L’accettazione dell’eredità in generale.

Uno dei principi cardine dell’intero diritto successorio è quello secondo cui nessuno può acquistare la qualità di erede, senza una specifica manifestazione di volontà in tal senso.

Invero, le disposizioni testamentarie a titolo universale (e, in generale, ogni ipotesi di delazione ereditaria) si distinguono dalle disposizioni a titolo particolare (i.e., i legati), tra l’altro, proprio per la modalità di acquisto da parte dell’erede o del legatario, in quanto, nel primo caso, l’acquisto è subordinato ad una specifica manifestazione di volontà del delato, mentre, nel secondo caso, l’acquisto è automatico, essendo, viceversa, possibile una dichiarazione di rinuncia del legatario, con la quale quest’ultimo dismette ciò che ha già acquistato.

Tale differenza costituisce una diretta conseguenza del regime legale di responsabilità dell’erede e del legatario in relazione a quanto acquistato iure successionis. Infatti, mentre il legatario risponde dei pesi ed oneri apposti al legato unicamente intra vires, non potendo, dunque, mai subire conseguenze patrimoniali negative dall’acquisto del legato, l’accettazione dell’eredità produce, nel silenzio, la confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede, il quale, quindi, risponde di pesi e debiti ereditari anche ultra vires.

Il descritto effetto si produce, tuttavia, nella sola ipotesi di accettazione dell’eredità pura e semplice, mentre è scongiurato in caso di accettazione fatta con beneficio di inventario, il cui effetto, ai sensi dell’art. 490 c.c. consiste, appunto, “nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede”, e conseguentemente, come precisato dalla medesima norma:

1. L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2. L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
3. I creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

Si sottolinea, tra l’altro, che, ai sensi del secondo comma dell’art. 470 c.c., proprio in considerazione degli effetti patrimoniali negativi che possono derivare all’erede dall’accettazione pura e semplice, l’accettazione beneficiata “può farsi nonostante qualunque divieto del testatore”: per converso, secondo consolidata opinione dottrinale, sarebbe ammissibile la disposizione testamentaria con cui il testatore impone l’accettazione beneficiata, che, in ispecie, dovrebbe tradursi in una condizione risolutiva apposta all’istituzione ereditaria (“Istituisco Tizio mio erede universale sotto la condizione risolutiva che accetti l’eredità puramente e semplicemente”).

L’accettazione pura e semplice e beneficiata: termini e modalità.

Ai sensi dell’art. 480 c.c., il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni, che inizia a decorrere nel momento in cui la delazione diviene attuale, il che, fisiologicamente, coincide con il momento dell’apertura della successione, ma che ben può essere differito ad un momento successivo, in caso, ad esempio, di delazione condizionata.

È tuttavia possibile, come espressamente previsto dalla norma successiva, che in pendenza del termine prescrizionale chiunque vi abbia interesse (cioè, il delato in subordine) adisca l’autorità giudiziaria, tramite l’esperimento di una actio interrogatoria, affinché il giudice fissi un termine di decadenza più breve entro il quale il chiamato dovrà dichiarare se intende o meno accettare l’eredità. È pure possibile, secondo la dottrina prevalente, anche sia il testatore stesso a prevedere un termine più breve dei canonici dieci anni entro cui il chiamato debba decidere se accettare o meno, nel presupposto che non si tratti comunque di un termine talmente breve da costituire, in concreto, un ostacolo alla effettiva possibilità di esercitare il diritto di accettare. Anche in questo caso, secondo autorevole opinione, lo strumento tecnico da utilizzare è la condizione risolutiva (“Istituisco Tizio mio erede universale sotto la condizione risolutiva che accetti l’eredità entro il termine di … (meno di dieci anni) dall’apertura della mia successione”).

Sotto il profilo delle modalità in cui può avvenire l’accettazione dell’eredità, l’art. 470 c.c. pone una summa divisio tra accettazione pura e semplice ed accettazione con beneficio d’inventario, le cui differenze sul piano degli effetti sono già state delineate.

Sotto il profilo della forma, invece, ai sensi dell’art. 474 c.c., l’accettazione può essere espressa o tacita: si precisa, tuttavia, che tale disposizione, ancorché formulata in termini generici, deve intendersi riferita, esclusivamente all’accettazione pura e semplice, in quanto l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce una fattispecie a formazione progressiva, che richiede il rispetto di una serie di formalità, che saranno infra esposte.

L’accettazione espressa, come previsto dal successivo art. 475 c.c., deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata ed un cosiddetto actus legitimus, cioè un negozio giuridico al quale non possono essere apposti elementi accidentali, quali condizioni o termini e deve, a pena di nullità, avere ad oggetto l’intera delazione, stante l’intrinseca unicità della stessa.

All’accettazione tacita sono, invece, dedicate le tre norme successive (artt. 476 – 478 c.c.), la prima delle quali detta il principio generale per cui “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”, laddove le successive prevedono dei casi emblematici di negozi che comportano l’accettazione tacita, e precisamente donazione, vendita e cessione dei diritti di successione ed altresì rinuncia all’eredità, se fatta a titolo oneroso.

In entrambi i casi, poi, qualora l’accettazione dell’eredità comporti l’acquisto di diritti reali immobiliari, l’atto di accettazione espressa, ovvero il diverso atto in forza del quale si è configurata l’accettazione tacita, saranno soggetti a trascrizione, ai sensi dell’art. 2648 c.c.

L’accettazione con beneficio d’inventario, invece, è disciplinata dagli artt. 484 e ss. c.c., il primo dei quali descrive l’iter da seguire perché si perfezioni tale fattispecie a formazione progressiva. In particolare:

– L’accettazione deve risultare da un atto ricevuto da un Notaio, ovvero dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione e deve essere inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale;
– L’atto di accettazione deve essere trascritto nei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione, oltre che, eventualmente, nel diverso luogo il cui si trovano gli immobili ereditari;
– L’accettazione deve essere preceduta o seguita da un verbale di inventario, redatto nel rispetto della relativa disciplina dettata dal Codice di procedura civile, la cui data di redazione deve essere menzionata nel registro delle successioni, se fatto prima dell’accettazione, ovvero deve essere menzionata nel medesimo registro, entro un mese dalla redazione, se successiva alla accettazione.
Si precisa, tra l’altro, che, ai sensi degli artt. 473 e 489 c.c., l’accettazione con beneficio d’inventario è l’unica modalità di accettazione ammissibile per le persone giuridiche diverse dalle società e per gli incapaci.

Il codice prevede, poi, tre particolari ipotesi definite dalla dottrina di “acquisto senza accettazione”, contemplate rispettivamente dagli artt. 485 commi 2 e 3 e 487 comma 2 c.c., che comportano che il delato sia considerato erede puro e semplice, come “sanzione” per non avere rispettato i termini fissati dal legislatore per la redazione dell’inventario (in caso di chiamato nel possesso dei beni ereditari, ovvero di chiamato non nel possesso, ma che abbia già dichiarato di accettare), ovvero per la mancata dichiarazione di accettare fatta con le forme dell’accettazione beneficiata, pur dopo avere compiuto l’inventario.

Gli atti dispositivi di beni ereditari in caso di eredità accettata con beneficio di inventario.

Ulteriore conseguenza dell’accettazione beneficiata è che, finché la cosiddetta fase ereditaria non è conclusa, tutti gli atti dispositivi di beni ereditari (a titolo esemplificativo e non tassativo, alienazioni e costituzione di garanzie reali) devono essere appositamente autorizzati dal tribunale ordinario del luogo in cui si è aperta la successione ex art. 747 c.p.c., oppure, in forza della recente Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), dal Notaio rogante, al fine di valutare la compatibilità dell’atto in questione con le pretese vantate dai creditori ereditari e dai legatari sull’asse ereditario.
L’autorizzazione del tribunale, o del Notaio rogante, deve, inoltre, essere rilasciata su parere del giudice tutelare nel caso in cui l’erede beneficiato sia un incapace, cosicché l’oggetto della valutazione di convenienza dell’atto si estenda all’indagine della compatibilità dell’atto con l’interesse dell’incapace.

La liquidazione dei beni in caso di eredità accettata con beneficio di inventario in generale.

Come detto, l’accettazione con beneficio d’inventario previene la confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede, ma ciò non toglie che sia proprio l’erede, almeno nell’ipotesi fisiologica, a curare il pagamento dei debiti ereditari e dei legati, tramite la liquidazione dell’eredità, la quale può avvenire secondo un duplice sistema, cioè quello della liquidazione individuale, oppure quella concorsuale.

Quest’ultima può, peraltro, essere promossa o dai creditori ereditari e dai legatari, mediante notificazione all’erede dell’opposizione (così l’art. 498 c.c.), ovvero dall’erede stesso (art. 503 c.c.). A differenza di quanto avviene nella liquidazione concorsuale, dove il legislatore prevede un termine (art. 502 ultimo comma c.c.) che segna la fine della relativa procedura, nella liquidazione individuale non è previsto alcun termine di esaurimento della procedura, salva l’ipotesi della prescrizione dei crediti ereditari: pertanto, mentre i beni mobili vengono liberati dalla necessità dell’autorizzazione di cui sopra dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione beneficiata (art. 493 comma 2 c.c.), i beni immobili dovranno considerarsi eternamente ereditari e conseguentemente per sempre soggetti ad autorizzazione.

La liquidazione individuale.

La liquidazione giudiziale costituisce l’ipotesi standard di liquidazione dell’asse ereditario e consiste nel pagamento ad opera dell’erede dei creditori e dei legatari, “a misura che si presentano salvi i loro diritti di poziorità” (così l’art. 495 comma 1 c.c.), nel senso che, fra più creditori che si presentano tempestivamente, l’erede dovrà preferire quello privilegiato, ma, in ogni caso, egli sarà sempre tenuto a pagare chi per primo si presenta, anche se sappia dell’esistenza di crediti privilegiati.

Durante la procedura di liquidazione individuale, a differenza di quanto avviene nella liquidazione concorsuale, poi, non è inibito ai creditori ereditari promuovere nuove procedure esecutive individuali.

La soddisfazione di tutti i creditori ereditari e legatari libera l’erede beneficiato da ogni ulteriore onere di amministrazione, liquidazione e rendiconto; viceversa, l’esaurimento dell’asse ereditario senza che creditori e legatari siano rimasti integralmente soddisfatti fa sorgere in capo all’erede beneficiato che voglia conservare gli effetti del beneficio l’obbligo del rendiconto della sua amministrazione, ai sensi dell’articolo 496 c.c.

La liquidazione concorsuale.

La liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata, disciplinata dagli artt. 498 e ss. c.c., procede nell’interesse di tutti i creditori ereditari e legatari e può essere promossa o dai creditori e legatari, con atto di opposizione anche di uno soltanto di questi soggetti (nei modi e nei termini di cui all’art. 495 c.c.), ovvero dall’erede medesimo.

Una volta iniziata la liquidazione concorsuale, l’erede, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo ove si è aperta la successione, invitare i creditori e i legatari a presentare entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a trenta giorni, le dichiarazioni di credito. Il mancato rispetto di tale termine produce la decadenza dell’erede dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c.; in caso di pluralità di opposizioni, il termine decorre dalla prima notificazione.

Ai sensi dell’art. 499 c.c., scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede, con l’assistenza del Notaio, provvede a liquidare le attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie e forma, poi, sempre con l’assistenza del notaio lo stato di graduazione, all’interno del quale i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione: i creditori sono preferiti ai legatari.
Compiuto lo stato di graduazione il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia: espletate tali formalità, decorre un termine di trenta giorni entro il quale creditori e legatari possono proporre reclamo avverso lo stato di graduazione.

Decorso tale termine senza reclami, o passata in giudicato la sentenza che ha deciso sui reclami, l’erede paga creditori e legatari in conformità dello stato medesimo, il quale costituisce titolo esecutivo verso l’erede.

Si precisa in conclusione che i creditori che non hanno preso parte alla liquidazione concorsuale hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione, in conseguenza della separazione patrimoniale tra il patrimonio del de cuius e quello personale dell’erede, intangibile dai creditori ereditari.