINAZIONE, RUOLO DEL NOTAIO E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.
PROFILI INTERNI E SPUNTI COMPARATISTICI
Premessa.
La disciplina delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (di seguito, “DAT”), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, rappresenta uno dei passaggi più significativi del legislatore italiano nel percorso di riconoscimento giuridico dell’autodeterminazione della persona in ambito sanitario. Con tale intervento normativo, il legislatore ha inteso dare attuazione a principi già immanenti nel sistema costituzionale, e in particolare agli artt. 2 e 32 della Costituzione, colmando un vuoto regolatorio che per lungo tempo era stato supplito unicamente dall’elaborazione giurisprudenziale e dal dibattito dottrinale.
La legge n. 219 del 2017 si colloca, infatti, all’incrocio tra diritto alla salute, libertà personale e dignità dell’individuo, disciplinando in modo unitario il consenso informato, la pianificazione condivisa delle cure e le disposizioni anticipate di trattamento. In tale contesto, le DAT assumono un ruolo peculiare, in quanto consentono alla persona capace di intendere e di volere di proiettare nel futuro la propria autodeterminazione terapeutica, destinandola a operare in un momento in cui tale capacità sia venuta meno.
Inquadramento normativo e natura giuridica delle DAT.
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 219 del 2017, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi.
Dal punto di vista giuridico, le DAT si configurano come un negozio unilaterale, personale e non patrimoniale, caratterizzato da un’efficacia differita e da un contenuto strettamente esistenziale. Esse non rientrano nello schema dei negozi mortis causa, né possono essere assimilate al testamento, disciplinato dagli artt. 587 e seguenti del Codice civile, poiché sono destinate a produrre effetti in vita del disponente, sebbene in una fase in cui questi non sia più in grado di manifestare la propria volontà.
Lo Studio n. 136-2018/C del Consiglio Nazionale del Notariato ha efficacemente evidenziato come le DAT si collochino in una zona di confine tra autonomia privata e tutela pubblicistica della persona, richiedendo un approccio interpretativo che tenga conto della loro funzione primaria: garantire continuità alla volontà autodeterminata del soggetto, evitando che la perdita di capacità si traduca in una eterodeterminazione delle scelte terapeutiche.
Contenuto e limiti delle disposizioni anticipate.
Il contenuto delle DAT può essere ampio, purché coerente con la finalità dell’istituto. Il disponente può esprimere indicazioni specifiche o generali in ordine a trattamenti sanitari, terapie di sostegno vitale, nonché in relazione alla nutrizione e idratazione artificiali, che la legge qualifica espressamente come trattamenti sanitari.
La norma richiede che tali disposizioni siano formulate dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, elemento che rafforza il carattere consapevole della manifestazione di volontà e che assume particolare rilievo anche sotto il profilo della responsabilità professionale del Notaio rogante o autenticante.
Le DAT non sono tuttavia assolute: il medico può disattenderle, in accordo con il fiduciario, qualora risultino palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero qualora siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della loro redazione e idonee a offrire concrete possibilità di miglioramento della qualità di vita.
In caso di conflitto, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Il fiduciario e la funzione rappresentativa.
Elemento di grande rilievo operativo è la possibilità di nominare un fiduciario, incaricato di rappresentare il disponente nei rapporti con il medico e con la struttura sanitaria.
Sebbene la nomina non sia obbligatoria, la prassi notarile e la riflessione dottrinale concordano nel ritenere che la presenza del fiduciario rafforzi l’effettività delle DAT, consentendo una più agevole interpretazione delle volontà espresse e un dialogo costruttivo con l’équipe curante.
Il fiduciario non sostituisce la volontà del disponente, ma ne è interprete e garante, in un rapporto fiduciario che trova il proprio fondamento nella scelta personale del soggetto e non in un’investitura legale astratta.
Forma, conservazione e ruolo del Notaio.
La legge individua una pluralità di forme per la redazione delle DAT, tra cui assumono particolare rilievo l’atto pubblico notarile e la scrittura privata autenticata. In tali ipotesi, il Notaio svolge un ruolo centrale, che trascende la mera funzione certificativa.
Il pubblico ufficiale è chiamato a verificare la capacità di intendere e di volere del disponente, a garantire l’assenza di condizionamenti, a favorire una corretta comprensione del significato e delle conseguenze delle scelte espresse. In questo senso, l’intervento notarile contribuisce a dare concretezza al principio di autodeterminazione, assicurando che la volontà anticipata sia frutto di una decisione libera, informata e consapevole.
La riflessione della dottrina notarile successiva all’introduzione della legge n. 219/2017 ha evidenziato come le DAT rappresentino uno dei terreni nei quali emerge con maggiore chiarezza la funzione sociale del Notaio, quale garante della legalità sostanziale e della tutela della persona nei momenti più delicati della sua esistenza.
Le DAT e la giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 242 del 2019.
Il quadro normativo delineato dalla legge n. 219 del 2017 ha trovato un significativo completamento sul piano assiologico e sistematico nella sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale. Sebbene tale pronuncia non riguardi direttamente le DAT, essa assume un rilievo centrale nell’interpretazione complessiva del diritto all’autodeterminazione terapeutica.
Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte ha affrontato il tema dell’aiuto al suicidio, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del Codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito suicidario di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile e pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
La Corte ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del valore primario dell’autodeterminazione dell’individuo, già affermato dalla legge n. 219 del 2017, sottolineando come il diritto di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari costituisca espressione diretta della libertà personale garantita dall’art. 13 della Costituzione e del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione.
In questa prospettiva, le DAT emergono come uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento consente di preservare l’autodeterminazione anche oltre la soglia della capacità attuale, in una logica di continuità tra volontà presente e volontà futura. La sentenza n. 242 del 2019 rafforza dunque la lettura delle DAT come istituto costituzionalmente orientato, funzionale alla tutela della dignità della persona e non riducibile a una mera dichiarazione programmatica priva di effetti vincolanti.
Profili comparatistici: le advance directives negli ordinamenti stranieri.
Un breve sguardo comparatistico consente, poi, di collocare le DAT italiane in un contesto più ampio. Negli ordinamenti di common law, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le advance directives o living wills rappresentano da tempo strumenti consolidati di pianificazione anticipata delle cure.
Negli Stati Uniti, le advance directives hanno una diffusione ampia e una struttura fortemente standardizzata, spesso accompagnata dalla nomina di un health care proxy (figura assimilabile a quella del fiduciario, di cui si è detto sopra). Il sistema statunitense enfatizza l’autonomia individuale, ma affida l’attuazione delle direttive a un intreccio complesso di normative statali e protocolli sanitari, con un ruolo meno centrale delle figure pubblicistiche rispetto al Notaio italiano.
Nel Regno Unito, il Mental Capacity Act 2005 disciplina le advance decisions to refuse treatment, riconoscendo loro efficacia vincolante a determinate condizioni formali e sostanziali. Anche in questo caso, l’accento è posto sulla capacità e sulla consapevolezza del soggetto al momento della redazione, ma manca una figura equivalente al Notaio quale garante della formazione della volontà.
Il modello italiano si distingue, dunque, per l’equilibrio tra autonomia privata e intervento pubblicistico, affidando al Notaio una funzione di mediazione istituzionale che contribuisce a rafforzare la certezza giuridica e la tutela della persona.
Considerazioni conclusive.
Le disposizioni anticipate di trattamento costituiscono oggi uno degli strumenti più avanzati di tutela dell’autodeterminazione sanitaria nel nostro ordinamento. La loro disciplina, anche letta alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e in particolare della sentenza n. 242 del 2019, conferma la centralità dell’individuo e della sua dignità personale nelle scelte che riguardano la salute e il fine della vita.
In tale contesto, è evidente che il Notaio assume un ruolo di primo piano, quale garante della legalità formale, ma anche e soprattutto sostanziale delle DAT, avendo il compito di indagare a fondo ed accertare la capacità e la piena libertà decisionale del disponente. Le DAT non sono, quindi, soltanto un istituto giuridico, ma un luogo di incontro tra diritto, etica e responsabilità professionale, nel quale la funzione notarile esprime pienamente la propria dimensione sociale e costituzionale.
