La materia successoria costituisce uno degli ambiti nei quali il dato economico assume una rilevanza determinante. La determinazione del valore dei beni ereditari, infatti, incide tanto sulla verifica del rispetto dei diritti dei legittimari quanto sulla concreta formazione delle porzioni in sede di divisione. Non sorprende, pertanto, che una delle questioni maggiormente dibattute riguardi proprio il momento temporale cui occorre fare riferimento per la stima dei beni.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31125 del 7 novembre 2023, destinata ad assumere particolare rilievo nella prassi applicativa, poiché chiarisce definitivamente che il momento rilevante ai fini della determinazione della quota di riserva non coincide necessariamente con quello da assumere per la valutazione dei beni da assegnare in sede di divisione ereditaria.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto a distinguere nettamente due operazioni giuridicamente autonome, sebbene strettamente collegate: da un lato, la ricostruzione della massa ereditaria ai fini della tutela della legittima; dall’altro, la formazione delle porzioni ai fini della divisione ereditaria. Confondere tali operazioni significa attribuire la medesima funzione a criteri valutativi che perseguono, invece, finalità profondamente differenti.

 

La ricostruzione della massa ereditaria e il calcolo della quota di riserva.

La tutela dei legittimari trova il proprio fondamento negli articoli 536 e seguenti del Codice civile, che riservano a determinati soggetti una quota del patrimonio del defunto sottratta alla libera disponibilità testamentaria.

Per verificare se tale quota sia stata rispettata, l’ordinamento impone di ricostruire idealmente il patrimonio del de cuius attraverso la cosiddetta riunione fittizia, disciplinata dall’articolo 556 del Codice civile. L’operazione consiste nel sommare al valore dei beni relitti quello delle donazioni effettuate in vita dal defunto, detraendo i debiti gravanti sull’asse.

La funzione della riunione fittizia è esclusivamente ricostruttiva: essa non comporta alcun trasferimento patrimoniale, ma serve unicamente a determinare la base di calcolo sulla quale individuare la quota disponibile e quella riservata ai legittimari.

Proprio in ragione di tale funzione, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il patrimonio da prendere in considerazione deve essere quello esistente al momento dell’apertura della successione. È infatti con la morte del de cuius che si cristallizzano i diritti successori e si verifica il fenomeno della devoluzione ereditaria.

La data dell’apertura della successione rappresenta dunque il momento nel quale devono essere verificati l’esistenza del patrimonio ereditario, la consistenza del relictum, l’entità del donatum e, conseguentemente, la misura della quota di riserva spettante ai legittimari.

 

La diversa funzione della divisione ereditaria.

Completamente diversa è, invece, la funzione della divisione ereditaria.

Con l’apertura della successione si instaura una comunione tra gli eredi avente ad oggetto tutti i beni facenti parte dell’asse. La divisione, disciplinata dagli articoli 713 e seguenti del Codice civile, ha lo scopo di sciogliere tale comunione mediante l’attribuzione a ciascun condividente di beni corrispondenti al valore della quota di spettanza.

In questa fase assume rilievo il principio di formazione di porzioni tra loro economicamente equivalenti, espresso in particolare dall’articolo 726 del Codice civile.

Affinché tale principio sia effettivamente rispettato, è necessario che i beni siano stimati con riferimento al momento in cui la divisione viene concretamente eseguita e non ad un momento storico ormai remoto.

Diversamente opinando, si determinerebbero evidenti distorsioni. È sufficiente pensare al caso, tutt’altro che raro, di una successione definita dopo molti anni dall’apertura: nel frattempo gli immobili potrebbero aver subito consistenti incrementi o diminuzioni di valore, potrebbero essere intervenute trasformazioni urbanistiche o mutamenti del mercato immobiliare tali da rendere del tutto inattendibili le valutazioni riferite alla data della morte del de cuius.

L’obiettivo della divisione non è, infatti, fotografare il patrimonio esistente al momento dell’apertura della successione, bensì attribuire oggi beni di valore equivalente ai condividenti.

 

La decisione della Cassazione n. 31125/2023.

Muovendo da tali premesse, la Cassazione, con la sentenza n. 31125 del 2023, ha censurato la decisione della Corte d’appello di Palermo, la quale aveva ritenuto che tanto il calcolo della legittima quanto la stima dei beni da dividere dovessero essere effettuati con riferimento alla data di apertura della successione.

Secondo la Suprema Corte, tale impostazione finisce per sovrapporre due operazioni concettualmente autonome.

La determinazione della quota di legittima richiede la ricostruzione del patrimonio del de cuius al momento della morte, poiché è in quel momento che si verifica l’apertura della successione e si consolidano i diritti dei legittimari.

La divisione ereditaria, invece, costituisce una vicenda successiva, avente ad oggetto beni ormai appartenenti in comunione agli eredi. Di conseguenza, la stima deve essere effettuata con riferimento al valore che tali beni presentano al momento dello scioglimento della comunione.

La Corte ribadisce così un principio già affermato in precedenti arresti, secondo cui la valutazione dei beni destinati a formare le porzioni deve riflettere il loro valore attuale, poiché soltanto in questo modo è possibile garantire l’effettiva equivalenza economica delle assegnazioni.

La distinzione operata dalla Suprema Corte appare perfettamente coerente con la diversa funzione delle due operazioni: ricostruzione storica del patrimonio nel primo caso, distribuzione attuale dei beni comuni nel secondo.

 

Le implicazioni pratiche.

Il principio affermato dalla Cassazione assume particolare rilevanza nella prassi notarile e giudiziaria.

Non sono infrequenti, infatti, successioni nelle quali la comunione ereditaria permane per molti anni, sia per la presenza di conflitti tra coeredi sia per la complessità del patrimonio ereditario. In tali ipotesi, utilizzare valori risalenti all’apertura della successione significherebbe alterare il risultato della divisione e compromettere il principio di parità tra i condividenti.

La necessità di procedere ad una valutazione aggiornata dei beni comporta altresì l’opportunità di acquisire perizie recenti, capaci di riflettere le effettive condizioni del mercato al momento della divisione.

Diversamente, la determinazione della quota di riserva continua a fondarsi sulla consistenza del patrimonio esistente alla morte del de cuius, restando irrilevanti le successive oscillazioni di valore intervenute durante il periodo di comunione ereditaria.

Ne consegue che, nell’ambito della medesima successione, possono legittimamente convivere due differenti criteri temporali di valutazione, ciascuno funzionale alla specifica operazione cui è destinato.

 

Il ruolo del Notaio.

La pronuncia offre anche l’occasione per riflettere sul ruolo del Notaio nella gestione delle vicende successorie.

Il professionista è chiamato, innanzitutto, a distinguere correttamente il piano della tutela dei legittimari da quello della divisione ereditaria, evitando di applicare indistintamente criteri valutativi che rispondono a finalità differenti.

Nella predisposizione degli atti divisionali, il Notaio dovrà verificare che la formazione delle porzioni avvenga sulla base di valori aggiornati, così da assicurare l’effettiva equivalenza economica delle attribuzioni ed evitare future contestazioni tra i condividenti.

Al contempo, qualora sia necessario verificare il rispetto delle quote di riserva o valutare la proponibilità di un’azione di riduzione, la ricostruzione della massa ereditaria dovrà continuare ad essere effettuata secondo i criteri propri della riunione fittizia, facendo riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione.

La sentenza della Cassazione n. 31125/2023 contribuisce pertanto a chiarire un aspetto di notevole importanza pratica, riaffermando un principio di coerenza sistematica: il momento della valutazione non è unico, ma varia in funzione dell’operazione giuridica che si è chiamati a compiere.

In definitiva, mentre la tutela della legittima guarda al patrimonio del de cuius quale esistente al momento della morte, la divisione ereditaria guarda ai beni come essi si presentano al momento dello scioglimento della comunione. Due prospettive differenti, entrambe pienamente coerenti con la funzione degli istituti coinvolti, che consentono di realizzare, da un lato, la corretta tutela dei legittimari e, dall’altro, l’effettiva uguaglianza economica tra i condividenti.