I CONFERIMENTI NELLE SOCIETA’ DI PERSONE

 

NOZIONE

I conferimenti sono le prestazioni alle quali si obbligano le parti del contratto di società. In questa prospettiva, l’assunzione dell’obbligo di eseguire i conferimenti da parte dei soci, costituisce un elemento essenziale per il contratto di società ai sensi dell’art. 2247 codice civile.

La funzione dei conferimenti è quella di dotare la società di un capitale di rischi inziale utile per lo svolgimento dell’attività di impresa, svolgendo una cd. funzione produttiva.

Il valore in denaro del complesso dei conferimenti, come valutati nell’atto costitutivo, costituisce il capitale sociale e, almeno inizialmente, questo corrisponde al patrimonio sociale.

Per quanto riguarda la valutazione dei conferimenti, nelle società di persone, a differenza di quanto accade nelle società di capitali, è rimessa alla volontà dei soci e non sono necessarie perizie di stima redatte da esperti.

Ai sensi del n. 6 dell’art. 2295 codice civile, infatti, l’atto costitutivo deve indicare: “il valore dei conferimenti ed il modo di valutazione”. Tale prescrizione è necessaria solo ai fini dell’iscrizione della società nel Registro Imprese e, dunque, non necessaria in caso di SNC irregolare.

 

OGGETTO DEI CONFERIMENTI

Nelle società di persone, diversamente dalle società di capitali, trova applicazione l’art. 2247 codice civile, pertanto, è conferibile qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica. La ratio di tale prescrizione è da individuarsi nella circostanza che il capitale sociale svolge una funzione prevalentemente produttiva e non di garanzia, come accade nelle società di capitali, in quanto la tutela dei creditori sociali deriva principalmente dalla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.
Tra i conferimenti ammessi nelle società di persone abbiamo:

  1. Il denaro, il quale rappresenta la specie normale di conferimento andando a costituire un debito di valuta soggetto al principio nominalistico sancito dall’art. 1277 codice civile. Tale norma, infatti, anche se dettata specificatamente per le SPA, si ritiene applicabile per analogia anche alle SRL;
  2. La proprietà di beni ex art. 2254 comma 1 codice civile, ai sensi del quale: “per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolate dalle norme di vendita”. Il rinvio ha ad oggetto sia la garanzia per vizi, sia la garanzia per evizione; tuttavia, nel caso di evizione della cosa, non si applicano le norme sulla compravendita che prevedono la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ma l’art. 2286 comma 3 codice civile, il quale prevede l’esclusione del socio, anche se la disposizione si riferisce espressamente al perimento della cosa. Inoltre, il trasferimento del bene in proprietà deve realizzare il trasferimento definitivo a favore della società, pertanto, non è possibile che al conferimento venga inserito un patto di riscatto, con la riserva da parte del socio conferente di riavere la proprietà del bene entro un dato termine;
  3. I crediti, ai sensi dell’art. 2255 codice civile, il quale prevede che: “il socio che ha conferito un credito risponde della solvenza del debitore, nei limiti dell’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia”. Al conferimento di crediti, si applica la disciplina sulla cessione del credito prevista dagli artt. 1260 ss codice civile;
  4. I diritti reali di godimento, nel senso che può essere oggetto di conferimento sia la costituzione di un diritto reale, ad esempio il socio conferente proprietario di un bene costituisce a titolo di conferimento il diritto di usufrutto sullo stesso in favore della società; sia il trasferimento di un diritto reale già esistente costituito in favore del socio, ad esempio quando questo, essendo titolare del diritto di usufrutto su un bene, lo trasferisce alla società a titolo di conferimento per un limite di tempo ex art. 979 codice civile.
    Non tutti i diritti reali di godimento però possono essere oggetto di conferimento, ad esempio il diritto di abitazione non è suscettibile di formare oggetto di conferimento in quanto legato alla persona fisica;
  5. I diritti personali di godimento, il cui conferimento è espressamente previsto dall’art. 2254 comma 2 codice civile, ai sensi del quale: “il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione”;
  6. Il contratto, è ammissibile purché la prestazione della controparte non sia stata ancora eseguita. Al conferimento di contratto si applica l’artt. 1406 ss codice civile;
  7. L’azienda, è ammesso tale conferimento se utile per lo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica. Anche in questo caso trova applicazione la disciplina sul contratto di cessione di azienda ex artt. 2555 ss codice civile, ad eccezione dell’art. 2557 codice civile sul divieto di concorrenza di cinque anni dal trasferimento.

 

CONFERIMENTI DI DUBBIA AMMISSIBILITA’

Fino ad ora abbiamo analizzato i conferimenti ammissibili nelle società di persone. Tuttavia, vi sono altri tipi di conferimenti la cui ammissibilità è discussa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tra i quali si annoverano:

  1. La responsabilità illimitata, secondo una parte della dottrina può essere oggetto di conferimento, in quanto si traduce nell’attribuzione alla società di un’entità utile e attuale che consiste nella possibilità di procurarsi un credito assistito, oltre che dalla garanzia offerta dal patrimonio sociale anche da quello personale (Simonetto); secondo altra parte della dottrina, invece, tale ipotesi non è ammissibile in quanto la responsabilità illimitata già costituisce un effetto della partecipazione sociale e non sarebbe ammissibile, nell’ambito delle SAS, nemmeno in riferimento ai soci accomandanti, perché si snaturerebbe la sua figura di socio limitatamente responsabile (Genghini, Campobasso, Di Sabato);
  2. La garanzia (in particolare la fideiussione), secondo la dottrina minoritaria no, perché il socio è già personalmente responsabile per le obbligazioni sociali (Ghidini); secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, invece, sì perché aggiunge l’effetto di eliminare il beneficium excussionis e perché duplica i titoli di responsabilità (Campobasso, Cass. nn. 8/1984 e 26012/2007);
  3. L’obbligo di non concorrenza, abbiamo già asserito che secondo la dottrina prevalente non è suscettibile di formare oggetto di conferimento, in quanto costituisce già l’effetto della partecipazione sociale ex art. 2301 codice civile;
  4. Il nome, secondo la dottrina prevalente sì, perché la ragione sociale è rimessa alla libera determinazione delle parti, quindi il conferimento del nome rappresenta l’autorizzazione da parte del conferente ad utilizzarlo per il suo inserimento nella ragione sociale, ovvero per altre vie (es. per ditta, insegna o marchio), rinunciando alla tutela di cui all’art. 7 codice civile. Nelle SAS non può essere conferito dal socio accomandante, in quanto qualora venga inserito nella ragione sociale, dovrebbe rispondere in via solidale illimitatamente per le obbligazioni sociali assieme ai soci accomandatari (Di Sabato, Greco, Genghini).

 

CONFERIMENTO D’OPERA

Un approfondimento a parte lo merita il conferimento d’opera, il quale si configura quando il socio si obbliga nei confronti della società a svolgere una determinata attività a titolo di conferimento per tutta la durata della società o per un determinato periodo di tempo.
Il conferimento d’opera, pur non avendo nelle SDP una disciplina normativa specifica, è espressamente ammesso dalla legge, la quale se ne occupa in una serie frammentaria di norme (artt. 2263 comma 2, 2286 comma 2, 2295 n. 7 e 2500 quater comma 2 codice civile).
La questione più importante riguardante il conferimento d’opera consiste nella sua capitalizzazione o meno. Sul punto si sono formate due tesi:

  1. Secondo una parte della dottrina, il conferimento d’opera non potrebbe essere capitalizzato, in quanto si tratta di un conferimento imputabile solo al patrimonio, ma non anche al capitale sociale. Di conseguenza, il socio d’opera avrebbe solo il diritto di partecipazione agli utili e in fase di liquidazione non avrebbe diritto al rimborso della sua partecipazione (Ferrara, Simonetto);
  2. Secondo la dottrina prevalente, invece, il socio d’opera può assolutamente essere capitalizzato, in quanto:
  • È iscrivibile a bilancio il suo conferimento;
  • Il conferimento d’opera si traduce in un bene reale costitutivo del patrimonio;
  • Il capitale sociale può essere formato anche da entità insuscettibili di espropriazione;
  • Il fatto che l’art. 2295 n. 7 codice civile non richieda la valutazione del conferimento d’opera, non lo esime dalla sua valutazione al fine di formare una porzione del capitale sociale (Ghidini).