Il testatore potrebbe scegliere di legare un bene che, alla testamenti factio, è di proprietà del legatario medesimo.
Gli effetti di una simile disposizione testamentaria dipendono in base alla titolarità del bene legato all’apertura della successione: l’art. 656 del Codice civile delinea, infatti, tre scenari diversi.
In primo luogo, è possibile che nessuna variazione sia intervenuta tra la testamenti factio e l’apertura della successione del testatore, essendo il bene rimasto di proprietà del legatario: in questo caso, il legato è radicalmente nullo, non essendo ravvisabile alcuna liberalità (essenziale nel legato), in quanto, il legatario, già proprietario del bene legato, nulla acquisterebbe per effetto della disposizione, dalla quale non trarrebbe, dunque, nessun arricchimento.
In secondo luogo, è possibile che medio tempore il testatore abbia acquistato la proprietà del bene legato e ne quindi titolare al momento dell’apertura della successione: in questo caso, il legato dispiega effetti reali diretti ed automatici in favore del legatario, ai sensi dell’art. 649, comma 2 del Codice civile.
In terzo ed ultimo luogo, è possibile che la proprietà del bene sia stata, prima dell’apertura della successione, acquistata dall’onerato o da un terzo, rientrandosi in questo caso nella già analizzata fattispecie di legato di cosa altrui ex art. 651 del Codice civile, che produce effetti obbligatori se dal testamento emerge la consapevolezza dell’altruità di quanto legato ed è radicalmente nullo nel caso contrario.
Legato di cosa acquistata dal legatario dopo la testamenti factio
Infine, un’ipotesi peculiare di legato sotto il profilo della titolarità del bene legato è prevista dall’art. 657 del Codice civile, che disciplina il caso di legato avente ad oggetto un bene che al momento della testamenti factio era di proprietà del testatore, dell’onerato o di un terzo, ma che all’apertura della successione è già stato acquistato dal legatario.
La norma distingue tre scenari, in base al fatto che il legatario abbia acquistato dal testatore, oppure dall’onerato (o da un terzo), distinguendo poi, in caso di acquisto dall’onerato o dal terzo in merito al titolo dell’acquisto.
In primo luogo, se il legatario ha acquistato, a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), dal testatore l’acquisto è indice presuntivo idoneo ad affermare che sia venuta meno la volontà del testatore di beneficiare il cessionario con il legato, pertanto, la disposizione testamentaria è revocata ex art. 686 del Codice civile.
Se, invece, l’acquisto avviene dall’onerato o da un terzo si distingue in base al titolo di acquisto: in caso di acquisto a titolo oneroso, il legatario avrà diritto al rimborso del prezzo pagato (quindi, il legato è efficace come legato obbligatorio avente ad oggetto la somma pagata); viceversa, se l’acquisto è avvenuto a titolo gratuito, il legato è inefficace.
